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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14300/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto pluriaggravato; - che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la violazione di legge in riferimento alla valutazione della prova indiziaria, è meramente reiterativo della doglianza proposta in sede di appello, e comunque versato in fatto.

Al riguardo, la Corte territoriale si è confrontata con la relativa censura, evidenziando la convergenza del dato indiziario alla luce della coincidenza soggettiva del soggetto ripreso prima e durante l'asportazione della videocamera di sorveglianza.

In tal modo, la Corte si è posta in continuità con la valutazione espressa dal giudice di prime cure, ed in questa sede è inammissibile la censura volta a sollecitare un'alternativa valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207943); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto pluriaggravato; - che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la violazione di legge in riferimento alla valutazione della prova indiziaria, è meramente reiterativo della doglianza proposta in sede di appello, e comunque versato in fatto. Al riguardo, la Corte territoriale si è confrontata con la relativa censura, evidenziando la convergenza del dato indiziario alla luce della coincidenza soggettiva del soggetto ripreso prima e durante l'asportazione della videocamera di sorveglianza. In tal modo, la Corte si è posta in continuità con la valutazione espressa dal giudice di prime cure, ed in questa sede è inammissibile la censura volta a sollecitare un'alternativa valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207943); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo
Sentenza Cassazione n. 14300/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris