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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21711/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 2,

I. fall.; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione di sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3.8.2017 — è indeducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, I. fall.; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione di sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3.8.2017 — è indeducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0
Sentenza Cassazione n. 21711/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris