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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29088/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17632/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, TASSONE Erminia e [OSCURATO:PERSONA] Manlio; –intimati – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 2383/05/2023, depositata in data 13marzo 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel22 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società ETLI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avvisodi accertamento n.

TYS03C102516, notificato il 30 dicembre Oggetto:Avviso di accertamento - IRES 2007 - Art. 12, comma 7, l. 212/2000 - Termine dilatorio di 60 giorni - Accertamento fondato solo su indagini bancarie -Applicazione - Esclusione 2011, con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori ricavi e, per l’effetto, rideterminava il reddito d’impresa(in Euro 525.544,00), il valore della produzione e l’IVA, per l’anno 2007.

Il ricorso, per quanto ancora qui rilevi, era fondato sul mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dalla verifica ex art. 12, comma 7, l. 212/2000. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnava no, rispettivamente, gli avvisi di accertamento nn.

TYS01C1012627 e TYS01C102648, con i quali veniva imputato a i ricorrent i , nella loro veste di soci della detta società,ritenuta a ristretta base, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, il maggior redditoderivante dagli utili extra bilancio contestati alla società.

Pendente iudiciol’Ufficio annullava parzialmente in autotutela la ripresa nei confronti della società (per Euro 288.069,67). [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, decidendo sul ricorso della società, rigettava i motivi in rito e, preso atto dell’intervenuto annullamento parziale in autotutela, riduceva ad Euro 11.600,00 la base imponibile.

I ricorsi dei soci erano accolti, per effetto di quanto deciso nei confronti della società, con la riduzione proporzionale dei redditi imponibili dei ricorrenti.

2. L’Ufficio proponeva tre distinti gravami dolendosi dell’apparenza della motivazione della sentenza della CTP e dell’erronea rideterminazione del reddito della società in via induttiva; la ETLI interponeva appello incidentale riproponendo le censure rigettate dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, riuniti gli appelli, riformava la sentenza gravata per il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla conclusione della verifica fiscale (ovvero, dal 14 dicembre 2011); accoglieva, pertanto, l’appello incidentale, dichiarando la illegittimità dell’avviso di accertamento n.TYS03C102516; rigettava il gravame principale.

3. Contro la sentenza della CTRpropone ricorso per cassazione l’Ufficio,affidato ad u n motiv o .

I contribuenti sono rimasti intimati .

È stata fissata l’adunanza camerale per il 22ottobre 2025.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

« la violazione e /o falsa applicazione dell’art.12, comm i 1 e 7 , L. 2 12 / 2000 » in quanto erroneamente la CTR avrebbe individuato il dies a quo del termine di 60 giorni nel 14 dicembre 2011, data di conclusione della ‘verifica fiscale’.

Sottolinea che, in realtà, in quella data veniva conclusa unicamente la verifica (autorizzata il 22 luglio 2010) sui conti correnti bancari della società e dei soci.

Alla detta verifica, non avendo natura ‘intrusiva’, non si applicherebbe il combinato disposto dei commi 1 e 7 dell’art. 12 dello statuto del contribuente.La norma, invero, troverebbe applicazione solo in caso di accesso istruttorio, nella specie avvenuto presso la società in date 13 e 24 gennaio 2011.

Il motivo è fondato.

1.1. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte l'art. 12 dello Statuto non trova applicazione in caso atto impositivo basato solo sulle risultanze dell'art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973, salva la valutazione del contraddittorio ai fini IVA alla luce della c.d. prova di resistenza di cui alle Sezioni Unite 25 luglio 2025 n. 21271 (così già Cass. 15/01/2019, n. 701 e Cass. 11/09/2019, n. 22644 in cui il rimando, ai fini dell’IVA, era alla prova di resistenza come delineata nella decisione delle Sezioni Unite 9 dicembre 2015 n. 24823).

Nella specie, alla luce del contenuto della sentenza e dell’avviso di accertamento richiamato nel (ed allegato al) ricorso per cassazione, deve ritenersi che l'accertamento era fondato sulle sole risultanze delle indagini bancarie con la conseguente inapplicabilità della norma in scrutinio.

