CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 05804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. R.G. 18555-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza n. 1847/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria r egionale dell’Emilia - Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso la pronuncia n. 226/02/2014 della Commissione tributaria p rovinciale di Reggio - Emilia con cui era stato respintoil ricorso dei medesimi avverso il diniego del Comune sulla richiesta di concessione dell’agevolazione fiscale IMU ai sensi dell’art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 in relazione ad immobili di loro proprietà; avverso la pronuncia della Commissione t ribut aria r egionale il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; i contribuenti sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 13, comma 3, lett. b, e art. 3, lett. a e b , d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 17382 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) per avere la Commissione tributaria r egionale erroneamente ritenuto applicabile la riduzione d’imposta affermando che, sebbene tutti gli interventi necessari per il ripristino dell’abitabilità e l’agibilità dell’immobile dei contribuenti integrassero «attività puramente manutentive», doveva procedersi ad una considerazione «unitaria» dei suddetti interventi, che avrebbero quindi configurato un’attività da qualificare come «risanamento conservativo per come viene definito dalla lett. c) dell’art. 3 della legge 380 del 2001»; 1.2. con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 3, lett. c, d.P.R. 6 giugno 2001,n. 380) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ricompreso tra gli interventi di risanamento conservativo gli interventi indicati dai contribuenti, di natura manutentiva; 1.3. con il terzo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «mancanza e/o illogicità della motivazione» e lamenta chela Commissione t ributaria r egionale abbia , in violazione dell’art. 13 cit., ritenuto rilevante, ai fini della richiesta riduzione d’imposta, l’ammontare delle spese sostenute dai contribuenti per la parziale copertura del tetto, in quanto intervento destinato a «non aggravare i danni già presenti»; 2.1. previa riqualificazione del terzo motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. sotto il profilo dell’erronea applicazione dell’art. 13 cit. , i motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati; 2.2.come leggesi nella sentenza impugnata, la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso di accertamento impugnato è la seguente: in data 20/6/2013 i contribuenti, al fine di ottenere l’applicazione della riduzione del 50% dell’IMU ai sensi dell’art. 13, lett. b), del d.l. n. 201/2011, presentavano dichiarazione sostitutiva di notorietà in relazione all’immobile di loro proprietà sito in Reggio-Emilia, attestando la ricorrenza dei requisiti richiesti; all’esito del sopralluogo disposto dal Comune veniva respinta la domanda di agevolazione fiscale in quanto il ripristino sarebbe stato possibile con normali lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; 2.3. va premesso che l’art. 13 del d.l. n. 201/2011 prevede, per quanto qui di interesse, quanto segue: «3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: ... b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»; 2.3. ai fini dell'app licazione della riduzione de qua devono considerarsi, dunque, inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)e quindi nello specifico gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. in tal senso, anche se con riferimento all’ICI, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 29966 in motiv., che definisce condizione diinagibilità e inabitabilità in cui versi l’immobile l’«obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche»), non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria; 2.4. ai sensi dell’art. 3, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)per interventi di manutenzione ordinaria si intendono, dunque, gli interventi edilizi che riguardano le opere diriparazione, rinnovamento e sostituzione delle finituredegli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché perrealizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico, ed infine per interventi di restauro e di risanamento conservativo, si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; 2.5. ne consegue che attività «puramente manutentive», come quelle indicate nella sentenza impugnata (aventi ad oggetto, come affermato dagli stessi contribuenti, il ripristino di «impianti idro-termici-sanitari, gas, elettrico, nonché infissi ed opere di muratura»), non potevano al contempo costituire anche interventi di «risanamento conservativo», poiché questi ultimi, rispetto alle categorie delle manutenzioni, ordinaria e straordinaria, non comportano interventi su parti specifiche di un immobile, ma hanno ad oggetto il complesso dell'immobile nei suoi aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali ed impiantistici; 2.6. gli interventi di manutenzione consistono dunque in operazioni finalizzate a mantenere funzionale ed efficiente l’immobile , mentre gli interventi di risanamento conservativo hanno l'obiettivo della sua conservazione; 2.7. erra, pertanto, la Commissione t ributaria r egionale laddove afferma che opere, definite di manutenzione, possano essere considerate, unitariamente, come attività di risanamento conservativo, avendo, come si è detto, i suddetti interventi differenti finalità; 2.8. peraltro, neppure poteva assumere rilevanza, ai fini della concessione della richiesta agevolazione, la spesa già sostenuta dai contribuenti per il rifacimento del tetto, gravemente ammalorato, atteso che tali condizioni di degrado dell’immobile non sussistevano più alla data di richiesta di concessione dell’agevolazione fiscale in oggetto ed avendo invece, la detrazione, validità unicamente dalla data di presentazione, da parte del contribuente, della relativa documentazione agli uffici comunali al fine della verifica della sussistenza dei richiesti requisiti anche tramite sopralluogo; 3. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; 4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti; 5. la controvertibilità delle questioni poste nei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese in quei giudizi, con condanna dei contribuenti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna i contribuenti intimati, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in misura pari ad Euro 688,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di