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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 07942/2022

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ORDINANZA sul ricorso 14804/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] esaminata la requisitoria scritta del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Caltanissetta, con decreto depositato in data 27.03.2019, ha respinto la richiesta del cittadino straniero [OSCURATO:PERSONA], originario del Pakistan, a seguito di diniego da parte della Commissione territoriale competente del riconoscimento dello status di rifugiato ex artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007 nonché, in subordine, della protezione sussidiaria ex artt. 14 e ss.

D.Lgs. 251/2007 e, in ulteriore subordine, di quella umanitaria ex art. 5 co.6 D.L.gs. 286/1998.

A sostegno della decisione ha affermato: l'inesistenza di quegli atti persecutori per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico in caso di rientro nel Paese d'origine, che rappresentano il fumus persecutionis necessario ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, l'inesistenza, sulla base delle dichiarazioni del richiedente, di alcun conflitto armato nel Paese d'origine; infine, in relazione al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, l'insussistenza di una situazione di peculiare vulnerabilità del richiedente all'esito di un eventuale rimpatrio. 2.Avverso il suddetto decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno (che non ha svolto alcuna difesa) sulla base di un unico motivo. 3.Con ordinanza interlocutoria 949/2021 la Prima Sezione civile ha rinviato la causa ad una nuova udienza camerale in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili riguardo ad una questione di massima di particolare importanza, concernente la rilevanza del livello di inserimento sociale raggiunto nel territorio d'accoglienza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. 5.11 PG, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con un unico motivo di ricorso il cittadino straniero ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 D.Lgs. 286/1998 e 32 D.Lgs. 25/2008, art. 112 c.p.c., art. 8 CEDU e art. 1 Cost., non avendo il Tribunale valutato la gravità della situazione attuale del Pakistan né la vicenda personale del ricorrente relativamente ad un suo percorso di integrazione sociale in Italia (comprovato dall'esercizio di un'attività lavorativa a tempo indeterminato), ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. 7.0ccorre prioritariamente rilevare l'inammissibilità del ricorso in esame, in quanto risulta viziata la procura all'uopo conferita.

L'art. 35 bis co.13 D.Lgs. 25/2008, nella parte in cui prevede che "la procura alla liti per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c., la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, che deve essere opportunamente certificata e la cui carenza determina l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore tuttavia potrà anche certificare con un'unica sottoscrizione sia la data successiva alla comunicazione sia l'autenticità della firma del conferente (Sent. Cass.

S.U. n. 15177/2021).

Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso su foglio congiunto indica solo la data di rilascio (24 aprile 2019) successiva alla comunicazione del decreto del Tribunale di Caltanissetta, ma non contiene alcuna certificazione, recando soltanto l' autenticazione della firma.

Va aggiunto altresì che la Corte costituzionale, da ultimo, con Sent. n. 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis co.13, sesto periodo, del D.Lgs. 25/2008, sollevate con riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Co. Cost., agli artt. 46, 18 e 19 par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sollevate dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il dedotto rilievo ha carattere assorbente e pertanto rende superfluo l'esame delle doglianze presentate.

Il ricorso è in conclusione inammissibile.

Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Così deciso nella camera di consiglio del 21 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 14804/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] esaminata la requisitoria scritta del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Caltanissetta, con decreto depositato in data 27.03.2019, ha respinto la richiesta del cittadino straniero [OSCURATO:PERSONA], originario del Pakistan, a seguito di diniego da parte della Commissione territoriale competente del riconoscimento dello status di rifugiato ex artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007 nonché, in subordine, della protezione sussidiaria ex artt. 14 e ss. D.Lgs. 251/2007 e, in ulteriore subordine, di quella umanitaria ex art. 5 co.6 D.L.gs. 286/1998. A sostegno della decisione ha affermato: l'inesistenza di quegli atti persecutori per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico in caso di rientro nel Paese d'origine, che rappresentano il fumus persecutionis necessario ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, l'inesistenza, sulla base delle dichiarazioni del richiedente, di alcun conflitto armato nel Paese d'origine; infine, in relazione al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, l'insussistenza di una situazione di peculiare vulnerabilità del richiedente all'esito di un eventuale rimpatrio. 2.Avverso il suddetto decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno (che non ha svolto alcuna difesa) sulla base di un unico motivo. 3.Con ordinanza interlocutoria 949/2021 la Prima Sezione civile ha rinviato la causa ad una nuova udienza camerale in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili riguardo ad una questione di massima di particolare importanza, concernente la rilevanza del livello di inserimento sociale raggiunto nel territorio d'accoglienza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. 5.11 PG, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con un unico motivo di ricorso il cittadino straniero ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 D.Lgs. 286/1998 e 32 D.Lgs. 25/2008, art. 112 c.p.c., art. 8 CEDU e art. 1 Cost., non avendo il Tribunale valutato la gravità della situazione attuale del Pakistan né la vicenda personale del ricorrente relativamente ad un suo percorso di integrazione sociale in Italia (comprovato dall'esercizio di un'attività lavorativa a tempo indeterminato), ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. 7.0ccorre prioritariamente rilevare l'inammissibilità del ricorso in esame, in quanto risulta viziata la procura all'uopo conferita. L'art. 35 bis co.13 D.Lgs. 25/2008, nella parte in cui prevede che "la procura alla liti per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c., la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, che deve essere opportunamente certificata e la cui carenza determina l'inammissibilità del ricorso. Il difensore tuttavia potrà anche certificare con un'unica sottoscrizione sia la data successiva alla comunicazione sia l'autenticità della firma del conferente (Sent. Cass. S.U. n. 15177/2021). Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso su foglio congiunto indica solo la data di rilascio (24 aprile 2019) successiva alla comunicazione del decreto del Tribunale di Caltanissetta, ma non contiene alcuna certificazione, recando soltanto l' autenticazione della firma. Va aggiunto altresì che la Corte costituzionale, da ultimo, con Sent. n. 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis co.13, sesto periodo, del D.Lgs. 25/2008, sollevate con riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Co. Cost., agli artt. 46, 18 e 19 par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sollevate dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il dedotto rilievo ha carattere assorbente e pertanto rende superfluo l'esame delle doglianze presentate. Il ricorso è in conclusione inammissibile. Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di consiglio del 21 gennaio 2
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