CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 21245/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1417-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ufficio gestione separata avvocati R.G.N. 1417/2020 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 136/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 27/06/2019 R.G.N. 260/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Potenza, seppur con diversa motivazione, confermava la sentenza di primo gradoche aveva ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2010. La Corte accoglieva l’eccezione di prescrizione rilevando che il relativo dies a quo decorreva non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ma dal momento in cui era dovuto il pagamento del debito contributivo.Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt.2935 e 2941, n.8 c.c. in relazione all’art.2, co.26 ss. l. n.335/95, de ll’art.18, co.12 d. l. n. 9 8/1 1 conv. con mod. in l. n.111/11. La Corte non avrebbe considerato l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, condotta che integrava dolo, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell’art.2941 n.8 c.c. Il motivo è inammissibile. Oltre ad aver proposto una questione nuova non esaminata dalla sentenza impugnata (Cass.23675/13, C20694/18) - omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, senza indicare in quali atti del giudizio d’appello la questione fosse stata già posta essere– il ricorso è stato notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art.325 c.p.c. La sentenza (sebbene sfornita di attestazione di conformità all’originale rilasciata dalla cancelleria: v. Cass.10138/22 secondo cui tale mancanza non impedisce il decorso del termine breve) fu notificata in via telematica all’Inps presso il procuratore costituito in grado d’appello in data 5.7.2019 e il ricorso fu portato alla notifica solo in data 24.12.19. All’inammissibilità segue la condanna alle spese secondo soccombenza, non sussistendo i presupposti per l’art.96 4 c.p.c. non rilevandosi un abuso evidente dello strumento processuale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Inps a pagare le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €2500per compensi, €200 per esborsi,