Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 18712/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1425/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2877/2018 depositata il12/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 12 dicembre 2018 con cui la Corte d’appello di Firenze, provvedendo in parziale riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Livorno, ha condannato la banca al pagamento, in favore della società originaria attrice, a titolo di ripetizione di indebito, della somma di € 910.058,84, «oltre interessi legali e posta aggiuntiva ex art. 1224 co. 2 c.c. sì come riconosciuta nella decisione gravata, dal 27.07.2005», regolando le spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio.

2. ― [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per tre mezzi resistiti dalla banca con controricorso.

La stessa società deposita inoltre memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver fatto applicazione del principio secondo cui deve presumersi la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati su un conto corrente affidato, ponendosi l’onere della prova della natura solutoria a carico di chi ne eccepisce l’esistenza.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 112 in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver espunto dall’ammontare dovuto dalla società correntista alla banca il complessivo importo di € 370.310,15, somma che trovava titolo in rapporti (di fideiussione e di conto corrente) diversi da quelli oggetto del contendere.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1283 c.c., dell’articolo 120, secondo comma, del testo unico bancario, nella versione temporalmente applicabile, dell’articolo 25, secondo comma, del decreto legislativo numero 342 del 1999 e dell’articolo 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, censurando la sentenza impugnata per aver eliminato totalmente dal novero degli interessi debitori applicati sul rapporto quelli maturati dal 1993 al 30 giugno 2000.

4. ― Il primo mezzo del ricorso incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1341 c.c. e 117, commi primo, terzo, quarto, sesto e settimo del testo unico bancario, dell’articolo 1283 c.c. e dell’articolo 1284 c.c.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 118 del testo unico bancario e dell’articolo 6 della legge numero 174 del 1992.

Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1418, 1419, 1325, 1346 e 1283 c.c. [OSCURATO:PERSONA]

5. ― Il ricorso principale è inammissibile.

5.1. ― È inammissibile il primo mezzo.

Esso, difatti, introduce nel giudizio di legittimità un tema del tutto nuovo, dal momento che la distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie assume rilievo per i fini dell’individuazione del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (è superfluo rammentare Cass., Sez.

Un., 2 dicembre 2010, n. 24418), questione del tutto estranea alla controversia in esame, sol che si consideri che la banca, originaria convenuta, non ha formulato in comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado alcuna eccezione di prescrizione, né avrebbe potuto farlo, non essendosi costituita tempestivamente.

5.2. ― È inammissibile il secondo mezzo.

La società originaria attrice: -) ha agito in giudizio per la rideterminazione del saldo rinveniente da un conto corrente di corrispondenza affidato, chiedendo espungersi gli addebiti illegittimi per interessi debitori, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, computo dei giorni valuta, costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con conseguente condanna della banca alla restituzione dell’indebito; -) ha inoltre lamentato che sul conto corrente in discorso fossero state fatte indebitamente confluire anche competenze concernenti rapporti accessori, somme quantificate inizialmente in € 312.666,50.

Con riguardo a detti rapporti accessori, il giudice di primo grado, dopo aver disposto consulenza tecnica d’ufficio volta tra l’altro ad escludere dal calcolo del dovuto «ogni addebito non direttamente collegato al conto corrente quali interessi e/o commissioni relative a sconto effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo comunque non di stretta pertinenza del conto in esame», ha accolto sul punto la domanda, osservando che «parte convenuta non ha fornito alcuna documentazione dalla quale emerga che le parti si erano accordate per l’addebito di tali oneri sul conto de quo»: e cioè il Tribunale ha interpretato la domanda come riferita anche a detti addebiti, e l’ha accolta nei termini ritenuti fondati.

La banca ha quindi proposto un motivo di appello, il settimo, concernente la eliminazione dall’importo dovuto, da parte del Tribunale, delle somme registrate sul rapporto bancario in contestazione, sul rilievo che il Tribunale avesse riconosciuto all’attrice un importo non ricompreso negli originari petitum e causa petendi, motivo che, come la stessa ricorrente ricorda a pagina 20 del ricorso, la Corte d’appello ha respinto, osservando che: «Il rapporto tra le parti si è sviluppato e concretizzato attraverso l’apertura di diverse altre posizioni contrattuali, distinte da quella che si può definire principale ed attraverso una pressoché sistematica registrazione di movimenti in linea capitale ed in linea interessi e competenze da un conto all’altro con addebito, fra l’altro, delle spese di altri conti correnti su quello in esame, e quindi di operazioni relative a interessi, spese, commissioni e competenze di banca che nulla avevano a che fare con il contratto», senza che la banca avesse «fornito alcuna documentazione dalla quale desumere che le parti si erano accordate per l’addebito di tali commissioni sul conto…».

Orbene, la banca ricorrente ha censurato detta statuizione, come si è visto in precedenza, anzitutto dolendosi della violazione del principio, richiamato in rubrica, di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nel che il motivo manca di pertinenza al decisum, dal momento che la Corte d’appello, chiamata a rispondere al motivo, al motivo ha risposto, disattendendolo, nel pieno rispetto del principio sancito dall’articolo 112 c.p.c..

Gli è, però, che, nello svolgimento del motivo la banca ricorrente, al di là di quanto risulta dalla rubrica, si duole altresì del contenuto della decisione adottata, e cioè censura il ragionamento della Corte territoriale laddove ha ritenuto che la banca avesse fatto confluire sul conto in questione competenze relative ad altro, senza che risultasse un accordo tra le parti in tal senso, ma lo fa con argomenti di pieno merito, e cioè rimettendo in discussione l’accertamento compiuto dalla giudice di merito, sicché anche sotto dalle profilo, il motivo è inammissibile.

5.3. ― È inammissibile il terzo mezzo.

Con esso, come già detto, la banca ricorrente censura la sentenza impugnata per aver eliminato «totalmente (a detrimento esclusivo ed ingiustificato per la banca esponente), dal novero degli interessi debitori applicati sul rapporto, quelli maturati dal 1993 al 30 giugno 2000».

In verità, il giudice di merito non ha escluso gli interessi, ma soltanto la capitalizzazione di essi nell’arco temporale antecedente la nota delibera CICR richiamata in rubrica: «posto che, come anche rilevato dal Giudice di prime cure, solo gli interessi prodotti a seguito dell’adeguamento alla delibera CICR possono produrre interessi, l’ausiliare nominato in questo grado … ha provveduto a rielaborare i conteggi addebitando gli interessi passivi non capitalizzati fino al 30.06.2000 … Pertanto, correttamente, il giudice di prime cure ha affermato che “il saldo iniziale esistente al 1.07.2000 da prendersi in considerazione deve essere al lordo degli interessi debitori anatocistici prodottisi antecedentemente alla delibera CICR».

La replica della ricorrente, a pagina 29 del ricorso, non è altro che la seguente: «In realtà, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, le predette competenze dovevano essere addebitate al mese di giugno 2000, essendo divenuta legittima, da tale data, con il dettato normativo sopravvenuto, la capitalizzazione trimestrale».

Ora, a parte il fatto che l’adozione della delibera CICR non ha reso automaticamente valide le preesistenti pattuizioni in punto di anatocismo, occorrendo invece una apposita pattuizione in tal senso (sui cui caratteriv.

Cass. 19 maggio 2020, n. 9140; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420), il punto è che la censura è incomprensibile: il giudice di merito ha riconosciuto alla banca gli interessi passivi non capitalizzati fino al 30 giugno 2000, e dalla censura sopra trascritta non riesce ad intendersi che cos’altro avrebbe dovuto riconoscergli, una volta espunto doverosamente l’anatocismo.

6. ― Il ricorso incidentale è inammissibile.

6.1. ― Il primo mezzo del ricorso incidentale è inammissibile.

Si sostiene la Corte d’appello avrebbe con la propria decisione violato l’articolo 117 del testo unico bancario (per di più come modificato dal decreto legislativo numero 218 del 2017), avendo attribuito rilievo a pattuizioni mancanti di forma scritta: ma è sufficiente rammentare che il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è successivo alla stipulazione del contratto per cui è causa, e, secondo il testo unico bancario, articolo 161, comma 6, icontratti già conclusi alla data di entrata in vigore di esso restanoregolati dalle norme anteriori.

6.2. ― Il secondo mezzo del ricorso incidentale è inammissibile anzitutto per la stessa ragione, laddove è volto a denunciare la violazione dell’articolo 118 del testo unico bancario, anche in questo caso nel testo successivamente modificato.

Nella parte in cui richiama la legge numero 154 del 1992, ed afferma che la banca non avrebbe «mai provato documentalmente di aver comunicato per iscritto al correntista le variazioni», la censura non è autosufficiente, non essendo state in loco illustrate le ragioni, e i fondamenti istruttori, in forza delle quali la comunicazione dovesse ritenersi omessa.

6.3. ― Il terzo mezzo del ricorso incidentale è inammissibile.

Esso difatti esula dall’ambito della denuncia di violazione di legge, giacché non attiene al significato ed alla portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma alla concreta applicazione che il giudice ne ha fatto in funzione delle risultanze istruttorie, reputando che la dicitura, riferita alla commissione di massimo scoperto, «+1/8 CMS», «corrispondeva contrattualmente a 1/8 dell’interesse debitore», così da rendere la clausola non viziata da indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’articolo 1346 c.c.: ed è tale accertamento di merito che la controricorrente vorrebbe inammissibilmente ribaltare in questa sede.

7. — All’inammissibilità dei contrapposti ricorsi segue compensazione integrale di spese del giudizio di legittimità, mentre entrambe le parti devono sopportare il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale e l’incidentale e compensa le spese; dichiara, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1425/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2877/2018 depositata il12/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 12 dicembre 2018 con cui la Corte d’appello di Firenze, provvedendo in parziale riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Livorno, ha condannato la banca al pagamento, in favore della società originaria attrice, a titolo di ripetizione di indebito, della somma di € 910.058,84, «oltre interessi legali e posta aggiuntiva ex art. 1224 co. 2 c.c. sì come riconosciuta nella decisione gravata, dal 27.07.2005», regolando le spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio. 2. ― [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per tre mezzi resistiti dalla banca con controricorso. La stessa società deposita inoltre memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver fatto applicazione del principio secondo cui deve presumersi la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati su un conto corrente affidato, ponendosi l’onere della prova della natura solutoria a carico di chi ne eccepisce l’esistenza. Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 112 in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver espunto dall’ammontare dovuto dalla società correntista alla banca il complessivo importo di € 370.310,15, somma che trovava titolo in rapporti (di fideiussione e di conto corrente) diversi da quelli oggetto del contendere. Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1283 c.c., dell’articolo 120, secondo comma, del testo unico bancario, nella versione temporalmente applicabile, dell’articolo 25, secondo comma, del decreto legislativo numero 342 del 1999 e dell’articolo 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, censurando la sentenza impugnata per aver eliminato totalmente dal novero degli interessi debitori applicati sul rapporto quelli maturati dal 1993 al 30 giugno 2000. 4. ― Il primo mezzo del ricorso incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1341 c.c. e 117, commi primo, terzo, quarto, sesto e settimo del testo unico bancario, dell’articolo 1283 c.c. e dell’articolo 1284 c.c. Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 118 del testo unico bancario e dell’articolo 6 della legge numero 174 del 1992. Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1418, 1419, 1325, 1346 e 1283 c.c. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso principale è inammissibile. 5.1. ― È inammissibile il primo mezzo. Esso, difatti, introduce nel giudizio di legittimità un tema del tutto nuovo, dal momento che la distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie assume rilievo per i fini dell’individuazione del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (è superfluo rammentare Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418), questione del tutto estranea alla controversia in esame, sol che si consideri che la banca, originaria convenuta, non ha formulato in comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado alcuna eccezione di prescrizione, né avrebbe potuto farlo, non essendosi costituita tempestivamente. 5.2. ― È inammissibile il secondo mezzo. La società originaria attrice: -) ha agito in giudizio per la rideterminazione del saldo rinveniente da un conto corrente di corrispondenza affidato, chiedendo espungersi gli addebiti illegittimi per interessi debitori, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, computo dei giorni valuta, costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con conseguente condanna della banca alla restituzione dell’indebito; -) ha inoltre lamentato che sul conto corrente in discorso fossero state fatte indebitamente confluire anche competenze concernenti rapporti accessori, somme quantificate inizialmente in € 312.666,50. Con riguardo a detti rapporti accessori, il giudice di primo grado, dopo aver disposto consulenza tecnica d’ufficio volta tra l’altro ad escludere dal calcolo del dovuto «ogni addebito non direttamente collegato al conto corrente quali interessi e/o commissioni relative a sconto effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo comunque non di stretta pertinenza del conto in esame», ha accolto sul punto la domanda, osservando che «parte convenuta non ha fornito alcuna documentazione dalla quale emerga che le parti si erano accordate per l’addebito di tali oneri sul conto de quo»: e cioè il Tribunale ha interpretato la domanda come riferita anche a detti addebiti, e l’ha accolta nei termini ritenuti fondati. La banca ha quindi proposto un motivo di appello, il settimo, concernente la eliminazione dall’importo dovuto, da parte del Tribunale, delle somme registrate sul rapporto bancario in contestazione, sul rilievo che il Tribunale avesse riconosciuto all’attrice un importo non ricompreso negli originari petitum e causa petendi, motivo che, come la stessa ricorrente ricorda a pagina 20 del ricorso, la Corte d’appello ha respinto, osservando che: «Il rapporto tra le parti si è sviluppato e concretizzato attraverso l’apertura di diverse altre posizioni contrattuali, distinte da quella che si può definire principale ed attraverso una pressoché sistematica registrazione di movimenti in linea capitale ed in linea interessi e competenze da un conto all’altro con addebito, fra l’altro, delle spese di altri conti correnti su quello in esame, e quindi di operazioni relative a interessi, spese, commissioni e competenze di banca che nulla avevano a che fare con il contratto», senza che la banca avesse «fornito alcuna documentazione dalla quale desumere che le parti si erano accordate per l’addebito di tali commissioni sul conto…». Orbene, la banca ricorrente ha censurato detta statuizione, come si è visto in precedenza, anzitutto dolendosi della violazione del principio, richiamato in rubrica, di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nel che il motivo manca di pertinenza al decisum, dal momento che la Corte d’appello, chiamata a rispondere al motivo, al motivo ha risposto, disattendendolo, nel pieno rispetto del principio sancito dall’articolo 112 c.p.c.. Gli è, però, che, nello svolgimento del motivo la banca ricorrente, al di là di quanto risulta dalla rubrica, si duole altresì del contenuto della decisione adottata, e cioè censura il ragionamento della Corte territoriale laddove ha ritenuto che la banca avesse fatto confluire sul conto in questione competenze relative ad altro, senza che risultasse un accordo tra le parti in tal senso, ma lo fa con argomenti di pieno merito, e cioè rimettendo in discussione l’accertamento compiuto dalla giudice di merito, sicché anche sotto dalle profilo, il motivo è inammissibile. 5.3. ― È inammissibile il terzo mezzo. Con esso, come già detto, la banca ricorrente censura la sentenza impugnata per aver eliminato «totalmente (a detrimento esclusivo ed ingiustificato per la banca esponente), dal novero degli interessi debitori applicati sul rapporto, quelli maturati dal 1993 al 30 giugno 2000». In verità, il giudice di merito non ha escluso gli interessi, ma soltanto la capitalizzazione di essi nell’arco temporale antecedente la nota delibera CICR richiamata in rubrica: «posto che, come anche rilevato dal Giudice di prime cure, solo gli interessi prodotti a seguito dell’adeguamento alla delibera CICR possono produrre interessi, l’ausiliare nominato in questo grado … ha provveduto a rielaborare i conteggi addebitando gli interessi passivi non capitalizzati fino al 30.06.2000 … Pertanto, correttamente, il giudice di prime cure ha affermato che “il saldo iniziale esistente al 1.07.2000 da prendersi in considerazione deve essere al lordo degli interessi debitori anatocistici prodottisi antecedentemente alla delibera CICR». La replica della ricorrente, a pagina 29 del ricorso, non è altro che la seguente: «In realtà, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, le predette competenze dovevano essere addebitate al mese di giugno 2000, essendo divenuta legittima, da tale data, con il dettato normativo sopravvenuto, la capitalizzazione trimestrale». Ora, a parte il fatto che l’adozione della delibera CICR non ha reso automaticamente valide le preesistenti pattuizioni in punto di anatocismo, occorrendo invece una apposita pattuizione in tal senso (sui cui caratteriv. Cass. 19 maggio 2020, n. 9140; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420), il punto è che la censura è incomprensibile: il giudice di merito ha riconosciuto alla banca gli interessi passivi non capitalizzati fino al 30 giugno 2000, e dalla censura sopra trascritta non riesce ad intendersi che cos’altro avrebbe dovuto riconoscergli, una volta espunto doverosamente l’anatocismo. 6. ― Il ricorso incidentale è inammissibile. 6.1. ― Il primo mezzo del ricorso incidentale è inammissibile. Si sostiene la Corte d’appello avrebbe con la propria decisione violato l’articolo 117 del testo unico bancario (per di più come modificato dal decreto legislativo numero 218 del 2017), avendo attribuito rilievo a pattuizioni mancanti di forma scritta: ma è sufficiente rammentare che il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è successivo alla stipulazione del contratto per cui è causa, e, secondo il testo unico bancario, articolo 161, comma 6, icontratti già conclusi alla data di entrata in vigore di esso restanoregolati dalle norme anteriori. 6.2. ― Il secondo mezzo del ricorso incidentale è inammissibile anzitutto per la stessa ragione, laddove è volto a denunciare la violazione dell’articolo 118 del testo unico bancario, anche in questo caso nel testo successivamente modificato. Nella parte in cui richiama la legge numero 154 del 1992, ed afferma che la banca non avrebbe «mai provato documentalmente di aver comunicato per iscritto al correntista le variazioni», la censura non è autosufficiente, non essendo state in loco illustrate le ragioni, e i fondamenti istruttori, in forza delle quali la comunicazione dovesse ritenersi omessa. 6.3. ― Il terzo mezzo del ricorso incidentale è inammissibile. Esso difatti esula dall’ambito della denuncia di violazione di legge, giacché non attiene al significato ed alla portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma alla concreta applicazione che il giudice ne ha fatto in funzione delle risultanze istruttorie, reputando che la dicitura, riferita alla commissione di massimo scoperto, «+1/8 CMS», «corrispondeva contrattualmente a 1/8 dell’interesse debitore», così da rendere la clausola non viziata da indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’articolo 1346 c.c.: ed è tale accertamento di merito che la controricorrente vorrebbe inammissibilmente ribaltare in questa sede. 7. — All’inammissibilità dei contrapposti ricorsi segue compensazione integrale di spese del giudizio di legittimità, mentre entrambe le parti devono sopportare il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale e l’incidentale e compensa le spese; dichiara, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i p
Sentenza Cassazione n. 18712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris