CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; As-[OSCURATO:PERSONA] gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420); «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; ritenuto che: nel caso in esame, il Tribunale di Massa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i delitti di cui alle sent. nn. 4, 5 e 7, e il reato di cui al capo E) della sentenza n. 6, in quanto reati contro il patrimonio (furto e ricettazione) aventi ad oggetto rame ed altri materiali metallici destinati, per tipologia e quantità, ad essere rivenduti a terzi, commessi nel medesimo arco temporale, dimostrativi dell'inserimento del condannato in ambienti criminali e imprenditoriali e, quindi, di una preventiva programmazione unitaria; non ha riconosciuto, invece, l'unitarietà del disegno criminoso tra i reati di cui alle sent. nn. 1, 2 e 3, e quelli di cui al capo D) della sentenza n. 6, sulla scorta della considerazione che il primo integra una condotta totalmente differente dalle altre, della distanza temporale dei reati sub 2) e 3) tra loro e rispetto a quelli riconosciuti in continuazione, del differente oggetto dei reati sub 2) e 3) rispetto a quelli unificati, seppure integranti reati contro il patrimonio, della precedente esclusione della continuazione, dal giudice della cognizione, tra il reato di cui al capo E) e quelli di cui al capo D) della sentenza n. 6, dell'assenza, infine, di elementi e circostanze indicativi di modalità delittuose omogenee; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola una censura di tipo essenzialmente confutativo, oltre che assolutamente generica, incentrata su elementi, ritenuti sintomatici della unitarietà del disegno criminoso — l'omogeneità delle violazioni, del contesto spazio-temporale, del bene giuridico protetto e delle modalità delle condotte, orientate nella medesima direzione — che il giudice dell'esecuzione ha preso in considerazione, e che non valgono, in alcun modo, a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dallo stesso, il quale ha chiarito, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione sia stato escluso il medesimo originario disegno criminoso; il ricorrente, invero, nel lamentare il rigetto parziale dell'istanza, ripropone una diversa lettura di quegli elementi che il Tribunale ha correttamente considerato, giungendo ad una decisione nella quale non possono ravvisarsi le violazioni di legge e i difetti motivazionali eccepiti; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tre