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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 23218/2022

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seguente ORDINANZA avente ad oggetto la correzione di errore materiale della sentenza del 21/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONEn. 7932/22 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - con la sentenza n. 7932/22 adottata da questa Sezione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento avente R.G.N. 24619/21, veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in materia di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen; - nell'intestazione della sentenza, in conseguenza di errore materiale, l'ordinanza impugnata veniva indicata essere stata emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla correzione dell'errore materiale.

P.Q.M.

Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone la correzione dell'errore materiale dell'intestazione della sentenza pronunciata da questa Sezione in data 21/1/2022 n. 7932/22 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che, dove si legge "Tribunale di Sorveglianza di Ancona" deve intendersi "Tribunale di Sorveglianza di Roma".

Manda alla Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale dell'atto.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA avente ad oggetto la correzione di errore materiale della sentenza del 21/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONEn. 7932/22 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - con la sentenza n. 7932/22 adottata da questa Sezione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento avente R.G.N. 24619/21, veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in materia di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen; - nell'intestazione della sentenza, in conseguenza di errore materiale, l'ordinanza impugnata veniva indicata essere stata emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona. Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla correzione dell'errore materiale. P.Q.M. Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone la correzione dell'errore materiale dell'intestazione della sentenza pronunciata da questa Sezione in data 21/1/2022 n. 7932/22 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che, dove si legge "Tribunale di Sorveglianza di Ancona" deve intendersi "Tribunale di Sorveglianza di Roma". Manda alla Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale dell'atto. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris