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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28440/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen.

Considerato che il vizio dedotto dal condannato, a mezzo del difensore, avv.

F. Letizia,.(violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di questa Corte e, comunque, manifestamente infondato, stante l'asserito difetto di motivazione non emergente, in nessuna delle tre specificazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, dal provvedimento impugnato.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Ritenuto, altresì, che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il dato temporale, trattandosi di fatti commessi a distanza di circa cinque anni l'uno dall'altro, peraltro notando, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, senza poter attribuire per ciò solo rilievo all'identità dei titoli di reato e sottolineando l'assenza di complici nella commissione della sentenza sub 2, nonché la diversità del contesto spaziale di attuazione delle condotte (n.d.r., pur se all'interno della medesima area del casertano).

Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000); al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen. Considerato che il vizio dedotto dal condannato, a mezzo del difensore, avv. F. Letizia,.(violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di questa Corte e, comunque, manifestamente infondato, stante l'asserito difetto di motivazione non emergente, in nessuna delle tre specificazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, dal provvedimento impugnato. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il dato temporale, trattandosi di fatti commessi a distanza di circa cinque anni l'uno dall'altro, peraltro notando, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, senza poter attribuire per ciò solo rilievo all'identità dei titoli di reato e sottolineando l'assenza di complici nella commissione della sentenza sub 2, nonché la diversità del contesto spaziale di attuazione delle condotte (n.d.r., pur se all'interno della medesima area del casertano). Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000); al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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