CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 30496/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 29/6%2020 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 28/2/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. alla pena di mesi tre di reclusione ed euro duecento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. Rileva, in particolare, come la Corte di appello di Messina non si sia confrontata con le argomentazioni difensive in punto di consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita del telefono cellulare oggetto di contestazione. Ed invero, dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] emerge una ricostruzione alternativa dei fatti, derivante dal fortuito ritrovamento per strada del telefonino in pessime condizioni e non funzionante, che ha portato il ricorrente a ritenere che si trattasse di un oggetto smaltito quale rifiuto. La Corte territoriale, dunque, equipara situazioni giuridiche del tutto difformi, laddove assimila il caso di specie con quello del ritrovamento di un assegno, per giungere poi ad escludere la sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 647 cod. pen. 2.1 In data 5/4/2023 sono pervenute note difensive con le quali si insiste affinché il Collegio voglia ritenere la tenuità dell'offesa, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Deve, invero, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello abbia fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso, atteso che ha evidenziato come la giustificazione del ritrovamento del telefono non comprovasse la buona fede del ricorrente. Sul punto, invero, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale sussiste il reato di cui all'art. 648 cod. pen. anche nell'ipotesi in cui ll'imputato abbia raccolto l'oggetto abbandonato dall'autore del furto, in quanto l'acquisto deve ritenersi comprensivo di qualsiasi possesso della cosa di provenienza delittuosa (Sezione 2, n. 29956 del 24/6/2009, Fiorello, n. m.) e quella consolidata in tema di ricettazione di assegni, applicabile per identità di ratio anche al caso oggetto di scrutinio, secondo cui l'appropriazione db un assegno smarrito, consentendo agevolmente di risalire al titolare (così come accade per il telefono, che reca numeri seriali), rende configurabile il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1.1 Dalla inammissibilità del ricorso discende la inammissibilità del motivo nuovo sulla tenuità dell'offesa, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen, proposto con le note difensive pervenute in data 5/4/2023, peraltro in maniera del tutto generica ed assertiva, oltre che inconferente rispetto al contenuto dei motivi originari. Ed invero, la inammissibilità è una patologia del ricorso irreversibile e non sanabile, come dimostra la circostanza per cui l'art. 585, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen. impedisce al ricorso inammissibile di essere rivitalizzato con motivi nuovi, i quali, pur se bene articolati ed eventualmente anche fondati, se accedono ad un ricorso inammissibile, subiscono la stessa sorte (Sez. 5, n. 8439 del 24/1/2020, L., Rv. 278387 - 01). In altri termini, l'esame del motivo nuovo viene necessariamente a dipendere dall'esito dell'esame dei motivi originari, con la conseguenza che l'inammissibilità dei motivi di ricorso - avendo impedito la regolare instaurazione del rapporto processuale - travolge anche il motivo nuovo (da ultimo, Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle