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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 09485/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9485/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3603/2026* * CC 03/03/2026* * * 36624/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso presentato nell interesse di * *considerato che il primo stringato motivo di ricorso con cui si contesta l affermazionedi responsabilità per tutti i residui capi di imputazione risulta totalmente aspecifico senzaconfrontarsi con l effettivo percorso giustificativo della sentenza impugnata cfr. pp. 1 3 ovepure è stata pronunciata assoluzione per due dei delitti contestatiritenuto che parimenti generico è il secondo motivo di ricorso con cui si contesta laconsistenza dell aumento di pena fissato a titolo di continuazione facendo riferimento a uninesistente capo a e all errata individuazione del reato più grave avendo i giudici di appellocorrettamente richiamato la trasgressiva personalità dell imputato e la sua elevata capacità adelinquere partendo dalla pena base per il delitto pluriaggravato sub 1 rispetto a quelloseparatamente giudicato e sommando poi aumenti sostanzialmente contenuti p. 3d altronde la graduazione della pena anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice dimerito che la esercita così come per fissare la pena base in aderenza ai principi enunciatinegli artt. 132 e 133 cod. pen. ne discende che è inammissibile la censura che nel giudiziodi cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico cfr. * 5 n. 5582del 30/09/2013 dep. 2014 * * 259142 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9485/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3603/2026* * CC 03/03/2026* * * 36624/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso presentato nell interesse di * *considerato che il primo stringato motivo di ricorso con cui si contesta l affermazionedi responsabilità per tutti i residui capi di imputazione risulta totalmente aspecifico senzaconfrontarsi con l effettivo percorso giustificativo della sentenza impugnata cfr. pp. 1 3 ovepure è stata pronunciata assoluzione per due dei delitti contestatiritenuto che parimenti generico è il secondo motivo di ricorso con cui si contesta laconsistenza dell aumento di pena fissato a titolo di continuazione facendo riferimento a uninesistente capo a e all errata individuazione del reato più grave avendo i giudici di appellocorrettamente richiamato la trasgressiva personalità dell imputato e la sua elevata capacità adelinquere partendo dalla pena base per il delitto pluriaggravato sub 1 rispetto a quelloseparatamente giudicato e sommando poi aumenti sostanzialmente contenuti p. 3d altronde la graduazione della pena anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice dimerito che la esercita così come per fissare la pena base in aderenza ai principi enunciatinegli artt. 132 e 133 cod. pen. ne discende che è inammissibile la censura che nel giudiziodi cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico cfr. * 5 n. 5582del 30/09/2013 dep. 2014 * * 259142 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9485/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3603/2026* * CC 03/03/2026* * * 36624/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso presentato nell interesse di * *considerato che il primo stringato motivo di ricorso con cui si contesta l affermazionedi responsabilità per tutti i residui capi di imputazione risulta totalmente aspecifico senzaconfrontarsi con l effettivo percorso giustificativo della sentenza impugnata cfr. pp. 1 3 ovepure è stata pronunciata assoluzione per due dei delitti contestatiritenuto che parimenti generico è il secondo motivo di ricorso con cui si contesta laconsistenza dell aumento di pena fissato a titolo di continuazione facendo riferimento a uninesistente capo a e all errata individuazione del reato più grave avendo i giudici di appellocorrettamente richiamato la trasgressiva personalità dell imputato e la sua elevata capacità adelinquere partendo dalla pena base per il delitto pluriaggravato sub 1 rispetto a quelloseparatamente giudicato e sommando poi aumenti sostanzialmente contenuti p. 3d altronde la graduazione della pena anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice dimerito che la esercita così come per fissare la pena base in aderenza ai principi enunciatinegli artt. 132 e 133 cod. pen. ne discende che è inammissibile la censura che nel giudiziodi cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico cfr. * 5 n. 5582del 30/09/2013 dep. 2014 * * 259142 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9485/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3603/2026* * CC 03/03/2026* * * 36624/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso presentato nell interesse di * *considerato che il primo stringato motivo di ricorso con cui si contesta l affermazionedi responsabilità per tutti i residui capi di imputazione risulta totalmente aspecifico senzaconfrontarsi con l effettivo percorso giustificativo della sentenza impugnata cfr. pp. 1 3 ovepure è stata pronunciata assoluzione per due dei delitti contestatiritenuto che parimenti generico è il secondo motivo di ricorso con cui si contesta laconsistenza dell aumento di pena fissato a titolo di continuazione facendo riferimento a uninesistente capo a e all errata individuazione del reato più grave avendo i giudici di appellocorrettamente richiamato la trasgressiva personalità dell imputato e la sua elevata capacità adelinquere partendo dalla pena base per il delitto pluriaggravato sub 1 rispetto a quelloseparatamente giudicato e sommando poi aumenti sostanzialmente contenuti p. 3d altronde la graduazione della pena anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice dimerito che la esercita così come per fissare la pena base in aderenza ai principi enunciatinegli artt. 132 e 133 cod. pen. ne discende che è inammissibile la censura che nel giudiziodi cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico cfr. * 5 n. 5582del 30/09/2013 dep. 2014 * * 259142 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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