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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18712/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale con riferimento alla valutazione degli indizi ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., posti a fondamento del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., censurando la correttezza della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti, in particolare evidenziando un'errata ricostruzione della prova indiziaria, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 con riferimento alla valutazione del compendio probatorio da cui dedurre la sussistenza della fattispecie di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, stante la materiale disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] dei beni privi di documentazione e in mancanza di giustificazione del medesimo circa la loro provenienza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iuseppe Nica ro Lucian periali • DEPO8ITATA IN C ERA . 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale con riferimento alla valutazione degli indizi ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., posti a fondamento del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., censurando la correttezza della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti, in particolare evidenziando un'errata ricostruzione della prova indiziaria, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 con riferimento alla valutazione del compendio probatorio da cui dedurre la sussistenza della fattispecie di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, stante la materiale disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] dei beni privi di documentazione e in mancanza di giustificazione del medesimo circa la loro provenienza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iuseppe Nica ro Lucian periali • DEPO8ITATA IN C ERA . 2026
Sentenza Cassazione n. 18712/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris