CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 34970/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20177/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed del Foro di Bolzano, domiciliato ai sensi dell'art. 366 secondo comma cod. proc. civ. in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - con troricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di Bolzano - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, n. 5/1/15, pronunciata il 20.10.2014 e depositata il 9.1.2015 Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] che 1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e all'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento a lui notificata rilevando che la stessa non era stata preceduta da una comunicazione attestante la liquidazione delle imposte, o comunque da un avviso di rettifica delle imposte, avendo beneficiato ai sensi dell'art. 12 legge 289/2002 del condono sui ruoli pregressi, e lamentando comunque l'illegittimità della cartella anzidetta per errato calcolo degli interessi e della sanzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso, ritenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto indicare nella cartella di pagamento le aliquote applicate al reddito accertato, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate con d.lgs. n. 46/1999. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di II grado di Bolzano, con sentenza n. 5/1/15, depositata il 9.1.2015, accoglieva viceversa l'appello proposto dall'Ufficio ritenendo che, trattandosi di cartella esattoriale notificata nel 2012, a seguito delle modifiche apportate con d.lgs. n. 49/1999 non era necessaria l'indicazione delle aliquote prevista per le iscrizioni a ruolo successive al 30/09/2010. 4. Avverso tale decisione il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui l'Agenzia ha resistito con controricorso. 5. Il ricorso è stato fissato nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ult. comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.6. In data 1 settembre 2021, il ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso rappresentando di avere proceduto alla definizione agevolata della lite, ex art. 6 del d.l. 193 del 2016 e provveduto al pagamento integrale della somma indicata dall'ufficio per l'ammissione alla definizione agevolata del giudizio. Considerato che: 1. La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971). 2. Conseguentemente, in difetto dei requisiti previsti dall'art. 390 citato, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo; tuttavia, essendo tale atto indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (v. Sez. Un. Sentenza n. 3876 del 18/02/2010„ Rv. 611473 - 01). 3. Le spese processuali possono essere compensate in adesione al principio enunciato da questa Corte con sentenza n. 10198 del 27/4/2018 in base al quale in tema di definizione agevolata, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un'eccezione alla previsione di cui all'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte, dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate, )44(.‘ otollbto L.I. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2021. Il PAL ente doy 4kji,