CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 05045/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso n.14689/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA].27 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 15 controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avente a oggetto la sentenza n. 32/2018della Corte d’appello di Torino depositata il 3-1-2018 uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 - 2 - 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: impugnazione di testamento - improcedibilità del ricorso R.G.14689/2018 C.C. 9-2-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.I fratelli Fulvia e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto avanti il Tribunale di Alessandria la sorella [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA], formulando domanda di accertamento della falsità del testamento della madre [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata nominata erede universale la figlia Patrizia; hanno chiesto che fosse accertata la loro qualità di eredi legittimi della madre e la convenuta [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata a restituire i beni dell’eredità della madre, chiedendo in via subordinata l’accertamento dell’incapacità della testatrice ex art. 591 cod. proc. civ. e in ulteriore subordine l’annullamento del testamento per captazione della volontà della testatrice da parte della figliaPatrizia ex art. 624 cod. civ. Si è costituita la convenuta [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e in via subordinata chie dendo che, accertate le donazioni della madre ai figli Claudio e Fulvia, si dichiarasseche nessun diritto avevano gli stessi nei suoi confronti. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] rappresentato dal tutore dichiarando di rimettersi alla decisione del Tribunale e comunque chiedendo di partecipare alla successione legittima. Istruita la causa, con sentenza n.804/2014 depositata il4-8-2014 il Tribunale di Alessandria ha rigettato le domande, condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta [OSCURATO:PERSONA] e compensandole tra le altre parti. 2.Ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA], mentre le altre parti costituite in primo grado sono rimaste contumaci. La Corte d’appello di Torino con sentenza n.32/2018 pubblicata il 3-1-2018 ha integralmente rigettato l’appello , condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore dell’appellata costituita.La sentenza, premesso che non era statocensurato il rigetto della domanda volta a ottenere la dichiarazione di falsità del testamento, ha respintole doglianze dell’appellante in ordine alla mancata ammissione di consulenza medico legale d’ufficio e alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, in quanto era stata acquisita significativa documentazione medica e vi erano elementi oggettivi che davano la prova che la testatrice non si trovava in stato di incapacità naturale permanente; ha aggiunto che non era stata allegata alcuna circostanza indicante che la stessa al momento della redazione del testamento si trovasse in condizione psico-fisica tale da pregiudicarne le capacità. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di sette motivi , notificandolo in data 8 - 5 - 2018 a Patrizia e [OSCURATO:PERSONA] anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’udienza ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 9 - 2 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione agli artt. 624 c.c. con riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. L’incapacità e la captazione della volontà del testatore con riferimento alla mancata ammissione delle istanze istruttorie anche in relazione alla perizia grafologica svolta sulla scheda testamentaria”, la ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che non fosse stato impugnato il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di accertamento di falsità del testamento olografo.2.Con il secondo motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. anche con riferimento alla condizione di incapacità naturale” la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto la documentazione medica prodotta sufficiente tanto da rendere superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria. 3.Con il terzo motivo, “violazione ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.: falsa applicazione del disposto normativo in ordine ad altro aspetto in relazione al giudizio riguardante l’onere della prova con riferimento alla mancata ammissione di consulenza medico-legale”, la ricorrente lamenta che il contesto concreto non sia stato esaminatoda consulente tecnico che avesse le conoscenze specifiche per valutare la situazione clinica nel caso concreto, nonostante la consulenza tecnica possa costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche. 4.Con il quarto motivo, “violazione ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.: falsa applicazione del disposto normativo in ordine ad altro aspetto con riferimento al giudizio riguardante l’onere della prova. Le prove per interpello e testi dedotte con particolare riferimento alla richiesta di annullamento del testamento per incapacità ex art. 591 c.c. e per captazione”, la ricorrente lamenta che siano state ritenute non ammissibili le prove per testi volte a dimostrare la captazione. 5.Con il quinto motivo, “violazione ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c.: falsa applicazione in ordine alla erronea interpretazione della domanda di riduzione ex art. 533 c.c.”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che non fosse stata da lei proposta domanda di riduzione; sostiene che aveva chiesto l’accertamento della qualità di erede legittima e, in conseguenza di tale declaratoria, la restituzione, ossia la riduzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte.6.Con il sesto motivo, testualmente rubricato “ violazione ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.: falsa applicazione del disposto normativo in ordine alla valutazione ed analisi della documentazione prodotta dalla esponente attestante la incapacità della esponente”, la ricorrente censura la lettura eseguita dalla sentenz a d e lla documentazione prodotta, in quanto tale documentazione costituiva principio di prova per la dimostrazione dello stato psico-fisico della testatrice. 7.Con il settimo motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. con riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. Riforma della sentenza sul punto spese liquidate in entrambi i gradi di giudizio”, la ricorrente chiede che, in conseguenza dell’accoglimento del gravame, vi sia nuova statuizione sulle spese legali. 8.Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Laricorrente dichiara alla pag. 2 del ricorso che la sentenza d ella Corte d’appello di Torino n. 32 /201 8 è stata notificata su istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] mezzo pec il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (medesima dichiarazione è contenuta nella procura speciale a margine del ricorso ) , ma non produce la relata di notifica. Infatti il suo doc.2, al quale rinvia la pag.2 del ricorso, è la copia conforme della sentenza della Corte d’appello , che risulta priva della relata di notifica; la relata di notifica non è indicata nell’elenco de i documenti prodotti alla pag. 24 del ricorso , perché al n.2 è indicata la copia autentica della sentenza, aggiungendo “notificata in data 7.3.2018 ad istanza della signora [OSCURATO:PERSONA]” e perciò senza fare riferimento alla produzione della relata di notifica. Infatti tale relata di notifica non si rinviene né nel fascicolo d el la ricorrente né in quello della controricorrente , come direttamente verificato dalla Corte e attestato anche dal cancelliere nella certificazione di data9-2-2024 inserita nel fascicolo d’ufficio. Secondo l’indirizzo anche delle Sezioni Unite, la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” -l’avvenuta notificazione della sentenza- idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ., in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa, ai sensi dell’art. 369 co. 2n. 2 cod. proc. civ. l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U 6 - 7 - 2022 n. 21349 Rv.665188-01, Cass. Sez. 6 7-6-2021n. 15832 Rv. 661874 - 02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 661397-01, per tutte). L’effetto della mancata produzioneè l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente,quando la parte ricorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata, depositi copia della sentenza priva della relata di notificazione,tale documentazione non sia stata prodotta neppure dal controricorrente e non sia nella disponibilità del giudice , a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiaratadi notificazione della sentenza ( cfr. Cass. Sez. L 12-2-2020 n. 3466Rv. 656775-01, Cass. Sez. 6-2 22 - 7 - 2019 n. 19695 Rv. 654987-01, Cass. Sez. 6 - 2 15 - 9 - 2017 n. 21386 Rv. 645764 - 01, Cass. Sez. U 2-5-2017 n. 10648, per tutte). E’ stato altresì posto il principio secondo il quale, pur in difetto della produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso assicura comunque lo scopo, al quale tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 co.2 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - 3 30 - 4 - 2019 n. 11386Rv. 653711-01, Cass. Sez. 6 - 3 10 - 7 - 2013 n. 17066 Rv. 628539-01). Però nella fattispecie il ricorso non può ritenersi procedibile neppure sulla base di tale prova di resistenza, perché il tempo trascorso tra la pubblicazione della sentenza e la notifica del ricorsoè superiore a sessanta giorni, essendo stato il ricorso notificato in data8-5-2018 a fronte di sentenza pubblicata il 3 - 1 - 20 18 . 9.In applicazione del principio della soccombenza le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della ricorrente. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r