2. Il ricorso va, quindi, accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie ilricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17632/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, TASSONE Erminia e [OSCURATO:PERSONA] Manlio; –intimati – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 2383/05/2023, depositata in data 13marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel22 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società ETLI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avvisodi accertamento n. TYS03C102516, notificato il 30 dicembre Oggetto:Avviso di accertamento - IRES 2007 - Art. 12, comma 7, l. 212/2000 - Termine dilatorio di 60 giorni - Accertamento fondato solo su indagini bancarie -Applicazione - Esclusione 2011, con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori ricavi e, per l’effetto, rideterminava il reddito d’impresa(in Euro 525.544,00), il valore della produzione e l’IVA, per l’anno 2007. Il ricorso, per quanto ancora qui rilevi, era fondato sul mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dalla verifica ex art. 12, comma 7, l. 212/2000. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnava no, rispettivamente, gli avvisi di accertamento nn. TYS01C1012627 e TYS01C102648, con i quali veniva imputato a i ricorrent i , nella loro veste di soci della detta società,ritenuta a ristretta base, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, il maggior redditoderivante dagli utili extra bilancio contestati alla società. Pendente iudiciol’Ufficio annullava parzialmente in autotutela la ripresa nei confronti della società (per Euro 288.069,67). [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, decidendo sul ricorso della società, rigettava i motivi in rito e, preso atto dell’intervenuto annullamento parziale in autotutela, riduceva ad Euro 11.600,00 la base imponibile. I ricorsi dei soci erano accolti, per effetto di quanto deciso nei confronti della società, con la riduzione proporzionale dei redditi imponibili dei ricorrenti. 2. L’Ufficio proponeva tre distinti gravami dolendosi dell’apparenza della motivazione della sentenza della CTP e dell’erronea rideterminazione del reddito della società in via induttiva; la ETLI interponeva appello incidentale riproponendo le censure rigettate dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, riuniti gli appelli, riformava la sentenza gravata per il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla conclusione della verifica fiscale (ovvero, dal 14 dicembre 2011); accoglieva, pertanto, l’appello incidentale, dichiarando la illegittimità dell’avviso di accertamento n.TYS03C102516; rigettava il gravame principale. 3. Contro la sentenza della CTRpropone ricorso per cassazione l’Ufficio,affidato ad u n motiv o . I contribuenti sono rimasti intimati . È stata fissata l’adunanza camerale per il 22ottobre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. « la violazione e /o falsa applicazione dell’art.12, comm i 1 e 7 , L. 2 12 / 2000 » in quanto erroneamente la CTR avrebbe individuato il dies a quo del termine di 60 giorni nel 14 dicembre 2011, data di conclusione della ‘verifica fiscale’. Sottolinea che, in realtà, in quella data veniva conclusa unicamente la verifica (autorizzata il 22 luglio 2010) sui conti correnti bancari della società e dei soci. Alla detta verifica, non avendo natura ‘intrusiva’, non si applicherebbe il combinato disposto dei commi 1 e 7 dell’art. 12 dello statuto del contribuente.La norma, invero, troverebbe applicazione solo in caso di accesso istruttorio, nella specie avvenuto presso la società in date 13 e 24 gennaio 2011. Il motivo è fondato. 1.1. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte l'art. 12 dello Statuto non trova applicazione in caso atto impositivo basato solo sulle risultanze dell'art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973, salva la valutazione del contraddittorio ai fini IVA alla luce della c.d. prova di resistenza di cui alle Sezioni Unite 25 luglio 2025 n. 21271 (così già Cass. 15/01/2019, n. 701 e Cass. 11/09/2019, n. 22644 in cui il rimando, ai fini dell’IVA, era alla prova di resistenza come delineata nella decisione delle Sezioni Unite 9 dicembre 2015 n. 24823). Nella specie, alla luce del contenuto della sentenza e dell’avviso di accertamento richiamato nel (ed allegato al) ricorso per cassazione, deve ritenersi che l'accertamento era fondato sulle sole risultanze delle indagini bancarie con la conseguente inapplicabilità della norma in scrutinio. 2. Il ricorso va, quindi, accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, indiversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie ilricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizi
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