CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31158/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] RUBINO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 25 / 10/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8905 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8905del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86S15 F842O) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R17 E506A) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85S69 F842X) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S25 D833J) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 912/2020, pubblicatain data 24 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto di pagamento dell’importo di € 30.000,00, in virtù di titolo esecu- tivo stragiudiziale costituito da un contratto di compravendita immobiliare, quale residuo prezzo ancora da versare dall’acqui- rente intimata.Quest’ultima ha proposto opposizione all’esecu- zione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., facendo valere Ric. n. 8905/2021 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 l’eccezione di inadempimento del venditore ai sensi dell’art.1460 c.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Lecce. La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Colopi, sulla base di seimotivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e mancata applicazionedell’art. 1482 c.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.». Ilricorrente sostiene che la corte d’appello non avrebbe corret- tamente applicato le disposizioni di cui all’art. 1482 c.c., in tema di «cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli», non avendo tenuto conto che era stata esplicitamente dichiarata nel con- tratto l’esistenza della trascrizione della domanda di simula- zione avente ad oggetto l’immobile venduto (la cui omessa can- cellazione era stata ritenuta integrare inadempimento del ven- ditore) e, comunque, non sussistendo alcun pericolo di evi- zione, stante l’inopponibilità all’intimata di qualsiasi vincolo de- rivante dalla predetta trascrizione, in quanto successiva a quella del pignoramento che aveva dato avvio alla proceduradi espropriazione immobiliare all’esito della quale lo stesso ricor- rente aveva acquistato l’immobile per cui è causa. Il motivo è infondato. Come è possibile evincere agevolmente dalla complessiva mo- tivazione della sentenza impugnata, la corte d’appello non ha affatto ritenuto, nella specie, applicabili le disposizioni norma- tive in tema di «cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli» Ric. n. 8905/2021 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 invocate dal Colopi, ma ha, semplicemente, preso in conside- razione la circostanza (peraltro pacifica) che quest’ultimo si era espressamente obbligato, con il contratto di compravendita, a curare a propria cura e spese la cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione,di cui era ben nota ad entrambe le parti l’esistenza (e, presumibilmente, anche l’inopponibilità), semplicemente in considerazione del pregiudizio derivante dalla sua mera esistenza, quindi a prescindere dagli effetti giuridici, in termini di oneri o vincoli, che ne potessero effettivamente derivare in relazione all’immobile venduto. Di conseguenza, coerentemente e in conformità a diritto, non ha attribuito alcun rilievo né alla circostanza che dell’esistenza di tale trascrizione fosse stato espressamente dato atto nel con- tratto stesso, né alla circostanza che il vincolo derivante dalla trascrizione non fosse opponibileall’acquirente. Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, dunque, non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statui- zione impugnata e sono, per ciò stesso, inammissibili, ancor prima che manifestamente infondate in diritto. 2. Con il secondo motivosi denunzia «nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1 n. 4 cpc». Secondo il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito, con la sua op- posizioneall’esecuzione, esclusivamente il mancato pagamento dell’oblazione per le pratiche di sanatoria edilizia e degli oneri concessori. Assume peraltro, a tal proposito, che, nel contratto di compra- vendita, era stato previsto semplicemente che « tutti gli even- tuali altri oneri richiesti dal Comune di Nardòfino al rilascio del permesso di costruire in sanatoria saranno a carico della parte venditrice». Non avendo, in realtà, l’ente comunale richiesto alcun paga- mento dopo la stipula del contratto di vendita , ma avendo Ric. n. 8905/2021 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 formulato solo alcune richieste di integrazione documentale,la decisione impugnata si porrebbein contrasto, con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2.1 Anche in questo caso è possibile evincere agevolmente dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata che la corte d’appello, interpretando la volontà negoziale delle parti espressa nell’attodi compravendita, ha ritenuto : a) che l’impegno contrattualmente assunto dal Colopi fosse,in effetti,quello di attivarsi in modo da adempiere a tutti gli oneri, di qualunque tipo, necessari per il completamento, con esito positivo, del procedimento amministrativo di sanatoria degli abusi edilizirelativo all’immobile venduto alla [OSCURATO:PERSONA]; b) che il mancato adempimento a tale impegno costituiva l’ef- fettivo oggetto dell’eccezione avanzata dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione all’esecuzione; c) che al suddetto impegno egli certamente non si era confor- mato, essendo pacifico che non aveva fornito alcun riscontro alle note del Comune di Nardò con le quali gli erano stati richie- sti una serie di documenti (incluse alcune ricevute di paga- mento), necessari per il completamento della pratica di sana- toria edilizia. In tal modo, i giudici di secondo grado hanno certamente for- nito una decisione sull’opposizione del tutto coerente con l’og- getto della domanda, come da essi interpretata. La censura di violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. non può, pertanto, ritenersi fondata. 2.2Va aggiunto, in proposito, che tanto l’interpretazione della volontà negoziale delle parti, quanto quella dell’oggettodella domanda giudiziale, sono accertamenti di fatto che spettano al giudice del merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, laddove, come certamente è da ritenersi nella specie, siano so- stenuti da adeguata motivazione, non apparente, né insanabil- mente contraddittoria sul piano logico (cfr., ex multis, per Ric. n. 8905/2021 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 quanto riguarda la domanda giudiziale: Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 27181del 22/09/2023, Rv. 668673 – 01; Sez. 3 , Or- dinanza n. 11103 del 10/06/2020 , Rv. 658078 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 1545 del 27/01/2016 , Rv. 638646 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 20322 del 20/10/2005, R v. 584535 – 01; Sez. L , Sentenza n. 2148 del 05/02/2004 , Rv. 569894 – 01; per quanto riguarda l’interpretazione degli atti negoziali: Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021 , Rv. 660549 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 11254del 10/05/2018, Rv. 648602 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010 , Rv. 614628 – 01;Sez. 1 , Sentenza n. 4178 del 22/02/2007 , Rv. 595003 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007 , Rv. 594992 – 01). In ogni caso, nella specie si tratta di attività interpretativa il cui risultato risulta del tutto ragionevole e plausibile e, anzi, è pie- namente condivisibile, per quanto emerge dagli atti. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 2909 c.c. e dell’ art. 329, comma 2, c.p.c. , in re- lazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.». Con il quarto motivosi denunzia «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4». Con il quinto motivosi denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le partiin rela- zione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5». Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono logica- mente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esa- minati congiuntamente. Essi sono fondati. 3.1Il ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe erro- neamente affermato che non era stato oggetto di specifico gra- vame la statuizione del giudice di primo grado in ordine all’inat- tendibilità di un teste in virtù della sua stretta parentela con Ric. n. 8905/2021 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 l’attore, statuizione che era stata invece puntualmente impu- gnata. Ne era conseguita, in primo luogo, l’omessa pronuncia sul relativo motivo di appello e, quale ulteriore conseguenza, l’omesso esame delle circostanze di fatto riferite dal suddetto teste, che, se prese in considerazione, sarebbero state decisive al fine di escludere il suo inadempimento all’obbligazione di porre in essere le attività necessarie per il completamento della pratica di sanatoria edilizia relativa all’immobile venduto. 3.2Effettivamente, come sostiene la parte ricorrente e come emerge dall’esame degli atti, la valutazione di inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] (padre del ricorrente) operata dal tribu- nale risulta specificamente censurata con l’atto di appello. Il tribunale aveva sinteticamente motivato sul punto come se- gue: «inattendibili, a parere dello scrivente, sono le dichiara- zioni rese in udienza dal testo [OSCURATO:PERSONA], stante la stretta parentela con l’attore». Nell’atto di appello era stato dedotto quanto segue: «Erronea- mente ilprimo giudice ha ritenuto inattendibile la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] per il solo suo rapporto di parentela con l’appellante (“stante la stretta parentela con l’attore”) senza minimamente valutare la sostanza della sua deposizione.Al ri- guardo è appena il caso di ricordare che in materia di prova testimoniale non sussiste alcun principio di necessaria inatten- dibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1974 l’attendibilità del teste le- gato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa apriori- sticamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (v . Cass. civ. n. 25358/2015 e n. 1109/2006)». Tale censura deve ritenersi senz’altro sufficientemente speci- fica, specie di fronte ad una motivazione del tutto assertiva. Ric. n. 8905/2021 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 Il tribunale ha ritenuto inattendibile il teste esclusivamente per- ché parente stretto della parte e l’appellante ha censurato tale affermazione, sostenendo, in diritto, che non è consentito rite- nere inattendibile un teste esclusivamente per il suo rapporto di parentela con la parte. La corte d’appello affermando, erroneamente, che la valuta- zione di inattendibilità del teste non era stata specificamente censurata dall’appellante, ha del tutto omesso la decisione sull’indicato motivo di gravame (in ordine al quale, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è sufficientemente consolidata nell’affermare che «in materia di prova testimoniale, non sus- siste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art.247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di cre- dibilità»: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6001del 28/02/2023, Rv. 667002 –01; conf., ex multis: Sez. 3 , Sentenza n. 25358 del 17/12/2015, Rv. 638123 –01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv. 652214 –02). A tanto dovrà pertanto provvedersi in sede di rinvio. 4. Con il sesto motivo si denunzia « violazione dell’ art. 116 c.p.c.comma 1, e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le partiin re- lazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, nn. 3) e 5) ». Il sesto motivo del ricorso ha ad oggetto la questione di fatto in relazione alla quale potrebbe, almeno in astratto,assumere ri- lievo la deposizione testimoniale la cui valutazione è stata esclusa dal giudice di primo grado, con statuizione oggetto di specifico motivo di gravame sul quale è stata omessa la deci- sione in secondo grado e sul quale, quindi, dovrà essere Ric. n. 8905/2021 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 adottata una decisione in sede di rinvio, come esposto nei pre- cedenti paragrafi. Essoresta pertanto assorbito. 5. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono rigettat i ; il terzo, il quarto ed il quinto sono accolti, per quanto di ragione, assorbitoil sesto. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appellodi Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie ilterzo, il quarto e il quinto, assorbito il sesto ; cass