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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39696/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il G.I.P. del Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 11/02/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. commisurata in anni due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, in relazione ai reati di cui artt. 81 comma secondo, 646, 61 n. 7 e 11 cod. pen., unificati nel vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.

L'unico motivo di ricorso, con cui si si deduce il vizio motivazionale in relazione all'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240 comma primo cod. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici.

Si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui il G.I.P. del Tribunale di Milano ha dato conto delle ragioni per cui è stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 comma primo cod. pen.,evidenziando che ROGER si era appropriato di somme tramite la carta aziendale a lui affidata, per ragioni del tutto estranee alle finalità dell'affidamento: ne consegue che la confisca delle somme è stata motivata dal G.I.P. come profitto dei reati di appropriazione indebita (in ragione del rapporto di stretta pertinenzialità con gli illeciti connessi) ed è stata fondata su emergenze probatorie oggettive, quali serialità delle condotte illecite, destrezza delle azioni e ragioni di prevenzione sociali giustificate dall'esigenza di prevenire la commissione di altri reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il G.I.P. del Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 11/02/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. commisurata in anni due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, in relazione ai reati di cui artt. 81 comma secondo, 646, 61 n. 7 e 11 cod. pen., unificati nel vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. L'unico motivo di ricorso, con cui si si deduce il vizio motivazionale in relazione all'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240 comma primo cod. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. Si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui il G.I.P. del Tribunale di Milano ha dato conto delle ragioni per cui è stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 comma primo cod. pen.,evidenziando che ROGER si era appropriato di somme tramite la carta aziendale a lui affidata, per ragioni del tutto estranee alle finalità dell'affidamento: ne consegue che la confisca delle somme è stata motivata dal G.I.P. come profitto dei reati di appropriazione indebita (in ragione del rapporto di stretta pertinenzialità con gli illeciti connessi) ed è stata fondata su emergenze probatorie oggettive, quali serialità delle condotte illecite, destrezza delle azioni e ragioni di prevenzione sociali giustificate dall'esigenza di prevenire la commissione di altri reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 39696/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris