CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9134-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 481/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Molise che ha riformato la pronuncia della CTP di Campobasso, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di cartella su accertamento in sede di controllo automatizzato, con dichiarazione integrativa tardivamente presentata; che l'Avvocatura dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha presentato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta violazione art. 2, commi ottavo e ottavo bis d.P.R. n. 322/1998 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver ammesso la CTR che l'errata dichiarazione nell'esposizione dei redditi possa essere oggetto di emendazione anche in fase contenziosa, laddove ha invece ritenuto cristallizzata la pretesa tributaria a seguito di beneficio di rateizzazione, poi disatteso e che l'eventuale errore nella dichiarazione avrebbe dovuto essere oggetto di dichiarazione integrativa/correttiva nei termini previsti dal prefato d.P.R. n. 322/1998. Con arresto delle S.U., questa Corte ha affermato l'esposizione dei redditi dichiarazione di scienza sempre emendabile, anche in fase contenziosa e a prescindere dalla scadenza del termine per l'integrazione (Cass. S.U. n. 13378/2016), nonché nel giudizio avverso cartella di pagamento, quale primo atto impositivo/esecutivo (Cass. V, 2725/2011). Nulla dicono le SU in punto di sanzioni, ma che resti in disparte il peculiare regime sanzionatorio per le omissioni Ric. 2020 n. 09134 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- dichiarative (es. D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2) emerge, in materia di IVA, da un breve passaggio di Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016 (55) e, più in generale, da Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, n.31433; che va precisato, altresì, come nella specie il contezioso trovi / scaturigine da cartellon è emessa su accertamento definitivo, ma in - A sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973; che, inoltre, diversamente da quanto dedotto dalla CTR, non è ipotizzabile acquiescenza tacita ai rilievi della comunicazione d'irregolarità, rispetto alla quale, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte, vi è la sola facoltà e non già l'onere d'impugnazione, né avendo dedotto l'Amministrazione che la parte abbia provveduto al pagamento delle somme dovute e delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 462/1997; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Molise, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 11 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO sev, [OSCURATO:PERSONA] Gagr, 14