CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34496/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Perugia ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di liberazione anticipata sul semestre dal 4 novembre 2020 al 4 maggio 2021. Ritenuto che il motivo unico proposto (violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione sulle risultanze documentali richieste in via integrativa dal Tribunale e vizio di motivazione), rappresenta doglianza manifestamente infondata, in quanto fondata su asserito difetto di motivazione che non si ricava dal contenuto del provvedimento impugnato. Reputato, invero, che il paventato difetto di motivazione sulle circostanze che il ricorrente ha fatto oggetto di prova documentale attraverso la produzione di documentazione integrativa sono state comunque valutate dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo. Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato valorizza, ai fini del rigetto del reclamo, la circostanza che, durante il permesso premio, il condannato ha violato le prescrizioni trattenendosi con un pregiudicato e che ha profferito frasi durante il permesso, relative all'omicidio per il quale ha riportato condanna interpretate dal Magistrato di sorveglianza quale segnale di regressione rispetto al suo ravvedimento (cfr. pag. 4 e 5). Considerato, peraltro, che la difesa afferma che a tale condotta non è seguita alcuna sanzione disciplinare o penale e che ciò emerge dalla documentazione che il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire durante l'istruttoria, tanto senza motivare sul contenuto di questa ma che il denunciato vizio di motivazione non sussiste, posto che il provvedimento censurato spiega, con ragionamento immune da illogicità manifesta e lineare, le ragioni per le quali si considerano quelle condotte — peraltro riconosciute dallo stesso Ciarelli — incidenti sul percorso di ravvedimento del condannato e, comunque, tali da rappresentare regressione rispetto ai risultati sino a quel momento raggiunti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. )DEPOSITATA Così deciso il 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore j 04 AGO 2023 [OSCURATO:PERSONA]