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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23397/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 giugno 1956; [OSCURATO:PERSONA], nata ad Andria, il 21 maggio 1959; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 gennaio 1987; avverso il decreto del 24 novembre 2021, della Corte d'appello di Lecce: visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con istanza del 21 gennaio 2020, gli odierni ricorrenti avanzavano, alla Corte d'appello di Bari, richiesta di revocazione del provvedimento ablativo originariamente disposto dal Tribunale di Trani il 22 giugno 2016 e, dopo alterne vicende processuali, parzialmente confermato dalla corte dist:rettuale.

Deducevano, in particolare, che il procedimento originariamente pendente a carico del Curci, per il reato di associazione di stampo mafioso, e valutato nel precedente decreto applicativo della misura quale manifestazione di pericolosità, si era definito con sentenza di assoluzione.

Cosicché, sarebbe stato necessario effettuare una nuova perimetrazione della pericolosità sociale ed una nuova conseguente valutazione dell'origine del denaro accumulato nel tempo dalla famiglia Curci.

La corte d'appello rigettava l'istanza evidenziando come il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integrerebbe, di per sé, automaticamente, una causa di revocazione del procedente provvedimento applicativo della misura, dovendosi accertare l'incidenza della pronuncia assolutoria sull'impianto motivazionale del provvedimento da revocarsi.

In concreto, osservava la corte territoriale, l'assoluzione si fonderebbe non già sull'estraneil:à del Curci dai fatti di causa, bensì su un'incompletezza delle indagini.

Ed anzi, proprio dalla predetta decisione (ed in particolare dal contenuto di alcune conversazioni intercettate) emergerebbero univoci segnali di una sua perdurante pericolosità sociale.

Avverso tal provvedimento propongono ricorso per cassazione il proposto, [OSCURATO:PERSONA], ed i terzi interessati dalla misura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Vengono formulati due ricorsi distinti, ma sostanzialmente sovrapponibili tra loro.

Ciascuno è articolato intorno a tre motivi.

Con il primo motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e dell'inosservanza di norme processuali, si deduce che la corte distrettuale, all'esito della celebrazione dell'udienza, alla luce del richiamo contenuto nell'art. 28 del d.lgs. 159 del 2011 alla disciplina della revisione, non avrebbe dovuto riservarsi per poi emettere un decreto motivato, ma avrebbe dovuto provvedere con sentenza, leggendo, alla presenza delle parti, il dispositivo.

Sarebbe, quindi, stato violato il principio di immediatezza imposto dall'art. 525 del codice di rito.

Con il secondo motivo, invece, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce che la corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con il sopravvenuto giudicato assolutorio, argomentando il rigetto attraverso brevi passaggi, illogici ed incoerenti con gli altri dati processuali.

Non si sarebbe tenuto conto di tutti gli altri provvedimenti emessi in favore del Curci, che si basavano su una valutazione di assenza di pericolosità, quali la detenzione domiciliare ottenuta nel 2000, i permessi premio, la revoca della misura di prevenzione del 2013 e i rapporti informativi della Polizia di Stato.

Il terzo motivo, infine, è formulato sotto il profilo della violazione di legge, inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione.

L'istanza di revocazione, infatti, avrebbe evidenziato elementi di prova del tutto pretermessi nel procedimento applicativo della misura alla luce dei quali si sarebbe potuto e dovuto desumere l'assoluta proporzione tra le consistenze patrimoniali e reddituali della famiglia Curci e le provviste necessarie per acquistare i beni sottoposti a vincolo.

Si tratterebbe di elementi provenienti dalla stessa parte pubblica ed in particolare del rapporto informativo redatto dalla Guardia di Finanza e dalla relazione del perito nominato dal Tribunale (che avevano concluso entrambi per l'assoluta congruità del patrimonio della famiglia) e dalla nota dell'Unicredit (dalla quale emergeva l'esistenza di rapporti bancari aperti presso l'agenzia di Canosa di Puglia fin dal 1987).

Elementi probatori in parte sopravvenuti (la nota dell'Unicredit sarebbe del 2020) ed in parte preesistenti, ma non valutati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente deduce, preliminarmente, che he la corte distrettuale, all'esito della celebrazione dell'udienza, avrebbe dovuto provvedere con sentenza e non con decreto, in ragione del rinvio, contenuto nell'art. 28 del d.lgs. 159, all'art. 630 del codice di rito.

Il motivo è manifestamente infondato.

L'art. 28 rinvia alla disciplina della revisione (e, specificamente, agli artt.630 e seguenti cod. proc. pen.), quanto alle "forme" della richiesta ("La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili") e nei limiti di compatibilità.

Il procedimento continua, invece, ad essere disciplinato dagli artt. 16 e seguenti (capo I del titolo II) e, nei limiti di quanto richiamato, dagli artt. 7 e ss. (capo II del titolo I).

Correttamente, quindi, la corte territoriale ha provveduto con decreto.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la corte d'appello, avrebbe omesso di confrontarsi con il sopravvenuto giudicato assolutorio e non avrebbe tenuto conto degli altri singoli provvedimenti enti emessi in favore del Curci, che si basavano su una valutazione di assenza di pericolosità.

Anche questo motivo è infondato.

In linea di principio, il giudice della prevenzione non può ignorare la decisione del giudice penale che abbia esaminato quegli stessi fatti sulla base dei quali è chiesta la misura di prevenzione.

Cosicché, se il processo si è concluso con l'assoluzione piena (nel merito) dell'imputato, e la misura di prevenzione viene richiesta sulla base di quello stesso materiale probatorio, la giurisprudenza di questa Corte, fin da epoca risalente, ha statuito che «benché non sussista rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, tuttavia, ove nel corso di quest'ultimo intervenga, nei confronti del prevenuto, una sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso, il giudice della prevenzione deve tenerne conto, per l'effetto del giudicato penale in tutti gli altri giudizi, sempre che il fatto sia identico e che non sussistano altri elementi, diversi da quelli valutati dal giudice penale, sui quali fondare un autonomo giudizio di pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 806 del 14/03/1988, Rv. 178117) Il processo penale, però, può avere esiti diversi che non presuppongono una totale estraneità dell'imputato ai fatti di reato.

In questi casi, il giudice della prevenzione può utilizzare quegli stessi fatti, ritenuti non sufficienti (nel merito o per preclusioni processuali) per una condanna penale, dare ad essi una qualificazione (incidentale) giuridica sussumendoli nell'ambito di fattispecie penalmente rilevanti e pronunciare, quindi, un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225).

Ed è ciò che, in concreto, è avvenuto.

La corte territoriale ha, infatti, dato atto che, sebbene non si sia raggiunta la prova in ordine all'effettiva commissione del reato di estorsione contestato al Curci, il materiale probatorio raccolto proprio in quel procedimento (ed in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate) permette di ritenere sussistenti le circostanze evidenziate dai giudici della prevenzione.

Circostanze ampiamente confermate anche dallo stesso tribunale proprio nella sentenza assolutoria, dove, infatti, si darebbe atto della sussistenza di plurimi elementi indiziari convergenti sulla persona del Curci, quale soggetto dedito alle estorsioni.

Circostanze non sufficienti per giungere ad una condanna, ma idonei, per quanto osservato in precedenza, a fondare un giudizio di pericolosità, unico presupposto della misura di prevenzione.

Ciò considerato, le residue censure prospettate nel motivo ed attinenti alla ritenuta sussistenza di altri elementi, eti segno contrario, si risolvono in un'inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede, a fronte di una motivazione che, per quanto evidenziato in precedenza, si presenta logica e coerente con i dati probatori.

3. Il ricorrente, in ultimo, contesta la ritenuta sproporzione tra i redditi percepiti e gli acquisti effettuati.

Evidenzia, a tal fine, elementi di prova del tutto pretermessi nel procedimento applicativo della misura alla luce dei quali si sarebbe potuto e dovuto desumere l'assoluta proporzione tra le consistenze patrimoniali e reddituali della famiglia Curci e le provviste necessarie per acquistare i beni sottoposti a vincoli.

Il motivo è inammissibile.

La prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura, ai sensi dell'art. 28 del d.Lgs n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che a misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez.

U. 26 maggio 2022, inf. provvisoria n. 9/2022).

Ne discende, pertanto, l'utilizzabilità della sola nota proveniente dall'Unicredit.

Ma da essa si deduce solo l'esistenza di rapporti ;;if bancari preesistenti ai fatti in contestazione, dato del tutto irrilevante nella complessiva economia della misura.

4. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 31 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 giugno 1956; [OSCURATO:PERSONA], nata ad Andria, il 21 maggio 1959; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 gennaio 1987; avverso il decreto del 24 novembre 2021, della Corte d'appello di Lecce: visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con istanza del 21 gennaio 2020, gli odierni ricorrenti avanzavano, alla Corte d'appello di Bari, richiesta di revocazione del provvedimento ablativo originariamente disposto dal Tribunale di Trani il 22 giugno 2016 e, dopo alterne vicende processuali, parzialmente confermato dalla corte dist:rettuale. Deducevano, in particolare, che il procedimento originariamente pendente a carico del Curci, per il reato di associazione di stampo mafioso, e valutato nel precedente decreto applicativo della misura quale manifestazione di pericolosità, si era definito con sentenza di assoluzione. Cosicché, sarebbe stato necessario effettuare una nuova perimetrazione della pericolosità sociale ed una nuova conseguente valutazione dell'origine del denaro accumulato nel tempo dalla famiglia Curci. La corte d'appello rigettava l'istanza evidenziando come il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integrerebbe, di per sé, automaticamente, una causa di revocazione del procedente provvedimento applicativo della misura, dovendosi accertare l'incidenza della pronuncia assolutoria sull'impianto motivazionale del provvedimento da revocarsi. In concreto, osservava la corte territoriale, l'assoluzione si fonderebbe non già sull'estraneil:à del Curci dai fatti di causa, bensì su un'incompletezza delle indagini. Ed anzi, proprio dalla predetta decisione (ed in particolare dal contenuto di alcune conversazioni intercettate) emergerebbero univoci segnali di una sua perdurante pericolosità sociale. Avverso tal provvedimento propongono ricorso per cassazione il proposto, [OSCURATO:PERSONA], ed i terzi interessati dalla misura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Vengono formulati due ricorsi distinti, ma sostanzialmente sovrapponibili tra loro. Ciascuno è articolato intorno a tre motivi. Con il primo motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e dell'inosservanza di norme processuali, si deduce che la corte distrettuale, all'esito della celebrazione dell'udienza, alla luce del richiamo contenuto nell'art. 28 del d.lgs. 159 del 2011 alla disciplina della revisione, non avrebbe dovuto riservarsi per poi emettere un decreto motivato, ma avrebbe dovuto provvedere con sentenza, leggendo, alla presenza delle parti, il dispositivo. Sarebbe, quindi, stato violato il principio di immediatezza imposto dall'art. 525 del codice di rito. Con il secondo motivo, invece, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce che la corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con il sopravvenuto giudicato assolutorio, argomentando il rigetto attraverso brevi passaggi, illogici ed incoerenti con gli altri dati processuali. Non si sarebbe tenuto conto di tutti gli altri provvedimenti emessi in favore del Curci, che si basavano su una valutazione di assenza di pericolosità, quali la detenzione domiciliare ottenuta nel 2000, i permessi premio, la revoca della misura di prevenzione del 2013 e i rapporti informativi della Polizia di Stato. Il terzo motivo, infine, è formulato sotto il profilo della violazione di legge, inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione. L'istanza di revocazione, infatti, avrebbe evidenziato elementi di prova del tutto pretermessi nel procedimento applicativo della misura alla luce dei quali si sarebbe potuto e dovuto desumere l'assoluta proporzione tra le consistenze patrimoniali e reddituali della famiglia Curci e le provviste necessarie per acquistare i beni sottoposti a vincolo. Si tratterebbe di elementi provenienti dalla stessa parte pubblica ed in particolare del rapporto informativo redatto dalla Guardia di Finanza e dalla relazione del perito nominato dal Tribunale (che avevano concluso entrambi per l'assoluta congruità del patrimonio della famiglia) e dalla nota dell'Unicredit (dalla quale emergeva l'esistenza di rapporti bancari aperti presso l'agenzia di Canosa di Puglia fin dal 1987). Elementi probatori in parte sopravvenuti (la nota dell'Unicredit sarebbe del 2020) ed in parte preesistenti, ma non valutati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce, preliminarmente, che he la corte distrettuale, all'esito della celebrazione dell'udienza, avrebbe dovuto provvedere con sentenza e non con decreto, in ragione del rinvio, contenuto nell'art. 28 del d.lgs. 159, all'art. 630 del codice di rito. Il motivo è manifestamente infondato. L'art. 28 rinvia alla disciplina della revisione (e, specificamente, agli artt.630 e seguenti cod. proc. pen.), quanto alle "forme" della richiesta ("La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili") e nei limiti di compatibilità. Il procedimento continua, invece, ad essere disciplinato dagli artt. 16 e seguenti (capo I del titolo II) e, nei limiti di quanto richiamato, dagli artt. 7 e ss. (capo II del titolo I). Correttamente, quindi, la corte territoriale ha provveduto con decreto. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la corte d'appello, avrebbe omesso di confrontarsi con il sopravvenuto giudicato assolutorio e non avrebbe tenuto conto degli altri singoli provvedimenti enti emessi in favore del Curci, che si basavano su una valutazione di assenza di pericolosità. Anche questo motivo è infondato. In linea di principio, il giudice della prevenzione non può ignorare la decisione del giudice penale che abbia esaminato quegli stessi fatti sulla base dei quali è chiesta la misura di prevenzione. Cosicché, se il processo si è concluso con l'assoluzione piena (nel merito) dell'imputato, e la misura di prevenzione viene richiesta sulla base di quello stesso materiale probatorio, la giurisprudenza di questa Corte, fin da epoca risalente, ha statuito che «benché non sussista rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, tuttavia, ove nel corso di quest'ultimo intervenga, nei confronti del prevenuto, una sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso, il giudice della prevenzione deve tenerne conto, per l'effetto del giudicato penale in tutti gli altri giudizi, sempre che il fatto sia identico e che non sussistano altri elementi, diversi da quelli valutati dal giudice penale, sui quali fondare un autonomo giudizio di pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 806 del 14/03/1988, Rv. 178117) Il processo penale, però, può avere esiti diversi che non presuppongono una totale estraneità dell'imputato ai fatti di reato. In questi casi, il giudice della prevenzione può utilizzare quegli stessi fatti, ritenuti non sufficienti (nel merito o per preclusioni processuali) per una condanna penale, dare ad essi una qualificazione (incidentale) giuridica sussumendoli nell'ambito di fattispecie penalmente rilevanti e pronunciare, quindi, un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225). Ed è ciò che, in concreto, è avvenuto. La corte territoriale ha, infatti, dato atto che, sebbene non si sia raggiunta la prova in ordine all'effettiva commissione del reato di estorsione contestato al Curci, il materiale probatorio raccolto proprio in quel procedimento (ed in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate) permette di ritenere sussistenti le circostanze evidenziate dai giudici della prevenzione. Circostanze ampiamente confermate anche dallo stesso tribunale proprio nella sentenza assolutoria, dove, infatti, si darebbe atto della sussistenza di plurimi elementi indiziari convergenti sulla persona del Curci, quale soggetto dedito alle estorsioni. Circostanze non sufficienti per giungere ad una condanna, ma idonei, per quanto osservato in precedenza, a fondare un giudizio di pericolosità, unico presupposto della misura di prevenzione. Ciò considerato, le residue censure prospettate nel motivo ed attinenti alla ritenuta sussistenza di altri elementi, eti segno contrario, si risolvono in un'inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede, a fronte di una motivazione che, per quanto evidenziato in precedenza, si presenta logica e coerente con i dati probatori. 3. Il ricorrente, in ultimo, contesta la ritenuta sproporzione tra i redditi percepiti e gli acquisti effettuati. Evidenzia, a tal fine, elementi di prova del tutto pretermessi nel procedimento applicativo della misura alla luce dei quali si sarebbe potuto e dovuto desumere l'assoluta proporzione tra le consistenze patrimoniali e reddituali della famiglia Curci e le provviste necessarie per acquistare i beni sottoposti a vincoli. Il motivo è inammissibile. La prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura, ai sensi dell'art. 28 del d.Lgs n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che a misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U. 26 maggio 2022, inf. provvisoria n. 9/2022). Ne discende, pertanto, l'utilizzabilità della sola nota proveniente dall'Unicredit. Ma da essa si deduce solo l'esistenza di rapporti ;;if bancari preesistenti ai fatti in contestazione, dato del tutto irrilevante nella complessiva economia della misura. 4. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23397/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris