CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21645/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento del 29 ottobre 2025 harigettato il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il qualeil magistrato di sorveglianza di Roma aveva accolto la richiesta di liberazione anticipatarispetto a 4 semestri e l’aveva respinta rispetto ad altri quattro semestri.Il reclamo riguardava, in particolare, il rigetto della concessione del beneficiorelativamente al semestre 26/11/2021-26/5/2022, in ragione del fatto che in quel lasso ditempo erano stati rinvenuti due cellulari occultati nel ventilatore della camera dipernottamento occupata da [OSCURATO:PERSONA] e da altri detenuti.Per tale violazione [OSCURATO:PERSONA] è stato sanzionato disciplinarmente, ma assolto per ilcorrispondente reato dalla Corte di appello di Genova per non avere commesso il fatto.Ciò – ha affermato il Tribunale - in quanto, mentre nel giudizio penale la responsabilitàpuò essere pronunciata solo oltre ogni ragionevole dubbio, in esito al giudizio disciplinare laresponsabilità può essere ritenuta sussistente anche a fonte di un diverso grado di certezza.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del difensore difiducia articolando come unica doglianza la violazione dell’art. 54 Ord. pen e il vizio dimotivazione.Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di valutare se la condotta sanzionatadisciplinarmente fosse o meno attribuibile ad [OSCURATO:PERSONA] e se tale condotta sia dimostrativa diuna resistenza al processo di rieducazione.Il provvedimento sarebbe poi illegittimo in quanto avrebbe portato una automatica enon consentita equiparazione fra la violazione disciplinare e la mancata concessione delbeneficio.3. I l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Maril ia di Nardo ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio dell ’ impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei termini che seguono.L’art. 54 Ord. pen. prevede che al detenuto che abbia dato prova di partecipazioneall’opera di rieducazione sia concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e al finedi un suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorniper ogni singolo semestre di pena scontata.Ciò che si richiede, dunque, al fine della concessione del beneficio, è una valutazioneglobale della condotta del detenuto al fine di formulare un giudizio positivo circa la suapartecipazione all’opera di rieducazione.A tale fine il magistrato di sorveglianza può valutare con assoluta libertà il contenuto, adesempio, di rapporti disciplinari, senza, cioè che il fatto che il detenuto sia stato attinto darilievi disciplinari possa essere considerato ex se ragione per la non concessione delbeneficio.Questa Corte ha, infatti, affermato che in tema di liberazione anticipata, il magistrato disorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera dirieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalitàorganizzata, può avvalersi di accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, della poliziapenitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazionedall'essere stato eventualmente il predetto attinto da provvedimenti di rinvio a giudizio odall'applicazione di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza. (Sez. 1, n. 2886 del12/07/2018, dep. 2019, Torcasio, Rv. 274801 – 01 : in applicazione del principio, la Corte haritenuto che legittimamente i giudici di merito avessero respinto la richiesta del beneficio daparte di un condannato per estorsione, commessa in favore di un'associazione mafiosa, sulrilievo che dai fatti oggetto di una sopravvenuta sentenza di condanna non definitiva,avvalorati dalle dichiarazioni di un collaboratore, emergeva come lo stesso, in epocapressoché coincidente con i semestri in valutazione, fosse rimasto nella sfera d'azionedell'associazione).Nel medesimo senso è il seguente principio secondo cui in tema di liberazioneanticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera dirieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutaticoncretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia alprocesso di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudiziocomplessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito allacondotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivogliainfrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità daldetenuto. (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Calabro', Rv. 288162 - 01).Analoga libertà di giudizio è conservata anche rispetto a fatti di rilievo penale, poichénel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi direato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, acondizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quantoespressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte deldetenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De, Rv. 276498 - 01).Tale libertà di giudizio incontra un unico limite, secondo l’insegnamento che qui siintende richiamare, che afferma che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, lavalutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazionedell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenutonel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomorispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, conl'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissioneda parte dell'istante. (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, La, Rv. 274870 - 01).Se, dunque, al fine della concessione del beneficio il Tribunale deve valutare lapartecipazione all’opera di rieducazione, è evidente che tale giudizio deve investire nelconcreto tutti gli elementi rilevanti, quali la condotta tenuta, ovvero gli agiti di rilevo penale odisciplinare, per verificare, appunto, quanto e come possano inficiare tale percorso, senzache ex se né la assoluzione per un reato, tranne che nei casi di assoluzione perché il fattonon sussiste, ovvero per non avere commesso il fatto, né la condanna per un illecitodisciplinare possano costituire la ragione unica su cui fondare il rigetto della concessione.Nel concreto il magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale, poi, hanno consideratounicamente l’illecito disciplinare senza valutare la condotta tenuta in concreto, né la suacerta riferibilità al detenuto al fine di potere leggere tale condotta in senso negativo rispettoall’opera di rieducazione ed hanno completamente obliterato l’accertamento penale che ègiunto, oltretutto, ad una assoluzione per non avere commesso il fatto, stante la mancanzadi prova della riferibilità dei cellulari al detenuto.2. Per le ragioni indicate, dunque, non essendosi attenuto il Tribunale di sorveglianza aiprincipi elaborati da questa Corte in materia, il provvedimento impugnato deve essereannullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, perché voglia,con libertà di giudizio, valutare la concedibilità al ricorrente della liberazione anticipata per ilsemestre 26/11/2021 – 26/5/2022.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Roma.Così deciso l’11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]