CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sulricorso iscritt o a l numer o 13559 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del terzo, in Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161 -ricorrente- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Nomentana, n. 78 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Bologna, depositata in data7 febbraio 2018; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] - Rapporto di concambio - [OSCURATO:PERSONA].RG n. 13559/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 2 febbraio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA], socio al 9% della [OSCURATO:SOCIETA], controllata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]Credem,chiese il risarcimento del danno, ascrivibile a suo avviso anche ad abuso da parte del socio di maggioranza, allegando l’incongruità del rapporto di concambio della fusione avvenuta nel 2002 tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della censura, per i profili ancora d’interesse, addusse l’omessa considerazione del valore di mercato delle azioni Credem, nonché l’inattendibilità dei documenti che erano stati valutati , rispettivamente perché contestati a mezzo d’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio dell’esercizio 2001, preliminare alla fusione, e perché basati su dati previsionali, incerti e disomogenei. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, respinse il ricorso. La corte d’appello di Bologna ha rigettato il successivo appello proposto dal socio, mentre ha accolto quello incidentale della società concernente la regolamentazione delle spese. A sostegno della decisione, il giudice d’appello ha considerato che: - corret tamente è stata esclusa la possi bilità di utilizzare il criterio del valore di mercato delle azioni, posto che la sola Credem era quotata in borsa, peraltro a elevata capitalizzazione e con elevati volumi scambiati giornalmente e oggetto di continui informative e report, e coerenti erano le prassi seguite in analoghe operazioni di fusione nel settore bancario; ad ogni modo la correttezza del concambio era stata confermata dal consul e nte tecnico d’ufficio di primo grado anche utilizzando il criterio del RG n. 13559/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore valore di borsa, con valutazioni che il consulente tecnico nominato in appello aveva confermato; - quanto alla documentazione utilizzata per la valutazione, per un verso i rilievi critici erano smentiti dal rigetto, ormai divenuto definitivo, dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio preliminare alla fusione, che il socio aveva proposto; per altro verso, le stime previsionali utilizzate non avevano avuto peso decisivo e, per quanto non esaurienti, potevano essere integrate direttamente dal consulente, com’era appunto avvenutoanche mediante interlocuzioni con le direzioni delle due società; - anche se emergevano incongruenze nell’applicazione del metodo EVA, con riguardo a uno dei parametri di riferimento (il ROE di [OSCURATO:SOCIETA]), comunque si trattava di una mera incongruenza applicativa, che non aveva inciso sul complessivo processo divalutazione . A fondamento dell’accoglimento dell’appello incidentale, e, quindi, della condanna del socio all’integrale rifusione delle spese di lite, la corte d’appello ha fatto leva sul rigetto di tutti i motivi dell’appello principale. Contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, che illustra con memoria, cui la banca replica con controricorso, che pure correda di memoria. Ragioni della decisione 1.-Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il socio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, là dove il giudice d’appello avrebbe omesso di tener presente che il consulente tecnico Paletta aveva constatato che il metodo EVA impiegato per la determinazione del concambio era stato applicato in maniera erronea, posto che non era stato preso in considerazione il RG n. 13559/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore parametro del ROE (return of erning) di [OSCURATO:SOCIETA], pari al 19,2%: se il metodo fosse stato applicato correttamente, il valore per azione della incorporata sarebbe stato di euro 0,878, anziché di euro 0,54. Il motivo è inammissibile. Di nessun fatto in senso storico-naturalistico si lamenta in realtà l’omesso esame, bensì di un passaggio nello sviluppo delle argomentazioni: al fondo della censura v’è la c ritica del ragionamento della corte d’appello la quale, recependo le valutazioni dal consulente da essa nominato, ha dato conto di un’incongruenza applicativa del metodo in questione, con riferimentoal parametro indicato, ma ha convenuto col consulente sulla mancanza di elementi idonei a smentire la valutazione del rapporto di concambio operata. 1.1.- E allora, col mot ivo in questione si denuncia un’insufficienza della motivazione (anche col riferimento al travisamento della prova evocato dal terzo motivo: Cass. nn. 24395/20 e 15777/22), perché non sorretta da adeguate argomentazioni in ordine alla mancanza di decisività dell’incongruenza riscontrata; ma la deduzione di un tale vizio è inibita dal nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., al regime del quale è soggetta l’impugnazione della sentenza (cfr. Cass. n. 15025/16, punto 3).D’altronde, diversamente da quanto rilevato in memoria dal ricorrente (che richiama la giurisprudenza sull’onere di motivazione del giudice che disattenda le valutazioni espresse dall’unico consulente tecnico d’ufficio o da uno di essi ), il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni delconsulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi delle parti, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle allegazioni contrarie, che, anche se non espressamente confutate, restano RG n. 13559/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione: lecritiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dalconsulente tecnico, si risolvono difatti in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/22). 