Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 16470/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NZA sul ricorso 31045-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, sono elettivamente domiciliate R.G.N.31045/2018 Cron.

Rep.

C.C. 7/03/2023 giurisdizione Indennità di trasferta.

Accertamento negativo e prescrizione. -2 - – controricorren ti – per la cassazione dell a sentenza n. 145 del 201 8 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 20aprile 201 8 (R.G.N. 1 87 /201 6 ).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 7 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s . r . l ., con distinti ricorsi, hanno presentato opposizione contro i verbali d’accertamento INPS del 4 aprile 2011, che avevano contestato la violazione dell’art. 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2010.

Secondo l’Istituto, le società non avrebbero assoggettato a contribuzione, nella misura del 50%, le indennità indicate come trasferta nazionale e trasferta estera.

Riuniti i giudizi, il Tribunale di Novara ha respintole opposizioni.

Il giudice di prime cure ha osservato che i lavoratori delle due società erano obbligati a svolgere sistematicamente la propria attività fuori della sede sociale e dunque “in missione”, secondo i caratteri del “trasfertismo”, tipizzati dall’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986.

Quanto alla pretesa di eccepire in compensazione il controcredito per la contribuzione corrisposta, per le maggiorazioni retributive, nella misura intera, essa non ha fondamento: tali maggiorazioni non mirano a «compensare il maggior disagio per la prestazione svolta costantemente in missione» e non beneficiano, pertanto, del più favorevole regime contributivo accordato per le trasferte. 2.–Le società hanno interposto, contro la pronuncia del Tribunale, distinti appelli e, all’udienza di discussione, hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi (art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335), sulla scorta della mancanza di ulteriori atti interruttivi, dopo la notifica dei verbali di accertamento. -3 - 3.–Con sentenza n. 145 del 2018, depositata il 20 aprile 2018, la Corte d’appello di Torino, dopo avere riunito i gravami, liha accolti e, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha dichiarato che le società appellanti nulla devono all’INPS per i titoli di cui al verbale di accertamento del 4 aprile 2011, recante il numero 89 00 0001 70209.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che coglie nel segno l’eccezione di prescrizione quinquennale.

I verbali di accertamento sono stati notificati il 12 aprile 2011 e le società, con ricorsi depositati il primo agosto 2011, hanno esperito un’azione di accertamento negativo.

L’INPS si è costituito per chiedere il rigetto dei ricorsi.

In base ai principi enunciati da Cass., sez.

III, 29 maggio 2014, n. 12058, l’atto interruttivo della prescrizione presuppone l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell’obbligato.

L’INPS, per contro,si è limitato a chiedere il rigetto dei ricorsi, senza esplicitare alcuna pretesa di adempimento.

Dopo la notifica dei verbali di accertamento, risalente a ll’aprile 2011, non sono intervenuti atti interruttivi di sorta.

La prescrizione, pertanto, si è compiuta, con la conseguente estinzione del credito contributivo azionato dall’INPS. 4.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorso notificato il 19 ottobre 2018, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 5.– [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . resistono con unico controricorso, egualmente illustrato da memoria. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. -4 - 8.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 - bis .1. cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2935, 2943 e 2945 cod. civ. e lamenta che la sentenza impugnata non abbia attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla memoria difensiva del 14 agosto 2012.

L’Istituto, nel costituirsi nel giudizio di accertamento negativo e nel chiedere il rigetto dei ricorsi, avrebbe comunque formulato una domanda tendente all’affermazione del proprio diritto, idonea, pertanto, a interrompere la prescrizione. 2.–Il motivo è fondato. 3.–La Corte territoriale assume in termini generali che la richiesta del convenuto di mero rigetto della domanda attorea, diretta all’accertamento negativo di un debito, sia ini donea a d esplicare efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore.

Per sua natura, difatti, tale domanda è volta a confutare la domanda avversaria e non a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere la pretesa creditoria o di mettere in mora il soggetto inadempiente.

Il ricorrente contesta il principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata, che nega in radice l’efficacia interruttiva della memoria di costituzione con cui, nel contesto di un’azione di accertamento negativo, la parte resistente chiedail rigetto della domanda.

Il ricorso è corredato dalla puntuale ricostruzione degli antefatti processuali rilevantie s’incentra sulla violazione di legge, senza porre in discussione l’apprezzamento delle risultanze istruttorie. -5 - 4.–In una controversia in larga parte assimilabile a quella odierna, questa Corte ha puntualizzato l’orientamento richiamato dalla sentenza impugnata e dallecontroricorrenti (Cass., sez.

III , 29 maggio 2014, n. 12058; in senso conforme Cass., sez. lav., 18 aprile 2018, n. 9589)e, dopo avere ripercorso la disciplina in tema d’interruzione della prescrizione, è approda ta alla conclusione che « la richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 cod. civ., secondo comma, in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945 cod. civ., secondo comma» (Cass., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799).

Questa Corte ha analizzato i precedenti indicati nell’odierno ricorso che, in tema di opposizione a precetto(Cass., sez.

III, 29 marzo 2007, n. 7737), configurano la mera richiesta di rigetto dell’opposizione come una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione.

Anche con riferimento al giudizio di revocazione, questa Corte ha annoverato la mera richiesta di rigetto dell ’azione intrapresa tra le domande che comunque mira no ad affermare il diritto del c reditore (Cass., sez.

III, 29 maggio 2013, n. 13438).

In consonanza con le pronunce citate, questa Corte ha quindi evidenziato che: «l’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., è da riportare anche alla circostanza che il convenuto creditore si sia costituito chiedendo il rigetto dell’azione promossa nei suoi confronti dal debitore.

Naturalmente, si tratta di un principio che va combinato con l’altro[…], secondo cui l’attribuzione di valenza interruttiva della prescrizione ad un determinato atto, anche processuale, è attività specificamente -6 - demandata al giudice di merito (così, in specie, Cass. n. 29609 del 2018, cit.): solo l’esame del contenuto dell’atto può infatti rivelare se in esso siano davvero contenuti quella chiara indicazione del soggetto obbligato e quell’esplicitazione della pretesa che possono testimoniare dell’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell’obbligato (ciò che, ad es., non potrebbe dirsi allorché la richiesta di rigetto dell ’ altrui azione avesse a fondamento fatti estranei all’obbligazione di cui è stato promosso l’accertamento giudiziale, come la domanda di accertamento di un altro credito oppure di un fatto di natura esclusivamente processuale volto a paralizzare l’azione altrui)».

Si deve ribadire, in linea con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza n. 21799 del 2021, che «così come chi agisce in mero accertamento negativo dell’altrui diritto intende contestare il vanto altrui circa l’esistenza di quel diritto, chi resiste ad un’azione siffatta, chiedendone la reiezione, esercita (rectius, può in concreto esercitare) un’azione di accertamento negativo dell’altrui negazione del proprio vanto, che è precisamente un’azione di accertamento (mero) affermativo della propria titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell’altrui domanda».

Del resto, solo l’interpretazione così delineata consente di conferire «un concreto significato all’attività processuale di resistenza all’altrui azione di accertamento negativo del proprio diritto (e, prima ancora, alla stessa ammissibilità di un’azione di accertamento negativo dell’altrui diritto), che altrimenti si rivelerebbe affatto priva di utilità pratica» (sul punto, la già citata sentenza n. 21799 del 2021). 5.–Tali enunciazioni di principio, che la parte ricorrente richiama nella memoria illustrativa e che le controricorrenti non inducono a rimeditare, devono essere in questa sede confermate, per la forza persuasiva degli argomenti che le sorreggono. -7 - L’orientamento più recente di questa Cortenon solo è stato ribadito nelle pronunce successive(Cass., sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35799, e 28 giugno 2022, n. 20698),ma è suffragato anche dal la peculiarità delle azion i di accertamento negativo instaurate in materia previdenziale e rende ragione del ripartodegli oneri di allegazione e di prova che le contraddistingue.

Nel contesto di tali azioni,che vertono pur sempre sulla fondatezza della pretesa dedotta dall’ ente creditore , è comunque il titolare del credito a dover offrire la prova della situazione s oggettiva che vanta (Cass., sez. lav., 6 settembre 2012, n. 14965), allo scopo di superare le contestazioni formulate da chi agisce in accertamento negativo.

L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che asserisce di essernetitolare e intende perciò farlo valere, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo(Cass., sez. lav., 10 novembre 2010, n. 22862).

La richiesta di rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo non si sostanzia, dunque, nella mera contrapposizione alla prospettazione di chi agisce, ma postula, in positivo, l’allegazione e la prova dei fatti costitutivi del credito vantato.

Allegazione e prova che s’inquadrano e rinvengono una giustificazione pratica plausibile proprio in quell’esplicitazione di una pretesa che la sentenza impugnata invece disconosce in termini indiscriminati.

Anche da quest’angolazione, si coglie l’idoneità di tale richiesta ad assurgere a manifestazionedi un a pretesa che il titolare è chiamato a dimostrare in tutti i suoi presupposti, se vuole conseguire il rigetto della domanda di accertamento negativo che ha originato la controversia sulla sussistenza del credito. 6.– Si attagliano, pertanto, anche all’odierna fattispecie le conclusioni cui questa Corte è giunta, nella controversia decisa dalla sentenza n. 21799 del 2021, nell’ambito del ricorso proposto contro una sentenza della medesima Corte d’appello di Torino: «giova -8 - rilevare, nel caso di specie, che la Corte di merito, lungi dall’esaminare il complessivo contenuto delle memorie depositate dall’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di comprendere se la richiesta di reiezione dei ricorsi delle odierne controricorrenti trovasse fondamento in un’affermazione positiva delle sue ragioni creditorie o in fatti e circostanze ad esse estranee, ha erroneamente attribuito rilievo decisivo al fatto che l’INPS non avesse esplicitato alcuna “pretesa o richiesta di adempimento” e si fosse limitato “a formulare conclusioni dirette alla reiezione dei ricorsi e all’assoluzione d(a)lle pretese delle società”». 7.– Con riferimento alla richiesta di rigetto dell’azione di accertamento negativo, il radicale diniego di ogni incidenza sul corso della prescrizione integra, pertanto, la violazione delle norme menzionate nel motivo di ricorso. 8.–Il ricorso, in ultima analisi, è accolto e va cassat a la sentenza d’appello.

La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Torino,che, in diversa composizione,riesaminerà la fattispecie controversa , alla luce dei principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.

Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, a regolare le spese dell’odierno giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 31045-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, sono elettivamente domiciliate R.G.N.31045/2018 Cron. Rep. C.C. 7/03/2023 giurisdizione Indennità di trasferta. Accertamento negativo e prescrizione. -2 - – controricorren ti – per la cassazione dell a sentenza n. 145 del 201 8 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 20aprile 201 8 (R.G.N. 1 87 /201 6 ). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 7 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s . r . l ., con distinti ricorsi, hanno presentato opposizione contro i verbali d’accertamento INPS del 4 aprile 2011, che avevano contestato la violazione dell’art. 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2010. Secondo l’Istituto, le società non avrebbero assoggettato a contribuzione, nella misura del 50%, le indennità indicate come trasferta nazionale e trasferta estera. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Novara ha respintole opposizioni. Il giudice di prime cure ha osservato che i lavoratori delle due società erano obbligati a svolgere sistematicamente la propria attività fuori della sede sociale e dunque “in missione”, secondo i caratteri del “trasfertismo”, tipizzati dall’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986. Quanto alla pretesa di eccepire in compensazione il controcredito per la contribuzione corrisposta, per le maggiorazioni retributive, nella misura intera, essa non ha fondamento: tali maggiorazioni non mirano a «compensare il maggior disagio per la prestazione svolta costantemente in missione» e non beneficiano, pertanto, del più favorevole regime contributivo accordato per le trasferte. 2.–Le società hanno interposto, contro la pronuncia del Tribunale, distinti appelli e, all’udienza di discussione, hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi (art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335), sulla scorta della mancanza di ulteriori atti interruttivi, dopo la notifica dei verbali di accertamento. -3 - 3.–Con sentenza n. 145 del 2018, depositata il 20 aprile 2018, la Corte d’appello di Torino, dopo avere riunito i gravami, liha accolti e, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha dichiarato che le società appellanti nulla devono all’INPS per i titoli di cui al verbale di accertamento del 4 aprile 2011, recante il numero 89 00 0001 70209. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che coglie nel segno l’eccezione di prescrizione quinquennale. I verbali di accertamento sono stati notificati il 12 aprile 2011 e le società, con ricorsi depositati il primo agosto 2011, hanno esperito un’azione di accertamento negativo. L’INPS si è costituito per chiedere il rigetto dei ricorsi. In base ai principi enunciati da Cass., sez. III, 29 maggio 2014, n. 12058, l’atto interruttivo della prescrizione presuppone l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell’obbligato. L’INPS, per contro,si è limitato a chiedere il rigetto dei ricorsi, senza esplicitare alcuna pretesa di adempimento. Dopo la notifica dei verbali di accertamento, risalente a ll’aprile 2011, non sono intervenuti atti interruttivi di sorta. La prescrizione, pertanto, si è compiuta, con la conseguente estinzione del credito contributivo azionato dall’INPS. 4.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorso notificato il 19 ottobre 2018, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 5.– [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . resistono con unico controricorso, egualmente illustrato da memoria. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. -4 - 8.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 - bis .1. cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2935, 2943 e 2945 cod. civ. e lamenta che la sentenza impugnata non abbia attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla memoria difensiva del 14 agosto 2012. L’Istituto, nel costituirsi nel giudizio di accertamento negativo e nel chiedere il rigetto dei ricorsi, avrebbe comunque formulato una domanda tendente all’affermazione del proprio diritto, idonea, pertanto, a interrompere la prescrizione. 2.–Il motivo è fondato. 3.–La Corte territoriale assume in termini generali che la richiesta del convenuto di mero rigetto della domanda attorea, diretta all’accertamento negativo di un debito, sia ini donea a d esplicare efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore. Per sua natura, difatti, tale domanda è volta a confutare la domanda avversaria e non a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere la pretesa creditoria o di mettere in mora il soggetto inadempiente. Il ricorrente contesta il principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata, che nega in radice l’efficacia interruttiva della memoria di costituzione con cui, nel contesto di un’azione di accertamento negativo, la parte resistente chiedail rigetto della domanda. Il ricorso è corredato dalla puntuale ricostruzione degli antefatti processuali rilevantie s’incentra sulla violazione di legge, senza porre in discussione l’apprezzamento delle risultanze istruttorie. -5 - 4.–In una controversia in larga parte assimilabile a quella odierna, questa Corte ha puntualizzato l’orientamento richiamato dalla sentenza impugnata e dallecontroricorrenti (Cass., sez. III , 29 maggio 2014, n. 12058; in senso conforme Cass., sez. lav., 18 aprile 2018, n. 9589)e, dopo avere ripercorso la disciplina in tema d’interruzione della prescrizione, è approda ta alla conclusione che « la richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 cod. civ., secondo comma, in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945 cod. civ., secondo comma» (Cass., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799). Questa Corte ha analizzato i precedenti indicati nell’odierno ricorso che, in tema di opposizione a precetto(Cass., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7737), configurano la mera richiesta di rigetto dell’opposizione come una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione. Anche con riferimento al giudizio di revocazione, questa Corte ha annoverato la mera richiesta di rigetto dell ’azione intrapresa tra le domande che comunque mira no ad affermare il diritto del c reditore (Cass., sez. III, 29 maggio 2013, n. 13438). In consonanza con le pronunce citate, questa Corte ha quindi evidenziato che: «l’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., è da riportare anche alla circostanza che il convenuto creditore si sia costituito chiedendo il rigetto dell’azione promossa nei suoi confronti dal debitore. Naturalmente, si tratta di un principio che va combinato con l’altro[…], secondo cui l’attribuzione di valenza interruttiva della prescrizione ad un determinato atto, anche processuale, è attività specificamente -6 - demandata al giudice di merito (così, in specie, Cass. n. 29609 del 2018, cit.): solo l’esame del contenuto dell’atto può infatti rivelare se in esso siano davvero contenuti quella chiara indicazione del soggetto obbligato e quell’esplicitazione della pretesa che possono testimoniare dell’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell’obbligato (ciò che, ad es., non potrebbe dirsi allorché la richiesta di rigetto dell ’ altrui azione avesse a fondamento fatti estranei all’obbligazione di cui è stato promosso l’accertamento giudiziale, come la domanda di accertamento di un altro credito oppure di un fatto di natura esclusivamente processuale volto a paralizzare l’azione altrui)». Si deve ribadire, in linea con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza n. 21799 del 2021, che «così come chi agisce in mero accertamento negativo dell’altrui diritto intende contestare il vanto altrui circa l’esistenza di quel diritto, chi resiste ad un’azione siffatta, chiedendone la reiezione, esercita (rectius, può in concreto esercitare) un’azione di accertamento negativo dell’altrui negazione del proprio vanto, che è precisamente un’azione di accertamento (mero) affermativo della propria titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell’altrui domanda». Del resto, solo l’interpretazione così delineata consente di conferire «un concreto significato all’attività processuale di resistenza all’altrui azione di accertamento negativo del proprio diritto (e, prima ancora, alla stessa ammissibilità di un’azione di accertamento negativo dell’altrui diritto), che altrimenti si rivelerebbe affatto priva di utilità pratica» (sul punto, la già citata sentenza n. 21799 del 2021). 5.–Tali enunciazioni di principio, che la parte ricorrente richiama nella memoria illustrativa e che le controricorrenti non inducono a rimeditare, devono essere in questa sede confermate, per la forza persuasiva degli argomenti che le sorreggono. -7 - L’orientamento più recente di questa Cortenon solo è stato ribadito nelle pronunce successive(Cass., sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35799, e 28 giugno 2022, n. 20698),ma è suffragato anche dal la peculiarità delle azion i di accertamento negativo instaurate in materia previdenziale e rende ragione del ripartodegli oneri di allegazione e di prova che le contraddistingue. Nel contesto di tali azioni,che vertono pur sempre sulla fondatezza della pretesa dedotta dall’ ente creditore , è comunque il titolare del credito a dover offrire la prova della situazione s oggettiva che vanta (Cass., sez. lav., 6 settembre 2012, n. 14965), allo scopo di superare le contestazioni formulate da chi agisce in accertamento negativo. L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che asserisce di essernetitolare e intende perciò farlo valere, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo(Cass., sez. lav., 10 novembre 2010, n. 22862). La richiesta di rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo non si sostanzia, dunque, nella mera contrapposizione alla prospettazione di chi agisce, ma postula, in positivo, l’allegazione e la prova dei fatti costitutivi del credito vantato. Allegazione e prova che s’inquadrano e rinvengono una giustificazione pratica plausibile proprio in quell’esplicitazione di una pretesa che la sentenza impugnata invece disconosce in termini indiscriminati. Anche da quest’angolazione, si coglie l’idoneità di tale richiesta ad assurgere a manifestazionedi un a pretesa che il titolare è chiamato a dimostrare in tutti i suoi presupposti, se vuole conseguire il rigetto della domanda di accertamento negativo che ha originato la controversia sulla sussistenza del credito. 6.– Si attagliano, pertanto, anche all’odierna fattispecie le conclusioni cui questa Corte è giunta, nella controversia decisa dalla sentenza n. 21799 del 2021, nell’ambito del ricorso proposto contro una sentenza della medesima Corte d’appello di Torino: «giova -8 - rilevare, nel caso di specie, che la Corte di merito, lungi dall’esaminare il complessivo contenuto delle memorie depositate dall’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di comprendere se la richiesta di reiezione dei ricorsi delle odierne controricorrenti trovasse fondamento in un’affermazione positiva delle sue ragioni creditorie o in fatti e circostanze ad esse estranee, ha erroneamente attribuito rilievo decisivo al fatto che l’INPS non avesse esplicitato alcuna “pretesa o richiesta di adempimento” e si fosse limitato “a formulare conclusioni dirette alla reiezione dei ricorsi e all’assoluzione d(a)lle pretese delle società”». 7.– Con riferimento alla richiesta di rigetto dell’azione di accertamento negativo, il radicale diniego di ogni incidenza sul corso della prescrizione integra, pertanto, la violazione delle norme menzionate nel motivo di ricorso. 8.–Il ricorso, in ultima analisi, è accolto e va cassat a la sentenza d’appello. La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Torino,che, in diversa composizione,riesaminerà la fattispecie controversa , alla luce dei principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza. Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, a regolare le spese dell’odierno giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la