Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 105/1974
ECLI:IT:COST:1974:105
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il pretore
di Lanciano, con ordinanza 3 novembre 1972, ha censurato, in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, la lett. c
dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della
pesca marittima, in quanto la pena accessoria, ivi prevista, della
sospensione del permesso di pesca si ripercuoterebbe su persona
estranea alla commissione del reato.
2. - Nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il
pretore di Pescara, con ordinanza 18 dicembre 1972, ha posto in dubbio
la legittimità costituzionale della lett c, ultima parte, e della
lett. d, limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui",
dell'art. 26 della stessa legge, in riferimento all'art. 27, primo e
terzo comma, della Costituzione.
Dopo aver richiamato la sentenza n. 30 del 1972 di questa Corte,
che aveva disatteso analoghe censure, il pretore osserva, quanto alla
norma contenuta nella lett. c, che, a differenza del caso in ordine al
quale era stato promosso il precedente giudizio di legittimità,
sarebbe stato, nella fattispecie in esame, sottoposto alla pena
accessoria del divieto di adibire il natante alla pesca, unitamente
all'imputato, anche il contitolare del permesso e armatore, estraneo ai
fatti di reato (esercizio di pesca con reti a traino e con mezzo a
propulsione meccanica a distanza inferiore alle tre miglia dalla costa
ed in acque profonde meno di cinquanta metri).
Violerebbe il medesimo precetto costituzionale la sospensione
dell'esercizio della pesca "alle dipendenze altrui".
3. - Lo stesso pretore di Pescara, con ordinanza 22 gennaio 1973,
ha sollevato, nei medesimi termini, identica questione, nel
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].
4. - Altra questione, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo
comma, 27, terzo comma, 35 e 36 Cost., della lett. d, dell'art. 26 nel
suo intero testo, anche per il riflesso che sarebbe tolto il lavoro a
chi trae da esso i mezzi di sussistenza, è stata sollevata dal pretore
di Senigallia, con ordinanza 14 febbraio 1973, nel procedimento penale
a carico di [OSCURATO:PERSONA].
5. - In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi è stata
costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
:
1. - Le questioni sono le seguenti: a) se la lett. c, ultima
parte-divieto di usare il natante per la pesca -, dell'art. 26 della
legge 14 luglio 1965, n. 963, venendo a colpire anche il contitolare
del permesso di pesca ed armatore, unitamente all'imputato, violi
l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione (ordinanze pret.
Pescara); b) se la lett. c, nel suo intero testo, violi l'art. 27,
primo comma, Cost. (ordinanza pret. Lanciano); c) se la lett. d,
limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui", del citato
art. 26 - interdizione dall'esercizio della pesca, - violi l'art. 27,
primo e terzo comma, Cost. (ordinanze pret. Pescara); d) se la medesima
lett. d, nel suo intero testo, violi gli artt. 1, 4, secondo comma, 27,
terzo comma, 35 e 36 Cost. (ordinanza pret. Senigallia).
2. - Le censure attinenti all'art. 26, lett. d, della legge n. 963
del 1965, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e
terzo comma, 35 e 36 Cost. sono state già disattese con la sentenza n.
30 del 1972 - che ha puntualizzato la portata ed i limiti della norma
-; né vengono prospettati profili nuovi o addotti argomenti tali da
indurre questa Corte a modificare la sua giurisprudenza. L'aggiunto
richiamo all'art. 27, primo comma, non è pertinente, perché la pena
(sia principale che accessoria) colpisce l'autore dell'infrazione. Né
è pertinente il richiamo, pure aggiunto, all'art. 36, il quale, posto
a garanzia dell'equa e sufficiente retribuzione dell'effettuato lavoro,
si colloca in un'area del tutto diversa da quella della pena accessoria
della sospensione, per un periodo di tempo determinato, dall'esercizio
di un'arte, industria, commercio o mestiere, per cui è richiesto uno
speciale permesso, autorizzazione, licenza o abilitazione
dell'autorità (alla stregua dell'art. 30 del codice penale e di varie
leggi speciali), e non la rende certo inoperante: una pena che,
ovviamente, non proibisce un altro lavoro che un provvedimento o un
atto amministrativo non richieda (così come non rende inoperante
l'altra pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici,
perpetua o temporanea, degli artt. 28 e 29 cod. pen. e le sanzioni
disciplinari della radiazione dall'albo e della sospensione
dall'esercizio delle professioni liberali).
3. - In ordine alle questioni attinenti alla lett. c, la
sospensione della validità del permesso di pesca col conseguente
divieto dell'uso, per la pesca, del natante e dei relativi arredi e
attrezzi, è una pena accessoria (tale definita nella comprensiva
intitolazione dell'art. 26), che colpisce l'autore del reato, titolare
del permesso, mentre per il contitolare eventualmente estraneo, come
singolo, alla violazione, non si tratta di sanzione, bensì di
pregiudizio di mero fatto, di cui molti esempi si danno nel nostro
ordinamento.
Per quanto la fattispecie ora sottoposta a questa Corte non sia
identica a quella di cui alla precedente pronunzia di non fondatezza
(citata sentenza n. 30 del 1972), rimangono validi gli stessi principi
e non è, pertanto, violato l'art. 27, primo e terzo comma, della
Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 26, lett. d, della legge 14 luglio 1965, n.
963 (Disciplina della pesca marittima), sollevate, in riferimento agli
artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 della
Costituzione, dal pretore di Pescara e dal pretore di Senigallia con le
ordinanze in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n.
30 del 1972 di questa Corte;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 26, lett. c, della stessa legge, sollevate, in riferimento
all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di
Pescara e dal pretore di Lanciano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere