CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15398/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso l’ORDINANZA della Corte di cassazione n. 4548/2025 del 20 febbraio2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione notificato il 10.8.2007 [OSCURATO:PERSONA] ha convenutoin giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, rivendicando laproprietà esclusiva della corte antistante il piano terreno di un fabbricato,riconoscendo alla convenuta la spettanza di una servitù di passaggio, perNumero registro generale 14006/2025Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 15398/2026Data pubblicazione 20/05/2026destinazione del padre di famiglia, sulla stessa, per accedere alla sua proprietàposta al primo piano del fabbricato.Si è costituita la convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo laproprietà comune dell’area oggetto di causa.Con sentenza n. 12687/2013, il Tribunale adito ha rigettato la domanda,ritenendo che la corte fosse di proprietà comune.Successivamente, con sentenza n. 3757/2020, la Corte di Appello di Romaha respinto il gravame principale proposto avverso la decisione di prime curedall’odierno ricorrente, confermando la natura comune della corte esterna delfabbricato e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale spiegato daScardala Tiziana, ha affermato la natura pertinenziale del sottotetto dell’edificioall’appartamento al primo piano, di proprietà esclusiva di quest’ultima,compensando le spese del doppio grado di giudizio.Ha proposto ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],affidato a tre motivi.Con l’ordinanza qui impugnata la Suprema Corte ha dichiarato inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Il ricorrente agisce prospettando che l’ordinanza impugnata sarebbel’effetto di un errore di fatto reiterato ben ricavabile dai documenti agli atti.Afferma che i giudici avrebbero fondato la loro decisione sull’erratasupposizione che oggetto del contendere della divisione fosse l’intero suolo noncostruito del paino terreno di via Montelparo 65/67 e non solo quello al nettodelle parti di due corti, giunto in sua proprietà.Numero registro generale 14006/2025Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 15398/2026Data pubblicazione 20/05/2026Per l’esattezza, sostiene che dall’atto notarile di divisione del 13 gennaio2004 emergerebbe l’attribuzione delle due corti pertinenziali in suo favore.Egli sarebbe stato privato della sua proprietà a causa di una consulenzatecnica d’ufficio inadeguata e dalla cattiva interpretazione dell’aggettivo graffate.Persino la Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbetaciuto sul punto di doglianza qui proposto.La censura è inammissibile.La Suprema Corte, infatti, come si ricava dall’esame dell’ordinanzaimpugnata, non ha esaminato il documento indicato dal ricorrente e la CTUmenzionata, ma ha semplicemente deciso la causa in diritto applicando alcuniprincipi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.Ha rilevato che il ricorrente contrapponeva una lettura alternativa delcompendio istruttorio, senza tenere conto che il motivo di ricorso non potevarisolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento delgiudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estraneaalla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., SU, Sentenza n. 24148del 25/10/2013).In particolare, ha sottolineato che non era consentito censurarel’interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito, ove essa nonapparisse manifestamente implausibile e non coerente con le pattuizioninegoziali, dovendosi ribadire che la censura riguardante l’ermeneusi dovevaconcentrarsi sui criteri adottati dal giudice di merito e non, invece, sul risultatofinale del procedimento interpretativo. Sul punto, doveva essere data continuitàal principio secondo cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intendadenunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione diuna clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concretoassuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito sisia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella meracontrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamentepossibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaNumero registro generale 14006/2025Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 15398/2026clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito,Data pubblicazione 20/05/2026alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice dimerito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 16987 del 27/06/2018; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3,Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del15/11/2013). Né era possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativodelle prove, dovendosi, altresì, ribadire il principio per cui “L’esame deidocumenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilitàdei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porrea fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre,non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o aconfutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesitutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.12362 del 24/05/2006; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014;Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014).In definitiva, la Suprema Corte ha affermato che le censure del ricorrentee delle risultanze istruttorie prescelta dal giudice di seconde cure, il che non eraammissibile in sede di legittimità.Allo stesso modo, nel presente giudizio di revocazione, il ricorrente chiede dinuovo a questo Collegio di prendere visione dell’atto di divisione citato, al fine diaccogliere una specifica interpretazione del suo contenuto a lui favorevole enegativa per la controparte.Questa Corte di cassazione, però, come non aveva, nel giudizio concluso conla decisione impugnata, il potere di compiere una nuova valutazione di merito,non può adesso, in questa sede, revocare un’ordinanza che a questo e agli altriNumero registro generale 14006/2025Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 15398/2026principi di diritto riportati sopra si sia attenuta, non sussistendo un errore di fattoData pubblicazione 20/05/2026del precedente Collegio che giustifichi un provvedimento del genere.D’altronde, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensidell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causache abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, lacui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempreche il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussionedelle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) devepossedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sullabase del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deveessere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass., SU,Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024).In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che non è ammissibile ilmotivo di revocazione con il quale il ricorrente, lungi dall’evidenziare un erroredi fatto percettivo, lamenti un omesso o erroneo esame delle censure articolatenel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sulle stessenonostante siano state disattese.2) Il ricorrente propone, altresì, un’istanza di correzione di errore materialedell’ordinanza criticata, nella parte ove conterrebbe «nella liquidazione dellespese del giudizio di Cassazione in favore della resistente, l’importo di € 200,00“per esborsi”, per l’imposta di registro».La richiesta è inammissibile, atteso che la detta ordinanza non contienel’espressione “per l’imposta di registro” menzionata dalla parte, ma si limita astabilire un importo in favore di controparte per le ordinarie spese viveaffrontate.3) Il ricorso e l’istanza di correzione di errore materiale sono dichiaratiinammissibili.Numero registro generale 14006/2025Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 15398/2026Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidateData pubblicazione 20/05/2026come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, in ragione deimotivi della decisione. P.Q.MLa Corte,- dichiara inammissibili il ricorso per revocazione e l’istanza di correzione pererrore materiale;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi€ 3.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco