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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28471/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Brescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria rassegnatadal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 29/01/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] allapena di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art.10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver occultato o comunque distrutto, in qualità di socio unico eamministratore di fatto della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, le scritture contabili e i documenti di cui èobbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e delvolume di affari della predetta ditta, applicando le pene accessorie di legge.Con sentenza del 17/11/2025, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza diprimo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’estinzione del reato per intervenutaprescrizione, poiché, essendo la condotta contestata quella dell’occultamento delle scritturecontabili ed avendo la Guardia di finanza avanzato richiesta all’imputato di consegna di taliscritture in data 24/11/2015, il termine prescrizionale è spirato il 24/11/2025.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione allasussistenza della prova della istituzione della contabilità.In sintesi, la difesa deduce che gli elementi posti a base della prova della sussistenzadella contabilità societaria da parte della Corte di appello erano privi di valenza dimostrativa:a) la tenuta delle scritture contabili da parte dello studio Laggada non provava nulla, inragione di un generico riferimento a “documenti fiscali e contabili”, senza alcun tipo digiustificazione, anche perché la lettera di ritiro dei documenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.recava una data di soli due mesi successivi alla data di costituzione della società; b) il fattoche la società avesse presentato i modelli 770 e alcune dichiarazioni fiscali di imposta nonprovava la sussistenza delle altre scritture contabili.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione allasussistenza della prova della detenzione dei documenti societari in capo ad esso ricorrente.Lamenta la difesa che non è stata provata la detenzione dei documenti contabili daparte del ricorrente, essendo emerso che era stato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità diamministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ad aver preso contatti con il [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ricercare un lavoro e ad aver lasciato a quest’ultimo, oltre aidocumenti di identità, un foglio firmato in bianco che serviva per l’eventuale assunzione, percui, anche ritenendo provata l’istituzione delle scritture contabili, si sarebbe dovutodesumere che tali scritture sarebbero state nella disponibilità esclusiva della [OSCURATO:PERSONA].r.l.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’elementosoggettivo del reato, con riferimento alla sussistenza della prova della qualità diamministratore di fatto in capo ad esso ricorrente.In sintesi, la difesa deduce che i plurimi atti gestori individuati dalla Corte territorialequale prova al fine di qualificare il ricorrente come amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,vale a dire la presentazione del bilancio del 2009, la cessione di un immobile alla figlia e lapresentazione di tre dichiarazioni fiscali, non erano tali da integrare gli elementi richiesti dallagiurisprudenza di legittimità, che identifica l’amministratore di fatto in colui che esercita inmodo significativo e continuativo i poteri inerenti alla qualifica o funzione dell’amministratoredi diritto, mentre l’attività gestoria svolta in modo episodico od occasionale non eradimostrativa dell’ingerenza significativa e continuativa del ricorrente nella gestione sociale.2.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’elementosoggettivo del reato, con riferimento alla sussistenza della prova del dolo in capo ad essoricorrente.Contesta la difesa che le motivazioni della sentenza impugnata siano tali da dimostrarela sussistenza del dolo specifico di evadere le imposte o di favorire l’evasione in capo alricorrente, mancando la prova delle presunte plurime compensazioni e che le stesse sianostate poste in essere dal ricorrente, tanto più che l’affermazione della Corte territoriale,secondo cui la società aveva omesso la presentazione della dichiarazione fiscale dell’anno2010, sta ad indicare che, per gli anni successivi, le dichiarazioni invece sussistano.2.6.

Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed), cod. proc. pen., violazione dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., in relazione allarichiesta di rinnovazione istruttoria.Deduce la difesa che, essendo stata ritrovata presso il curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] la presunta documentazione in pdf riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avrebbe dovuto essereescusso come teste il predetto curatore, onde consentire all’imputato di assumere prove adiscarico sui fatti oggetto delle prove a carico.2.7.

Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., vizio della motivazione e violazione di legge, in relazione alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.Lamenta la difesa che, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,la sentenza impugnata non aveva tenuto in considerazione la mancanza di capacità adelinquere dell’imputato, essendo gravato da un’unica condanna risalente al 1978, dellaintensità della condotta (assente), delle condizioni sociali e del comportamento delricorrente, sia in fase di indagine che nel corso del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.E’ insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità che «La condotta delreato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall'art. 4, comma primo, lett. b) L. n.516 del 1982) consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o deidocumenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzionedei redditi o del volume di affari.

A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reatoistantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione,l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità delladocumentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente chesi consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono diesaminare detta documentazione» (Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239).In altri termini, la condotta antigiuridica di occultamento perdura finché esiste in favoredell'amministrazione il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume degli affari(Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697).La diversa struttura del reato ha delle ricadute ai fini della decorrenza del relativotermine prescrizionale: in un caso, ove si tratti di reato istantaneo, la prescrizione inizia adecorrere dal momento in cui si è conclusa l’attività di distruzione delle scritture; mentre, nelcaso di reato permanente, perdurando l’obbligo di esibizione finchè dura il controllo da partedegli organi verificatori, la prescrizione inizierà a decorrere solo a partire dalla conclusionedell'accertamento tributario (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669; Sez. 3,n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340), momento in cui possono essere consideratiesauriti gli effetti dell'illecito, essendo l’occultamento divenuto definitivo e non più eliminabileda parte degli organi dell’accertamento tributario.Pertanto, nel caso di specie, vertendosi in materia di occultamento dei documenticontabili, condotta indicata prioritariamente nel capo di incolpazione (Sez. 3, n. 14461 del25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898), ed essendosi il procedimento di accertamentotributario concluso il 24/11/2015 (data di contestazione del reato), il termine decennalemassimo di prescrizione, decorrente dalla conclusione dell’accertamento e considerandoanche le sospensioni intervenute nel corso del processo e menzionate nella sentenza diprimo grado (v. pagina 3), vale a dire dal 12/07/2024 al 29/01/2025 per adesione deidifensori all’astensione dalle udienze, per complessivi 201 giorni, non è ad oggi decorso,perché interverrà il 13/06/2026.Per altro verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per la genericità e lamanifesta infondatezza dei motivi, secondo quanto appresso sarà detto, impedendo la validainstaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, non consentirebbe, in ogni caso, di rilevarel'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Azzini, Rv.266172).2.

Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, incentrati sulla carenza diprova sulla istituzione della contabilità, sulla detenzione dei documenti in capo all’imputato,nonché sull’elemento soggettivo del reato, congiuntamente esaminati perché connessi, sonomanifestamente infondati.2.1.

Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, i giudici di merito, le cui decisionicostituiscono un unico corpo motivazionale, ricorrendo un’ipotesi di “doppia conforme”,hanno fornito, sul punto, una motivazione corretta, coerente e non manifestamente illogica,avendo precisato sia che era stato individuato lo studio Laddaga come tenutario dellescritture contabili, formalmente restituite all’imputato nel maggio 2009, sia l’avvenutorinvenimento di documentazione contabile, in relazione ad anni di imposta sino al 2012, informato digitale, presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre la istituzione e la presenza delladocumentazione contabile era poi necessaria per le illecite compensazioni accertate, tantoche erano stati presentati i modelli 770 ed alcune dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta2011 e 2012.2.2.

Quanto alla contestata disponibilità di tali documenti, il giudice di primo grado hapoi affermato che l’avvicendamento nella carica di amministratore unico tra il ricorrente eDavide [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato, avvenuto con il verbale assembleare del31/12/2009, iscritto nel registro delle imprese in data 04/02/2014, era solo apparente, nonavendo comportato alcun mutamento effettivo della titolarità del potere gestorio dellasocietà, rimasto in capo all’imputato, socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come poteva desumersidall’aver costui compiuto, in epoca successiva al 31/12/2009, una pluralità di atti dimostratividi esercizio del potere gestorio e spettanti all’amministratore societario, quali l’approvazionee sottoscrizione del bilancio 2009 in data 30/06/2010, la presentazione dei modelli 770 edelle dichiarazioni IVA sino al 2012, la cessione di un immobile societario alla figlia il27/06/2013.Per cui dalle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, le cui conclusioni sonostate riprese dalla Corte territoriale, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso,emerge la prova non solo della istituzione delle scritture contabili, ma anche della loromancata esibizione ad opera di colui che, avendo ricevuto in consegna la documentazionecontabile dallo studio Laggada, ha svolto, in continuità, funzioni gestorie della società,dapprima come amministratore di diritto e poi come amministratore di fatto.In altri termini, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fonti dimostrativeacquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delle due conformi sentenzedi merito circa il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui erasocio unico, non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate invero in termini assertivie non adeguatamente specifici.2.3.

Né ancora può sostenersi che la condotta del ricorrente non fosse connotata dalladirezione finalistica normativamente richiesta (ovvero il fine di evasione), avendo questaCorte già affermato che la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza deldelitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenticontabili al fine di evasione) richiede la prova della produzione di reddito e del volume diaffari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agentesia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez.3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616).

E, nel caso in esame, laprova della produzione di reddito e del volume di affari è stata fornita proprio grazie agliaccertamenti investigativi, in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dopo aver omesso la presentazionedella dichiarazione fiscale per l’anno 2010, aveva operato indebite compensazioni per glianni di imposta 2010, 2011 e 2012 per complessivi euro 360.000,00.3.

Il sesto motivo del ricorso è manifestamente infondato.Invero, quanto alla invocata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, avente adoggetto l’assunzione testimoniale del teste [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la presuntadocumentazione in pdf riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse stata ritrovata presso il curatorefallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., richiesta peraltro fondata sull’erroneo richiamo all’art.495, comma 2, cod. proc. pen., il Collegio osserva che la decisione di rigetto sul punto dellaCorte territoriale si pone nel solco tracciato da un consolidato orientamento della Corte dilegittimità, dove è costante l'affermazione di principio secondo la quale l'istituto dellarinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezionealla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dalprincipio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso,su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, loritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez.

U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci.

Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005,dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i datiprobatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nelsenso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per séoggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013,Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'istituto è richiesta unamotivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in talcaso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisitaconsapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto èammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativaposta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza dielementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, conla conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv.247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).La motivazione della Corte di merito che ha disatteso l’istanza di rinnovo dell’istruttoriadibattimentale, affermando la superfluità della testimonianza richiesta, avendo l’istruttoriadibattimentale chiarito i meccanismi dell’attività criminosa, finalizzata alla realizzazione diindebite compensazioni attraverso l’impiego delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], èdunque coerente con gli indirizzi di legittimità richiamati, né è affetta da vizi di manifestaillogicità, sicchè è insindacabile in questa sede.4.Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguenteall'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é piùsuf f ic iente i l so lo stato d i incensuratezza del l ’ imputato (Sez. 1, n. 39566del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio difatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei solilimiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento dellapena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cuiall'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 1, n.33506 del 07/07/2010, Rv. 247959; analogamente Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi,Rv. 242419).

In applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali e iprofili di illegittimità evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito sottolineato, in manieranon illogica, l’assenza di elementi meritevoli di positiva considerazione ai fini dellamitigazione del trattamento sanzionatorio, nonché l’individuazione del predetto trattamentonel minimo edittale, ritenuto in tal modo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazionedella pena.5.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore dellaCassa de l l e ammende , d i una somma che appa re equo de te rm ina rein euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, diaumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Brescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria rassegnatadal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29/01/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] allapena di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art.10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver occultato o comunque distrutto, in qualità di socio unico eamministratore di fatto della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, le scritture contabili e i documenti di cui èobbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e delvolume di affari della predetta ditta, applicando le pene accessorie di legge.Con sentenza del 17/11/2025, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza diprimo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’estinzione del reato per intervenutaprescrizione, poiché, essendo la condotta contestata quella dell’occultamento delle scritturecontabili ed avendo la Guardia di finanza avanzato richiesta all’imputato di consegna di taliscritture in data 24/11/2015, il termine prescrizionale è spirato il 24/11/2025.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione allasussistenza della prova della istituzione della contabilità.In sintesi, la difesa deduce che gli elementi posti a base della prova della sussistenzadella contabilità societaria da parte della Corte di appello erano privi di valenza dimostrativa:a) la tenuta delle scritture contabili da parte dello studio Laggada non provava nulla, inragione di un generico riferimento a “documenti fiscali e contabili”, senza alcun tipo digiustificazione, anche perché la lettera di ritiro dei documenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.recava una data di soli due mesi successivi alla data di costituzione della società; b) il fattoche la società avesse presentato i modelli 770 e alcune dichiarazioni fiscali di imposta nonprovava la sussistenza delle altre scritture contabili.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione allasussistenza della prova della detenzione dei documenti societari in capo ad esso ricorrente.Lamenta la difesa che non è stata provata la detenzione dei documenti contabili daparte del ricorrente, essendo emerso che era stato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità diamministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ad aver preso contatti con il [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ricercare un lavoro e ad aver lasciato a quest’ultimo, oltre aidocumenti di identità, un foglio firmato in bianco che serviva per l’eventuale assunzione, percui, anche ritenendo provata l’istituzione delle scritture contabili, si sarebbe dovutodesumere che tali scritture sarebbero state nella disponibilità esclusiva della [OSCURATO:PERSONA].r.l.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’elementosoggettivo del reato, con riferimento alla sussistenza della prova della qualità diamministratore di fatto in capo ad esso ricorrente.In sintesi, la difesa deduce che i plurimi atti gestori individuati dalla Corte territorialequale prova al fine di qualificare il ricorrente come amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,vale a dire la presentazione del bilancio del 2009, la cessione di un immobile alla figlia e lapresentazione di tre dichiarazioni fiscali, non erano tali da integrare gli elementi richiesti dallagiurisprudenza di legittimità, che identifica l’amministratore di fatto in colui che esercita inmodo significativo e continuativo i poteri inerenti alla qualifica o funzione dell’amministratoredi diritto, mentre l’attività gestoria svolta in modo episodico od occasionale non eradimostrativa dell’ingerenza significativa e continuativa del ricorrente nella gestione sociale.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’elementosoggettivo del reato, con riferimento alla sussistenza della prova del dolo in capo ad essoricorrente.Contesta la difesa che le motivazioni della sentenza impugnata siano tali da dimostrarela sussistenza del dolo specifico di evadere le imposte o di favorire l’evasione in capo alricorrente, mancando la prova delle presunte plurime compensazioni e che le stesse sianostate poste in essere dal ricorrente, tanto più che l’affermazione della Corte territoriale,secondo cui la società aveva omesso la presentazione della dichiarazione fiscale dell’anno2010, sta ad indicare che, per gli anni successivi, le dichiarazioni invece sussistano.2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed), cod. proc. pen., violazione dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., in relazione allarichiesta di rinnovazione istruttoria.Deduce la difesa che, essendo stata ritrovata presso il curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] la presunta documentazione in pdf riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avrebbe dovuto essereescusso come teste il predetto curatore, onde consentire all’imputato di assumere prove adiscarico sui fatti oggetto delle prove a carico.2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., vizio della motivazione e violazione di legge, in relazione alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.Lamenta la difesa che, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,la sentenza impugnata non aveva tenuto in considerazione la mancanza di capacità adelinquere dell’imputato, essendo gravato da un’unica condanna risalente al 1978, dellaintensità della condotta (assente), delle condizioni sociali e del comportamento delricorrente, sia in fase di indagine che nel corso del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.E’ insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità che «La condotta delreato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall'art. 4, comma primo, lett. b) L. n.516 del 1982) consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o deidocumenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzionedei redditi o del volume di affari. A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reatoistantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione,l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità delladocumentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente chesi consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono diesaminare detta documentazione» (Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239).In altri termini, la condotta antigiuridica di occultamento perdura finché esiste in favoredell'amministrazione il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume degli affari(Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697).La diversa struttura del reato ha delle ricadute ai fini della decorrenza del relativotermine prescrizionale: in un caso, ove si tratti di reato istantaneo, la prescrizione inizia adecorrere dal momento in cui si è conclusa l’attività di distruzione delle scritture; mentre, nelcaso di reato permanente, perdurando l’obbligo di esibizione finchè dura il controllo da partedegli organi verificatori, la prescrizione inizierà a decorrere solo a partire dalla conclusionedell'accertamento tributario (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669; Sez. 3,n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340), momento in cui possono essere consideratiesauriti gli effetti dell'illecito, essendo l’occultamento divenuto definitivo e non più eliminabileda parte degli organi dell’accertamento tributario.Pertanto, nel caso di specie, vertendosi in materia di occultamento dei documenticontabili, condotta indicata prioritariamente nel capo di incolpazione (Sez. 3, n. 14461 del25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898), ed essendosi il procedimento di accertamentotributario concluso il 24/11/2015 (data di contestazione del reato), il termine decennalemassimo di prescrizione, decorrente dalla conclusione dell’accertamento e considerandoanche le sospensioni intervenute nel corso del processo e menzionate nella sentenza diprimo grado (v. pagina 3), vale a dire dal 12/07/2024 al 29/01/2025 per adesione deidifensori all’astensione dalle udienze, per complessivi 201 giorni, non è ad oggi decorso,perché interverrà il 13/06/2026.Per altro verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per la genericità e lamanifesta infondatezza dei motivi, secondo quanto appresso sarà detto, impedendo la validainstaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, non consentirebbe, in ogni caso, di rilevarel'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Azzini, Rv.266172).2. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, incentrati sulla carenza diprova sulla istituzione della contabilità, sulla detenzione dei documenti in capo all’imputato,nonché sull’elemento soggettivo del reato, congiuntamente esaminati perché connessi, sonomanifestamente infondati.2.1. Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, i giudici di merito, le cui decisionicostituiscono un unico corpo motivazionale, ricorrendo un’ipotesi di “doppia conforme”,hanno fornito, sul punto, una motivazione corretta, coerente e non manifestamente illogica,avendo precisato sia che era stato individuato lo studio Laddaga come tenutario dellescritture contabili, formalmente restituite all’imputato nel maggio 2009, sia l’avvenutorinvenimento di documentazione contabile, in relazione ad anni di imposta sino al 2012, informato digitale, presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre la istituzione e la presenza delladocumentazione contabile era poi necessaria per le illecite compensazioni accertate, tantoche erano stati presentati i modelli 770 ed alcune dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta2011 e 2012.2.2. Quanto alla contestata disponibilità di tali documenti, il giudice di primo grado hapoi affermato che l’avvicendamento nella carica di amministratore unico tra il ricorrente eDavide [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato, avvenuto con il verbale assembleare del31/12/2009, iscritto nel registro delle imprese in data 04/02/2014, era solo apparente, nonavendo comportato alcun mutamento effettivo della titolarità del potere gestorio dellasocietà, rimasto in capo all’imputato, socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come poteva desumersidall’aver costui compiuto, in epoca successiva al 31/12/2009, una pluralità di atti dimostratividi esercizio del potere gestorio e spettanti all’amministratore societario, quali l’approvazionee sottoscrizione del bilancio 2009 in data 30/06/2010, la presentazione dei modelli 770 edelle dichiarazioni IVA sino al 2012, la cessione di un immobile societario alla figlia il27/06/2013.Per cui dalle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, le cui conclusioni sonostate riprese dalla Corte territoriale, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso,emerge la prova non solo della istituzione delle scritture contabili, ma anche della loromancata esibizione ad opera di colui che, avendo ricevuto in consegna la documentazionecontabile dallo studio Laggada, ha svolto, in continuità, funzioni gestorie della società,dapprima come amministratore di diritto e poi come amministratore di fatto.In altri termini, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fonti dimostrativeacquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delle due conformi sentenzedi merito circa il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui erasocio unico, non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate invero in termini assertivie non adeguatamente specifici.2.3. Né ancora può sostenersi che la condotta del ricorrente non fosse connotata dalladirezione finalistica normativamente richiesta (ovvero il fine di evasione), avendo questaCorte già affermato che la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza deldelitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenticontabili al fine di evasione) richiede la prova della produzione di reddito e del volume diaffari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agentesia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez.3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616). E, nel caso in esame, laprova della produzione di reddito e del volume di affari è stata fornita proprio grazie agliaccertamenti investigativi, in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dopo aver omesso la presentazionedella dichiarazione fiscale per l’anno 2010, aveva operato indebite compensazioni per glianni di imposta 2010, 2011 e 2012 per complessivi euro 360.000,00.3. Il sesto motivo del ricorso è manifestamente infondato.Invero, quanto alla invocata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, avente adoggetto l’assunzione testimoniale del teste [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la presuntadocumentazione in pdf riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse stata ritrovata presso il curatorefallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., richiesta peraltro fondata sull’erroneo richiamo all’art.495, comma 2, cod. proc. pen., il Collegio osserva che la decisione di rigetto sul punto dellaCorte territoriale si pone nel solco tracciato da un consolidato orientamento della Corte dilegittimità, dove è costante l'affermazione di principio secondo la quale l'istituto dellarinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezionealla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dalprincipio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso,su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, loritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci. Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005,dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i datiprobatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nelsenso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per séoggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013,Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'istituto è richiesta unamotivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in talcaso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisitaconsapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto èammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativaposta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza dielementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, conla conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv.247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).La motivazione della Corte di merito che ha disatteso l’istanza di rinnovo dell’istruttoriadibattimentale, affermando la superfluità della testimonianza richiesta, avendo l’istruttoriadibattimentale chiarito i meccanismi dell’attività criminosa, finalizzata alla realizzazione diindebite compensazioni attraverso l’impiego delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], èdunque coerente con gli indirizzi di legittimità richiamati, né è affetta da vizi di manifestaillogicità, sicchè è insindacabile in questa sede.4.Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguenteall'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é piùsuf f ic iente i l so lo stato d i incensuratezza del l ’ imputato (Sez. 1, n. 39566del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio difatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei solilimiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento dellapena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cuiall'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 1, n.33506 del 07/07/2010, Rv. 247959; analogamente Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi,Rv. 242419). In applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali e iprofili di illegittimità evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito sottolineato, in manieranon illogica, l’assenza di elementi meritevoli di positiva considerazione ai fini dellamitigazione del trattamento sanzionatorio, nonché l’individuazione del predetto trattamentonel minimo edittale, ritenuto in tal modo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazionedella pena.5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore dellaCassa de l l e ammende , d i una somma che appa re equo de te rm ina rein euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, diaumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28471/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris