CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 15268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14520/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] ( g.longobardi@avvocatinocera - pec.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 4990/2024depositata il 26/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ordinanza n. 4990/2024 depositata in data 2 6/02/2024 , definendo il giudizio iscritto sub R.G. n. 10283/2020, questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 577/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania (depositata in data 25/01/2019), condannando la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge. 2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata in data 29/06/2024, ha chiesto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., di provvedere alla correzione dell’ordinanza n. 4990/2024 cit. nel senso che, laddove nel dispositivo si legge: «condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge”, debba invece intendersi e leggersi: “condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario». Considerato che: 1. L’istanza di correzione deve essere accolta, risultando dal controricorso depositato dall’odierna parte istante, la richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, cui non è stato dato riscontro nell’ordinanza n. 4990/2024 del 06/02/2024. P.Q.M Dispone che nell’ordinanza di questa Corte n. 4990/2024 pubblicata in data 06/02/2024, a definizione del giudizio iscritto sub R.G. n. 10283/2020, laddove è scritto nel dispositivo « Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge.» sia aggiunta, a seguire, la frase: «Dispone la distrazione delle spese stessein favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario . » . Manda alla Cancelleria per le annotazioni conseg