CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma riformava in punto' di pena la pronuncia emessa il 10/11/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed altri erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannati alle pene di cui al dispositivo. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello non avrebbe motivato quanto alla responsabilità dell'Haroun per la detenzione della sostanza rinvenuta nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], pur in presenza di vari elementi che ne confermerebbero la piena estraneità. Quanto poi alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza conterrebbe una motivazione comune a tutti gli imputati e priva di elementi individualizzanti, come invece dovuto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 5. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il ricorrente aveva per certo la disponibilità dell'immobile nel quale era stato trovato tutto lo stupefacente, oltre al denaro; proprio l'Haroun, infatti, aveva condotto gli acquirenti Piccolo negli stessi locali per la vendita di quasi mezzo chilo di marijuana, così come il Cancellara aveva riferito di aver preparato un esame universitario nel locale proprio insieme al suo collega Haroun, che cedeva abitualmente stupefacente agli altri studenti (attività illecita, peraltro, ammessa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]). 6. In forza di questi elementi, la Corte d'appello ha quindi concluso che la somma di denaro in sequestro, pari a circa 2.600 €, doveva essere riferita ad entrambi gli imputati (anche in ragione della inverosimiglianza delle affermazioni difensive sul punto), così come lo stupefacente, ritenuto con congruo argomento oggetto di traffici illeciti da parte dei due soggetti stranieri; a nulla rilevando, dunque, la circostanza che 365 grammi di marijuana fossero stati trovati in uno zaino interno ad un armadio in uso allo [OSCURATO:PERSONA], attesa la già richiamata comune disponibilità ai due dell'intero immobile. 7. Con riguardo, poi, alle circostanze attenuanti generiche, queste sono state negate ancora con motivazione non censurabile, perché adeguata e logica; in particolare, la sentenza ha evidenziato che non erano emersi elementi positivi in tal senso, né gli stessi sono stati indicati nel ricorso, magari lamentandone l'omessa valutazione. 7. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il igliere estensore Il Presidente E ico [OSCURATO:PERSONA]