CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 novembre 2024
Cassazione n. 28464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.935/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.2038/2023depositata il 17/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese – sulle quali il terzo comma dell’art. 391 c.p.c. dice che la Corte può provvedere - possono compensarsi, atteso che la parte resistente, costituitasi assumendo di essere subentrata all’intimata Cattolica, avuta comunicazione della rinuncia, nulla ha replicato alla richiesta di compensazione in essa contenuta; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spesedel giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 04/11/2024. [OSCURATO:PERSONA]