CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 marzo 2022, ha confermato la pronuncia, emessa dal G.U.P. del Tribunale della stessa città il 7 luglio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 624 bis cod. pen. Rilevato che nel primo motivo di ricorso, con cui si censura l'errata qualificazione giuridica del reato di cui al capo 2 della rubrica come rapina in luogo di furto, si reiterano censure già disattese dal Collegio territoriale, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha evidenziato, sulla base dell'attendibile racconto reso dalla persona offesa, che, nel caso in esame, era integrato il delitto ex art. 628 cod. pen. e non quello di furto, avendo l'imputato non solo sottratto i beni all'interno dell'abitazione della persona offesa ma anche, una volta sorpreso dalla vittima, esercitato violenza e minaccia nei confronti di quest'ultima; Considerato che la seconda doglianza, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni della Corte territoriale, che, nel richiamare i plurimi precedenti penali dell'imputato e la gravità del fatto contestato, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle menzionate circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (cfr.: ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]