CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ativa – c.f. /p.i.v.a. 0 370 0 430238 – in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per notar Mar c o [OSCURATO:PERSONA] del 4 . 9 .201 4 , elettivamente domiciliato , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Nap o li, al via le Gramsci , n. 20 , presso lo studio dell’avvocatoAntonella Arpaia che lo rappresenta e difende in vi rtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “Giannone” s.r.l.,in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso ildecreto n. 1333 dei 14.5 / 15 . 6 .201 5 del Tribunale di N a poli , udita la relazione nella camera di consiglio del 20 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.Con ricorso ex art. 93 l.fall. i l B a nc o Popol a re s ocietà cooperativa ( quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].)domandava l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. , in chirografo , dei crediti vantati a titolo di saldo debitore di due conti correnti bancari ordinari e di due conti anticipi. 2.Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] o P opolare proponeva opposizione allo stato passivo. Non si costituiva il curatore del Fallimento. 4. Con dec reto del 15 giugno 2015 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione. Evidenziava il tribunale che la documentazione a comprova delle pretes e azionatenon era opponibile alla procedura concorsuale. Evidenziava, segnatamente, che l’istituto di credito opponente non aveva allegato i contrattidi conto corrente muniti di data c erta anteriore al fallimento e che tale prova non poteva essere assolta mediante la semplice produzione degli estratti conto ovvero delle schede di conto, prive di vidimazione di un pubblico ufficiale attestante, dopo ogni iscrizione, la regolare tenuta dei libri contabili da cui erano state estratte. Evidenziava infine che non era idoneo a conferire data certa ai contratti il documento cartaceo denominato “ricevuta datacertazione inforcet”, di cui peraltro non era possibile verificare la certa provenienza dall’ente certificatore “Infocert”, per giunta mero soggetto privato. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] s oc. coop. ; ne ha chiesto, sulla scorta di du e motiv i , la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] della Giannones.r.l. non ha svolto difese .6. Con ilprimo motivo i l ricorrent e de nuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 2704 cod. civ. Deduce che ha comprovato l’anteriorità delle azionate ragioni di credito rispetto alla dichiarazione di fallimento non solo mercé l’allegazione degli estratti-conto autenticati e della “ricevuta datacertazione inforcet” ma altresì mercé l’allegazione deitredici contratti di apertura di credito accesi dalla società poi fallita,redatti su foglio sul quale era apposto il timbro postale attestante la datacerta della loro stipulazione . Deduce che la data certa di tali contratti rendeva certa anche la data d ei contratti di conto corrente da cui scaturivano i c rediti insinuati, sui quali le aperture di credito erano regolate. 7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla data certa dei contratti di apertura di credito. 8.I motivi, che vanno entrambi qualificati ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (atteso che anche col primo la ricorrente, sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge, imputa in realtà al giudice del merito di non aver tenuto conto dei documenti prodotti) sono fondatie devono essere accolti. 9.Va in premessa ribadita l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui indiscutibilmente la previsione dell’art. 2704, 1° co., cod. civ. preclude la diretta dimostrazione a mezzo testimoni e a mezzo presunzioni della data della scrittura (cfr. Cass. 17.11.2016, n. 23425; Cass. 30.9.2016, n. 19595; Cass. 8.11.2006, n. 23793)e, nondimeno, la stessa previsionenon contiene una elencazione tassativa dei fatti alla cui stregua la data di una scrittura privata può reputarsi certa e computabile riguardo ai terzi, sicché è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito la valutazione dell’attitudine di un ulteriore fatto, all’uopo allegato, a conferir certezza, rispetto ai terzi, alla data della scrittura non autenticata (cfr. Cass. 15.3.2018, n. 6462; Cass. 17.11.2016, n. 23425; Cass. (ord.) 21.7.2021, n. 20813). Ovvero l’insegnamento secondo cui,sul terreno dell’art. 2704 cod. c iv ., la certezza della data della scrittura privata non autenticata nelle sottoscrizioni può essere determinata mediante il timbro postale, a condizione , tuttavia, ch e l’apposizione del timbro sulla carta contenente le pattuizioni dei contraenti sia avvenuta in guisa che la scrittura formi un unico corpo con il foglio sul quale il timbro è impresso (cfr. Cass.(ord.) 5.10.2017, n. 23281, ove si soggiunge che la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita; Cass. 14.6.2007, n. 13912 ; Cass. 1.10.1999, n. 10873; Cass.24.8.1990, n. 8692). 10.Su tale scorta si rileva quanto segue. Da un canto,l’istituto di credito ricorre nte ha a ssolto all’onere di specificità del ricorso, in quanto ha allegato all’atto il proprio fascicolo di parte del giudizio di opposizione, nel quale risultano prodotti (sub. docc. da 13 a 25) i contratti di apertura di creditorecanti il timbro postale, il cui testo negoziale forma un unico corpo con il foglio sul quale il timbro è impresso, ed ha indicato le ragioni per le quali i documentitrascurati avrebbe ro senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (cfr. Cass. (ord.) 26.6.2018, n. 16812; Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19150). D’altro canto, nel decreto impugnato non è rinvenibile alcun riferimento a i contratti in questione, ancorché, alla stregua della giurisprudenza appena richiamata, essi dovessero reputarsi muniti di data certa.11. Ricorre dunque il vizio di motivazione denunciato, posto che dai documenti non esaminati il tribunale avrebbe potuto trarre la certezza dell’anteriorità, rispetto al Fallimento, anche della data d i stipulazione dei contratti di conto corrente da cui traevano origine i crediti insinuati dalla banca, sui quali le aperture di credito erano regolate. 12. All ’accoglimento de i motivi conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglieii ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia a l Tribunale di Napoli, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]