CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 19587/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 ; lett. c) ed e) cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello verificato se l'imputato abbia rilasciato procura speciale o abbia comunque manifestato la volontà di addivenire al concordato di appello, è inammissibile perché, come risulta dal verbale di udienza del 21 marzo 2024, il concordato è stato richiesto proprio dall'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €: 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.