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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00299/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28403/22 Mataj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia il vizio di motivazione con riguardo all'identificazione dell'imputato, non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 5); Ritenuto inoltre, quanto alla doglianza del medesimo ricorrente afferente al trattamento sanzionatorio, che egli non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la non meritevolezza di un giudizio di bilanciamento Più favorevole alla luce delle modalità del reato commesso (pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28403/22 Mataj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia il vizio di motivazione con riguardo all'identificazione dell'imputato, non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 5); Ritenuto inoltre, quanto alla doglianza del medesimo ricorrente afferente al trattamento sanzionatorio, che egli non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la non meritevolezza di un giudizio di bilanciamento Più favorevole alla luce delle modalità del reato commesso (pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 00299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris