CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della pronuncia di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90; 2 e 7 legge 895/67. Con tale pronuncia, divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto innanzi alla Corte di Cassazione, in data 6/3/2020, l'istante è stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione per avere, in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] ed altro correo, allestito una coltivazione di marijuana in una zona rurale di Cetraro, nota come località "Difesa", e detenuto, in casolari insistenti in quella medesima zona, sostanza stupefacente del tipo cocaina ed armi. I nuovi, decisivi elementi su cui si fonda l'istanza di revisione proposta dal condannato, per ministero della difesa, sono rappresentati, alla stregua di quanto si legge nel ricorso, dalle dichiarazioni raccolte da testimoni in sede di indagini difensive; dalla relazione di consulenza tecnica grafologica elaborata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]; da una perizia tecnica descrittiva degli immobili a firma del Geom. [OSCURATO:PERSONA]; dai registri di stalla relativi al bestiame di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, sulla base di una prima delibazione, ha ritenuto che tali elementi non costituissero un novum in grado di disarticolare le prove raccolte nei giudizi di merito e che non fossero attinenti ad aspetti decisivi per sovvertire il giudizio di responsabilità. 2. Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], lamentando, in via principale, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., 631 e 634 cod. proc. pen. La Corte d'appello di Salerno avrebbe fatto cattivo governo delle norme richiamate, offrendo una motivazione parzialmente contrastante con le stesse decisioni di merito, le quali hanno attribuito rilievo determinante, ai fini della condanna dell'istante, alla consulenza grafologica disposta dalla Procura di Paola. La consulenza in questione aveva concluso per la riconducibilità dei manoscritti ritrovati nei casolari di campagna, in cui erano rinvenute anche la sostanza stupefacente e le armi, a [OSCURATO:PERSONA], fratello di Michele. Nella ordinanza gravata viene ribaltata tale impostazione, attribuendosi maggiore importanza alle scarne dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, tuttavia, non hanno mai affermato, nell'ambito del processo di merito, di aver visto [OSCURATO:PERSONA] all'interno dei casolari dove insistevano le piantagioni di sostanza stupefacente o di averlo visto uscire da essi. La località in cui sono state rinvenute le piantagioni ed insistono i casolari, è una contrada di Cetraro molto estesa. Pertanto, quando i testi affermano di aver visto [OSCURATO:PERSONA] in località "Difesa", non intendono necessariamente riferirsi alla zona dei casolari. I giudici della revisione hanno rimarcato come nella richiesta di revisione non siano stati considerati in modo unitario gli elementi di accusa, tuttavia, nell'ordinanza impugnata la Corte di merito incorre nello stesso errore metodologico. Con riferimento alla consulenza grafologica a firma del Prof. Mazzitelli, è errato affermare che già nel giudizio di merito sia stata esclusa, da parte del consulente del Pubblico Ministero, la riferibilità della scrittura alla mano di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, nelle sentenze di merito si legge che una forma, seppur larvata, di compatibilità non era da escludere. L'ordinanza presenta aspetti di criticità nella parte in cui procede alla valutazione dell'elaborato tecnico redatto dal Prof. Mazzitelli: la suddetta consulenza di parte, diversamente da quanto sostiene la Corte d'appello, travolge tutte le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte nella consulenza grafologica dell'accusa, avendo posto in evidenza come quest'ultima si sia basata su un metodo scientifico errato, essendo stata effettuata sulle fotocopie dei manoscritti sequestrati. Nella ordinanza impugnata si minimizza il contenuto delle dichiarazioni dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e si sminuisce il significato della documentazione catastale e dei registri di stalla prodotti, riguardanti i periodi 2014-2015. Tali elementi dimostrano come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero animali e terreni in zona prossima ai casolari. A differenza di quanto affermato dalla Corte d'appello di Salerno, gli elementi richiamati non sono di scarso significato, poiché le dichiarazioni delle due persone informate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali svolgono attività lavorativa nella zona, unitamente ai dati documentali e alle deposizioni dei testi d'accusa, Cosentino e Stella, dimostrano come la presenza sui luoghi dei due fratelli fosse giustificata dalla conduzione della loro impresa agricola, insistente nella zona.Quanto al materiale da costruzione consegnato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per lavori di ristrutturazione dei casolari di cui sopra, la Corte d'appello di Salerno svilisce le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale affermò di avere consegnato il materiale in altro luogo. Sul punto l'ordinanza sostiene che tale circostanza non sarebbe dirimente, non potendosi escludere il successivo impiego di detto materiale per la ristrutturazione dei casolari. La considerazione è manifestamente illogica. L'Occhiuzzi ha dichiarato di avere consegnato materiale da costruzione per svariati quintali di peso ad una distanza di circa un chilometro dai casolari. Sarebbe del tutto illogico ritenere che la consegna del materiale sia avvenuta in un luogo molto distante da quello in cui doveva essere impiegato. Il successivo trasferimento di detto materiale presso i casolari sarebbe stato disagevole e avrebbe esposto i due fratelli al rischio di essere visti da estranei. Sarebbe risolutivo, a questo proposito, quanto affermato da colui che effettuò i lavori di ristrutturazione, adoperando quello stesso materiale edile, [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono stata raccolte dalla difesa in data 28/5/2021. L'intervento di Tundis nella vicenda viene segnalato anche nelle sentenze di condanna: per i giudici di merito fu costui ad effettuare i lavori di ristrutturazione edile nei casolari predetti. La difesa ha assunto informazioni da [OSCURATO:PERSONA], colpevolmente non esaminato in fase di indagini e durante l'istruttoria dibattimentale. Il teste ha decisamente escluso di aver mai effettuato lavori nei predetti casolari, indicando con precisione di aver lavorato nella casa di campagna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la Corte d'appello di Salerno è rimasta del tutto silente, trascurando il nuovo elemento di prova, la cui rilevanza è estremamente significativa ai fini del presente giudizio. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice a quo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi proposti. 2. L'istituto della revisione costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici in ragione dell'emergenza di nuovi elementi, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo svoltosi, suscettibili di travolgere l'accertamento giudiziale, disarticolando il ragionamento posto a fondamento della condanna (così Sez. 6, n. 18338 del 10/03/2003, Rv. 227242). La delibazione affidata ai giudici di merito in materia deve essere condotta entro limiti ben definiti da questa Corte. In generale, le prove da considerarsi nel giudizio di revisione devono essere "nuove", nel senso precisato dalla pronuncia a Sezioni Unite Pisano, che indica nel novero delle prove "nuove" quelle sopravvenute o scoperte dopo la sentenza, quelle non acquisite nel corso del giudizio e quelle non valutate dal giudice della cognizione, neppure implicitamente, sebbene acquisite al processo [Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443:"In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziariol. Non è consentito in questo ambito sollecitare una diversa interpretazione di prove già apprezzate nella sentenza di condanna, essendo questo profilo estraneo alla nozione di "novità" (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987 - 01:"Nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna"). Si è pure precisato come nella nozione di nuove prove, rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrino quelle erroneamente valutate dal giudice di merito per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere attivati gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046 - 01). Il procedimento si snoda in due fasi: quella preliminare, c.d. rescindente, ha ad oggetto una delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento all'astratta capacità delle prove nuove di demolire il giudicato; quella successiva, c.d. rescissoria, si instaura mediante la citazione del condannato e prevede l'assunzione delle prove nella forma dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. Anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sebbene sommaria, degli elementi addotti dal condannato per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 18/01/2021, Rv. 280405). Qualora i giudici di merito addivengano alla declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di revisione per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, la decisione assunta sfugge al sindacato di legittimità ove sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, Rv. 272690). 3. Tutto ciò premesso, risultano non censurabili le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia d'inammissibilità resa dai giudici di merito in relazione al caso esaminato e conforme ai principi richiamati la decisione assunta dalla Corte di merito di ritenere sprovviste del carattere di novità e decisività le prove addotte. Il giudice della revisione, nella ordinanza impugnata, ha ricordato come le sentenze di merito abbiano fondato la declaratoria di responsabilità dell'imputato sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro concordemente indicarono [OSCURATO:PERSONA] come persona che frequentava i luoghi isolati della contrada "Difesa", dove, peraltro, risulta pacificamente accertato che i fratelli Iannelli avessero ivi ricoverato alcuni cavalli, accuditi da [OSCURATO:PERSONA], detto "Mario", di nazionalità indiana, il cui passaporto fu trovato in loco. [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di avere visto, nell'anno 2014, [OSCURATO:PERSONA], cognato dello Iannelli, e suo padre, edificare la mansarda di uno degli immobili nei quali era stata installata la serra. Ulteriore, decisiva circostanza fondante l'affermazione di responsabilità a carico del ricorrente fu tratta dal rinvenimento, in uno dei casolari esistenti nella isolata contrada, di un manoscritto relativo alla gestione del traffico di droga, le cui annotazioni erano state ricondotte con certezza alla mano di [OSCURATO:PERSONA] e, in termini di mera compatibilità, a quella dell'attuale richiedente. Si era ritenuto, da parte dei giudici di merito, che il contenuto di tali annotazioni conducesse inequivocabilmente alle persone dei due imputati, dimostrando la loro responsabilità per i fatti di causa. Esaminate le prove addotte dalla difesa, i giudici della revisione hanno ritenuto che gli elementi da esse ricavabili non fossero connotati dal carattere della novità e che fossero del tutto sprovvisti di decisività e persuasività. 3.1 Prima di passare oltre nell'esame delle doglianze proposte in sede di ricorso, in cui sostanzialmente si avversa la motivazione espressa nella ordinanza, occorre rilevare l'eccentricità della considerazione svolta nella parte iniziale dell'impugnazione, in cui si sostiene che i giudici della revisione abbiano ribaltato l'impostazione delle sentenze di merito, oltremodo valorizzando le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, sottolinea la difesa, non hanno mai affermato, nell'ambito del processo di merito, di aver visto [OSCURATO:PERSONA] entrare o uscire dai casolari ove insistevano le piantagioni di sostanza stupefacente ed erano occultate le armi. Ebbene, la lettura della ordinanza impugnata non autorizza tale interpretazione, non avendo la Corte d'appello di Salerno in alcun modo sostenuto che i suddetti testi abbiano fatto tali specifici riferimenti. Nella ordinanza si evidenzia, riportando quanto illustrato nelle sentenze di condanna, come quei luoghi isolati fossero frequentati dai fratelli Iannelli, Fabrizio e Michele, i cui cavalli erano ricoverati sull'unica strada di accesso che conduceva ai manufatti in cui vennero ritrovati stupefacenti e armi. 3.2 Quanto alla consulenza grafologica a firma del prof. [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno congruamente argomentato sulla sua irrilevanza, sottolineando come non si tratti, in realtà, di una prova nuova. In proposito, hanno richiamato il consolidato indirizzo di questa Corte, in base al quale, in tema di revisione, una perizia può costituire prova nuova se è suscettibile di fornire risultati maggiormente attendibili sulla base di più recenti acquisizioni scientifiche, idonee a superare i criteri adottati in precedenza (cfr. sull'argomento Sez. 6, Sentenza n. 34531 del 04/07/2013, Mazzagatti, Rv. 256136). Il contenuto della consulenza prodotta dalla difesa, hanno osservato, si è sostanziato in una critica rivolta alla metodologia d'indagine adottata nella precedente consulenza disposta dal P.M., senza apportare alcun contributo scientifico maggiormente evoluto. Hanno poi aggiunto, con argomentare logico, come la consulenza in questione sia sprovvista di carattere decisivo. La riconducibilità della grafia presente sul manoscritto alla persona di [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta incerta già nei precedenti gradi di merito. Ciò che era stato ritenuto, invece, determinante ai fini della prova della responsabilità dell'imputato, unitamente agli altri elementi illustrati nelle sentenze di condanna, era il contenuto del manoscritto. Nel brogliaccio, infatti, oltre ad essere annotata la contabilità relativa all'attività dell'illecito commercio degli stupefacenti, erano riportate indicazioni riconducibili sicuramente ai fratelli Iannelli (somme corrisposte al manutengolo indiano per la cura degli animali; la sigla "Mich" o "M"; annotazioni riguardanti l'acquisto di materiale edile dalla ditta [OSCURATO:PERSONA]). Sicchè il brogliaccio aveva assunto valore decisivo di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] e Michele, essendo evidente, dai dati ivi riportati, che si trattasse di un manoscritto nel quale i fratelli annotavano la contabilità relativa al governo degli animali ed al traffico di stupefacenti. 3.3 In relazione alle dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive, i giudici della revisione hanno chiarito, offrendo adeguata motivazione sul punto, come si tratti di prove irrilevanti, inidonee a travolgere il giudicato, in quanto prive di efficacia dirimente rispetto al complessivo compendio probatorio emerso a carico del condannato nel giudizio svolto. La non conducenza delle dichiarazioni del Tundis è stata valutata nel passaggio in cui si è posto in rilievo come il dato realmente significativo nell'economia della decisione assunta a carico del richiedente sia rappresentato dall'acquisto del materiale edile, annotato nel brogliaccio in cui era presente anche la contabilità dell'attività illecita. Il luogo in cui tale materiale fu utilizzato, si è rimarcato nella ordinanza, non ha rivestito carattere decisivo nella considerazione dei giudici di merito. Quanto alle dichiarazioni testimoniali raccolte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla documentazione catastale e ai registri di stalla, tendenti a dimostrare che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sui luoghi del fatto fosse esclusivamente dettata da esigenze di cura degli animali, la Corte d'appello ha replicato come il tema così introdotto non sia suscettibile di una nuova e diversa interpretazione rispetto a quella resa all'esito del giudizio di condanna. Ed invero, si legge nella ordinanza impugnata, la sentenza di condanna aveva confutato la tesi difensiva della neutralità del dato della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nei luoghi in questione, ponendo in rilievo come l'unica strada di accesso alla serra e ai manufatti in cui erano occultati droga e armi era quella che prevedeva il passaggio davanti al ricovero di animali. In base a tanto, i giudici della condanna avevano ritenuto di escludere che estranei si potessero aggirare nei luoghi interessati dall'attività illecita.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del