2.- La statuizione sul la congruità del concambio dunque c’è , benché ritenuta insufficientemente argomentata: il che determina l’inammissibilità del secondo motivo , col quale si lamenta l’omessa motivazione sulpunto, facendo ancora leva sul l’erronea applicazione del metodoEVA. 3.- Inammissibile, perché non congruente col contenuto della decisione è, poi, il profilo del terzo motivo di ricorso, col quale si lamenta che il giudice di secondo grado non abbia proceduto secondo i canoni di interpretazione e di ermeneutica previsti dall’ordinamento e abbia attribuito alle parole del consulente un significato diverso da quello proprio, trascurando che, invece, il consulente ha accertato un’oggettiva violazione del metodo Eva e un preciso danno da questa scaturente. E ciò perché il giudice d’appello, si ribadisce, ha dato conto dell’incong ruenza rilevata, ma ha ritenuto che fosse nella sostanza irrilevante, tra l’altro trascrivendo sul punto le parole del consulente. 4.- Inammissibile è altresì il quarto motivo di ric orso, col quale il socio denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501 - septies e 2504 - quater c.c. sulla congruità del concambio, perché il giudice d’appello non ha ritenuto necessario considerare il metodo del valore di mercato. Anche questo motivo non è congruente col contenuto della decisione, posto che la corte d’appello, richiamando sul punto le considerazioni e del consulente nominato dal tribunale, e di quello nominato in appello, ha evidenziato che anche in base al criterio del valore di borsa delle azioni di Credem non sarebbero risultati modificati i prezzi per azione (si vedano il primo capoverso di pag.RG n. 13559/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 8 della sentenza, il periodo a cavallo delle pagine 8 - 9 e quello a cavallo delle pagine 15-16). 4.1.- Ad ogni modo, gio va ribadire che non esiste un unico rapporto di cambio esatto, che va, invece, determinato all'interno di una ragionevole banda di oscillazione e che, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente in memoria, è proprio il giudizio integrato di valutazione a propiziare la migliore approssimazione verso una stima effettivamente adeguata (Cass. n. 15025/16, cit., punti 4.2- 4.3,e n. 7920/20, punto 2.2). 5.- Parimenti i nammissibile è il quinto motivo , col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme sull’onere della prova e sugli obblighi informativi in sede di fusione, là dove il giudice d’appello avrebbe negato che dall’oggettiva incompletezza della documentazione posta a disposizione in sede di fusione derivasse un danno risarcibile in capo al socio. Nessuna violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova si riscontra difatti nella sentenza impugnata, posto che il giudice d’appello ha, invece, valutato il materiale che aveva a disposizione, che ha fatto esaminare (e reiteratamente riesaminare) dal consulente nominato: la corte d’appello ha condiviso le conclusioni di sostanziale congruità del rapporto di cambio formulate dal consulente Fontanesi, nominato dal tribunale, con riguardo non soltanto al profilo concernente l’omessa considerazione del valore di mercato delle azioni di Credem, ma anche a quello, su cui si torna col motivo in esame, riguardante la rilevanza dei documenti posti a disposizione, come integrati dai chiarimenti resi delle direzioni delle due socie tà, e comunque avallati dalla società di revisione Andersen, nominata quale esperto dal presidente del tribunale. 6.- Col sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe modificato il capo della sentenza di primo gradodi compensazione delle spese, RG n. 13559/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore senza motivare, e pur dando atto dell’indiscussa complessità della lite, idonea a sostanziare i gravi motivi da quella norma contemplati ai fini della compensazione. Il motivo è inammissibile là dove introduce nel cor po dell e argomentazioni il profilo di censura ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, in quanto la motivazione c’è e sta nell’integrale rigetto dell’appello principale e, quindi, nell’applicazione del principio di soccombenza; mentre il riferimento alla particolare complessità della lite è riferito alla statuizione di rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. 6.1.- Il motivo è poi in ammissibile anche perché il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e non sono stati offerti elementi per mutare l’orientamento così delineato. Il carattere accessorio della pronuncia sulle spese comporta difatti che la regola della soccombenza non è assoluta e inderogabile (Corte cost. n. 77/18). Coerentemente, per orientamento costante, la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329/19; da ultimo, in termini, n. 24056/21, punto 4, e n. 34234/22); il sindacato di legittimità è dunque limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 24502/17). 7.- In definitiva il ricorso si rivela complessivamente inammissibile per l’inammissibilità dei motivi in cui è articolato, e le spese seguono la soccombenza.RG n. 13559/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro16.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto