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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 105/1974

ECLI:IT:COST:1974:105
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il pretore di Lanciano, con ordinanza 3 novembre 1972, ha censurato, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, la lett. c dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, in quanto la pena accessoria, ivi prevista, della sospensione del permesso di pesca si ripercuoterebbe su persona estranea alla commissione del reato.

2. - Nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il pretore di Pescara, con ordinanza 18 dicembre 1972, ha posto in dubbio la legittimità costituzionale della lett c, ultima parte, e della lett. d, limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui", dell'art. 26 della stessa legge, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

Dopo aver richiamato la sentenza n. 30 del 1972 di questa Corte, che aveva disatteso analoghe censure, il pretore osserva, quanto alla norma contenuta nella lett. c, che, a differenza del caso in ordine al quale era stato promosso il precedente giudizio di legittimità, sarebbe stato, nella fattispecie in esame, sottoposto alla pena accessoria del divieto di adibire il natante alla pesca, unitamente all'imputato, anche il contitolare del permesso e armatore, estraneo ai fatti di reato (esercizio di pesca con reti a traino e con mezzo a propulsione meccanica a distanza inferiore alle tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri).

Violerebbe il medesimo precetto costituzionale la sospensione dell'esercizio della pesca "alle dipendenze altrui".

3. - Lo stesso pretore di Pescara, con ordinanza 22 gennaio 1973, ha sollevato, nei medesimi termini, identica questione, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].

4. - Altra questione, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, terzo comma, 35 e 36 Cost., della lett. d, dell'art. 26 nel suo intero testo, anche per il riflesso che sarebbe tolto il lavoro a chi trae da esso i mezzi di sussistenza, è stata sollevata dal pretore di Senigallia, con ordinanza 14 febbraio 1973, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].

5. - In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :

1. - Le questioni sono le seguenti: a) se la lett. c, ultima parte-divieto di usare il natante per la pesca -, dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, venendo a colpire anche il contitolare del permesso di pesca ed armatore, unitamente all'imputato, violi l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione (ordinanze pret.

Pescara); b) se la lett. c, nel suo intero testo, violi l'art. 27, primo comma, Cost. (ordinanza pret.

Lanciano); c) se la lett. d, limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui", del citato art. 26 - interdizione dall'esercizio della pesca, - violi l'art. 27, primo e terzo comma, Cost. (ordinanze pret.

Pescara); d) se la medesima lett. d, nel suo intero testo, violi gli artt. 1, 4, secondo comma, 27, terzo comma, 35 e 36 Cost. (ordinanza pret.

Senigallia).

2. - Le censure attinenti all'art. 26, lett. d, della legge n. 963 del 1965, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 Cost. sono state già disattese con la sentenza n. 30 del 1972 - che ha puntualizzato la portata ed i limiti della norma -; né vengono prospettati profili nuovi o addotti argomenti tali da indurre questa Corte a modificare la sua giurisprudenza.

L'aggiunto richiamo all'art. 27, primo comma, non è pertinente, perché la pena (sia principale che accessoria) colpisce l'autore dell'infrazione.

Né è pertinente il richiamo, pure aggiunto, all'art. 36, il quale, posto a garanzia dell'equa e sufficiente retribuzione dell'effettuato lavoro, si colloca in un'area del tutto diversa da quella della pena accessoria della sospensione, per un periodo di tempo determinato, dall'esercizio di un'arte, industria, commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso, autorizzazione, licenza o abilitazione dell'autorità (alla stregua dell'art. 30 del codice penale e di varie leggi speciali), e non la rende certo inoperante: una pena che, ovviamente, non proibisce un altro lavoro che un provvedimento o un atto amministrativo non richieda (così come non rende inoperante l'altra pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, degli artt. 28 e 29 cod. pen. e le sanzioni disciplinari della radiazione dall'albo e della sospensione dall'esercizio delle professioni liberali).

3. - In ordine alle questioni attinenti alla lett. c, la sospensione della validità del permesso di pesca col conseguente divieto dell'uso, per la pesca, del natante e dei relativi arredi e attrezzi, è una pena accessoria (tale definita nella comprensiva intitolazione dell'art. 26), che colpisce l'autore del reato, titolare del permesso, mentre per il contitolare eventualmente estraneo, come singolo, alla violazione, non si tratta di sanzione, bensì di pregiudizio di mero fatto, di cui molti esempi si danno nel nostro ordinamento.

Per quanto la fattispecie ora sottoposta a questa Corte non sia identica a quella di cui alla precedente pronunzia di non fondatezza (citata sentenza n. 30 del 1972), rimangono validi gli stessi principi e non è, pertanto, violato l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 della Costituzione, dal pretore di Pescara e dal pretore di Senigallia con le ordinanze in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 30 del 1972 di questa Corte;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c, della stessa legge, sollevate, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Pescara e dal pretore di Lanciano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il pretore di Lanciano, con ordinanza 3 novembre 1972, ha censurato, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, la lett. c dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, in quanto la pena accessoria, ivi prevista, della sospensione del permesso di pesca si ripercuoterebbe su persona estranea alla commissione del reato. 2. - Nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il pretore di Pescara, con ordinanza 18 dicembre 1972, ha posto in dubbio la legittimità costituzionale della lett c, ultima parte, e della lett. d, limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui", dell'art. 26 della stessa legge, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Dopo aver richiamato la sentenza n. 30 del 1972 di questa Corte, che aveva disatteso analoghe censure, il pretore osserva, quanto alla norma contenuta nella lett. c, che, a differenza del caso in ordine al quale era stato promosso il precedente giudizio di legittimità, sarebbe stato, nella fattispecie in esame, sottoposto alla pena accessoria del divieto di adibire il natante alla pesca, unitamente all'imputato, anche il contitolare del permesso e armatore, estraneo ai fatti di reato (esercizio di pesca con reti a traino e con mezzo a propulsione meccanica a distanza inferiore alle tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri). Violerebbe il medesimo precetto costituzionale la sospensione dell'esercizio della pesca "alle dipendenze altrui". 3. - Lo stesso pretore di Pescara, con ordinanza 22 gennaio 1973, ha sollevato, nei medesimi termini, identica questione, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 4. - Altra questione, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, terzo comma, 35 e 36 Cost., della lett. d, dell'art. 26 nel suo intero testo, anche per il riflesso che sarebbe tolto il lavoro a chi trae da esso i mezzi di sussistenza, è stata sollevata dal pretore di Senigallia, con ordinanza 14 febbraio 1973, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 5. - In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : 1. - Le questioni sono le seguenti: a) se la lett. c, ultima parte-divieto di usare il natante per la pesca -, dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, venendo a colpire anche il contitolare del permesso di pesca ed armatore, unitamente all'imputato, violi l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione (ordinanze pret. Pescara); b) se la lett. c, nel suo intero testo, violi l'art. 27, primo comma, Cost. (ordinanza pret. Lanciano); c) se la lett. d, limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui", del citato art. 26 - interdizione dall'esercizio della pesca, - violi l'art. 27, primo e terzo comma, Cost. (ordinanze pret. Pescara); d) se la medesima lett. d, nel suo intero testo, violi gli artt. 1, 4, secondo comma, 27, terzo comma, 35 e 36 Cost. (ordinanza pret. Senigallia). 2. - Le censure attinenti all'art. 26, lett. d, della legge n. 963 del 1965, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 Cost. sono state già disattese con la sentenza n. 30 del 1972 - che ha puntualizzato la portata ed i limiti della norma -; né vengono prospettati profili nuovi o addotti argomenti tali da indurre questa Corte a modificare la sua giurisprudenza. L'aggiunto richiamo all'art. 27, primo comma, non è pertinente, perché la pena (sia principale che accessoria) colpisce l'autore dell'infrazione. Né è pertinente il richiamo, pure aggiunto, all'art. 36, il quale, posto a garanzia dell'equa e sufficiente retribuzione dell'effettuato lavoro, si colloca in un'area del tutto diversa da quella della pena accessoria della sospensione, per un periodo di tempo determinato, dall'esercizio di un'arte, industria, commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso, autorizzazione, licenza o abilitazione dell'autorità (alla stregua dell'art. 30 del codice penale e di varie leggi speciali), e non la rende certo inoperante: una pena che, ovviamente, non proibisce un altro lavoro che un provvedimento o un atto amministrativo non richieda (così come non rende inoperante l'altra pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, degli artt. 28 e 29 cod. pen. e le sanzioni disciplinari della radiazione dall'albo e della sospensione dall'esercizio delle professioni liberali). 3. - In ordine alle questioni attinenti alla lett. c, la sospensione della validità del permesso di pesca col conseguente divieto dell'uso, per la pesca, del natante e dei relativi arredi e attrezzi, è una pena accessoria (tale definita nella comprensiva intitolazione dell'art. 26), che colpisce l'autore del reato, titolare del permesso, mentre per il contitolare eventualmente estraneo, come singolo, alla violazione, non si tratta di sanzione, bensì di pregiudizio di mero fatto, di cui molti esempi si danno nel nostro ordinamento. Per quanto la fattispecie ora sottoposta a questa Corte non sia identica a quella di cui alla precedente pronunzia di non fondatezza (citata sentenza n. 30 del 1972), rimangono validi gli stessi principi e non è, pertanto, violato l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 della Costituzione, dal pretore di Pescara e dal pretore di Senigallia con le ordinanze in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 30 del 1972 di questa Corte; b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c, della stessa legge, sollevate, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Pescara e dal pretore di Lanciano con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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