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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 26550/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4219/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]’ SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BARI n. 2819/2022 , depositata il 13/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 4.500 per la violazione degli artt. 88 e 110, comma 9, lettera f-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), avendo installato apparecchi da intrattenimento nella sala giochi di [OSCURATO:PERSONA] senza che l'esercizio fosse dotato della prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS, necessaria nei casi in cui nel locale in cui l’apparecchio è installato si effettuino scommesse sportive.

L’opponente ha anzitutto eccepito l’incompetenza dell’ufficio regionale per la Puglia di Bari a emettere il provvedimento sanzionatorio per fatti avvenuti nel territorio di Taranto, dato che con provvedimento del 30 aprile 2012 del direttore dell’ufficio regionale la competenza a emettere le sanzioni in materia di apparecchi da intrattenimento per i territori della provincia di Lecce e di Taranto sarebbe stata demandata all’ufficio di Lecce.

Con la sentenza n. 1251/2016, il Giudice di pace di Bari ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata, in via assorbente, l’eccezione di incompetenza dell’ufficio regionale.

2. La sentenza è stata impugnata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per avere il giudice di primo grado ravvisato l'incompetenza funzionale e territoriale dell'ufficio regionale per la Puglia di Bari a irrogare sanzioni.

Con il secondo motivo l'amministrazione ha lamentato che il Giudice di pace avrebbe omesso di esaminare le proposte difese e di pronunciarsi nel merito della vicenda, violando in tal modo l'art. 112 c.p.c.

Con la sentenza 13 luglio 2022, n. 2819, il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello.

Secondo il Tribunale il Giudice di pace ha operato una condivisibile applicazione delle norme che regolano la competenza territoriale dell'amministrazione convenuta ad emettere ordinanze-ingiunzioni relative ad accertamenti effettuati nel territorio di Taranto, in specie Grottaglie, a seguito della istituzione delle sedi provinciali dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato avvenuta con l'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. 98/2011; nella sentenza impugnata si è correttamente evidenziato – ad avviso del Tribunale – che la stessa amministrazione aveva demandato all'ufficio di Lecce la competenza ad erogare sanzioni nella materia per cui è causa anche per il territorio di Taranto in cui erano state tenute le condotte oggetto di contestazione, in virtù dell'avviso del 30 aprile 2012 emanato dal direttore dell'ufficio di Bari; nelle more del giudizio sono poi intervenute – ha ancora precisato il Tribunale – diverse pronunce passate in giudicato tra le stesse parti che hanno affermato la competenza dell’ufficio di Lecce.

3. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 14, del d.l. 98/2011, in quanto il Tribunale ha omesso di considerare che la disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 34 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2004, dalla cui piana lettura emerge chiaramente che gli uffici periferici sono gli uffici regionali e segnatamente l'ufficio regionale di Bari per la Puglia; deve poi considerarsi che, in attuazione dell'art. 34, comma 5 del citato d.m., è stato adottato il decreto direttoriale del 20 settembre 2005 con il quale sono state fissate le competenze funzionali individuanti gli ambiti di competenza territoriale degli uffici regionali, prevedendo che le sezioni distaccate dagli stessi svolgano i compiti e le funzioni loro assegnate dai direttori regionali che ne definiscono altresì la competenza territoriale; con successivo provvedimento del 14 febbraio 2011 del direttore generale sono state istituite le ulteriori sezioni distaccate aggregate agli attuali uffici regionali, per la Puglia quelle di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; secondo la ricostruzione del Tribunale con la suddetta determinazione il direttore dell'ufficio regionale di Bari avrebbe attribuito alla sezione distaccata di Lecce la competenza ad emettere i provvedimenti sanzionatori anche nelle ipotesi di accertamenti effettuati nel territorio di Taranto; a ben vedere invece è sufficiente leggere il provvedimento per rendersi conto dell'evidente errore in cui è incorso il giudicante. 2) Il secondo motivo contesta la violazione falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c.: il giudice d'appello ha falsamente applicato le norme che regolano l'efficacia della cosa giudicata, ritenendo che la decisione assunta dal Giudice di pace di Bari su una questione preliminare precluda l'esame della medesima questione in relazione a un altro rapporto sostanziale intercorrente tra le medesime parti.

I motivi sono fondati laddove censurano la sentenza impugnata per avere confermato la pronuncia di primo grado che ha annullato l’ordinanza-ingiunzione perché viziata da incompetenza, essendo stata emessa dall’ufficio regionale per la Puglia di Bari invece che dalla sezione distaccata di Lecce.

Come precisa la ricorrente, gli uffici periferici di cui al comma 14 dell’art. 24 del d.l. 98/2011 (secondo il quale “al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza per le attività di competenza degli uffici periferici, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo”) sono gli uffici regionali di cui all’art. 34 del decreto 1° ottobre 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze (recante il regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del d.P.R. 385/2003), “aventi competenza territoriale su una o più regioni”, per la Puglia l’ufficio regionale di Bari (comma 3).

L’ufficio regionale, “nell’ambito del territorio di competenza: a) provvede, sulla base degli indirizzi della direzione per i giochi, alle attività amministrative relative al comparto dei giochi, verifica il rispetto degli obblighi da parte dei concessionari ed applica le relative sanzioni; b) effettua, sulla base degli indirizzi della direzione per i giochi, le attività di controllo della rete di distribuzione e dei punti di vendita; c) provvede, nel settore dei giochi, all'amministrazione, all'accertamento ed alla riscossione dei tributi di competenza e delle relative sanzioni, delle quote di prelievo a favore degli enti concedenti, nonché alla gestione del contenzioso di competenza” (art. 34, comma 6).

Ancora, secondo il decreto direttoriale del 20 settembre 2005 “l'ufficio regionale, nell'ambito del territorio di competenza, provvede nel settore dei giochi all'amministrazione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi di competenza e delle relative sanzioni, delle quote di prelievo a favore degli enti concedenti nonché alla gestione del contenzioso di competenza”.

L’ufficio regionale di Bari aveva pertanto competenza a emettere l’ordinanza ingiunzione.

Il fatto poi che, in attuazione dei commi 4 e 5 dell’appena richiamato art. 34 (secondo cui “con atto del direttore generale possono essere definite ulteriori sezioni distaccate”, le cui competenze “sono definite con atto del direttore generale”), il decreto direttoriale del 20 settembre 2005 appena menzionato abbia previsto che “le sezioni distaccate degli uffici regionali svolgono i compiti e le funzioni loro assegnate dai direttori regionali” e che con atto del 30 aprile 2012 il direttore dell’ufficio regionale per la Puglia abbia demandato alla sezione distaccata di Lecce “la gestione dell'attività in materia di apparecchi da intrattenimento” e che tra tale attività in premessa si faccia riferimento anche alla “applicazione sanzioni”, è profilo organizzativo interno dell’ufficio regionale, costituendo la sezione distaccata una mera articolazione interna del medesimo ufficio.

Non siamo di fronte né a un vizio di incompetenza assoluta, né a un vizio di incompetenza relativa della sanzione amministrativa: come ha precisato questa Corte, il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento rilevabile d'ufficio dal giudice, “ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene” (così Cass.n. 28108/2018, v. anche Cass. 12555/2012), mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (Cass. n. 17569/2021; cfr. Cass. 4924/1992; Cass. 8987/1990; Cass. 6308/1990).

L’irrogazione della sanzione da parte dell’ufficio regionale non ha pertanto viziato di nullità, sia pure relativa, l’ordinanza- ingiunzione, non trattandosi di attribuzioni tra organi o enti diversi, ma unicamente tra articolazioni di un medesimo ufficio.

Quanto al richiamo effettuato dalla sentenza impugnata al principio della cosa giudicata, va rilevato che l’efficacia di giudicato è subordinata all’identità non del solo profilo soggettivo, ma anche di quello oggettivo e non si può parlare di identità oggettiva in relazione a provvedimenti sanzionatori diversi irrogati – sia pure dalla stessa amministrazione nei confronti della stessa parte – per condotte differenti.

Non assume quindi rilievo che l’incompetenza dell’ufficio di Bari ad emettere la sanzione di cui all’art. 110, comma 9, lettera f-bis TULPS per accertamenti effettuati nel territorio di Taranto sia stata affermata da pronunzie passate in giudicato.

II. Il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Bari, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4219/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]’ SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BARI n. 2819/2022 , depositata il 13/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 4.500 per la violazione degli artt. 88 e 110, comma 9, lettera f-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), avendo installato apparecchi da intrattenimento nella sala giochi di [OSCURATO:PERSONA] senza che l'esercizio fosse dotato della prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS, necessaria nei casi in cui nel locale in cui l’apparecchio è installato si effettuino scommesse sportive. L’opponente ha anzitutto eccepito l’incompetenza dell’ufficio regionale per la Puglia di Bari a emettere il provvedimento sanzionatorio per fatti avvenuti nel territorio di Taranto, dato che con provvedimento del 30 aprile 2012 del direttore dell’ufficio regionale la competenza a emettere le sanzioni in materia di apparecchi da intrattenimento per i territori della provincia di Lecce e di Taranto sarebbe stata demandata all’ufficio di Lecce. Con la sentenza n. 1251/2016, il Giudice di pace di Bari ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata, in via assorbente, l’eccezione di incompetenza dell’ufficio regionale. 2. La sentenza è stata impugnata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per avere il giudice di primo grado ravvisato l'incompetenza funzionale e territoriale dell'ufficio regionale per la Puglia di Bari a irrogare sanzioni. Con il secondo motivo l'amministrazione ha lamentato che il Giudice di pace avrebbe omesso di esaminare le proposte difese e di pronunciarsi nel merito della vicenda, violando in tal modo l'art. 112 c.p.c. Con la sentenza 13 luglio 2022, n. 2819, il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello. Secondo il Tribunale il Giudice di pace ha operato una condivisibile applicazione delle norme che regolano la competenza territoriale dell'amministrazione convenuta ad emettere ordinanze-ingiunzioni relative ad accertamenti effettuati nel territorio di Taranto, in specie Grottaglie, a seguito della istituzione delle sedi provinciali dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato avvenuta con l'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. 98/2011; nella sentenza impugnata si è correttamente evidenziato – ad avviso del Tribunale – che la stessa amministrazione aveva demandato all'ufficio di Lecce la competenza ad erogare sanzioni nella materia per cui è causa anche per il territorio di Taranto in cui erano state tenute le condotte oggetto di contestazione, in virtù dell'avviso del 30 aprile 2012 emanato dal direttore dell'ufficio di Bari; nelle more del giudizio sono poi intervenute – ha ancora precisato il Tribunale – diverse pronunce passate in giudicato tra le stesse parti che hanno affermato la competenza dell’ufficio di Lecce. 3. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 14, del d.l. 98/2011, in quanto il Tribunale ha omesso di considerare che la disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 34 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2004, dalla cui piana lettura emerge chiaramente che gli uffici periferici sono gli uffici regionali e segnatamente l'ufficio regionale di Bari per la Puglia; deve poi considerarsi che, in attuazione dell'art. 34, comma 5 del citato d.m., è stato adottato il decreto direttoriale del 20 settembre 2005 con il quale sono state fissate le competenze funzionali individuanti gli ambiti di competenza territoriale degli uffici regionali, prevedendo che le sezioni distaccate dagli stessi svolgano i compiti e le funzioni loro assegnate dai direttori regionali che ne definiscono altresì la competenza territoriale; con successivo provvedimento del 14 febbraio 2011 del direttore generale sono state istituite le ulteriori sezioni distaccate aggregate agli attuali uffici regionali, per la Puglia quelle di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; secondo la ricostruzione del Tribunale con la suddetta determinazione il direttore dell'ufficio regionale di Bari avrebbe attribuito alla sezione distaccata di Lecce la competenza ad emettere i provvedimenti sanzionatori anche nelle ipotesi di accertamenti effettuati nel territorio di Taranto; a ben vedere invece è sufficiente leggere il provvedimento per rendersi conto dell'evidente errore in cui è incorso il giudicante. 2) Il secondo motivo contesta la violazione falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c.: il giudice d'appello ha falsamente applicato le norme che regolano l'efficacia della cosa giudicata, ritenendo che la decisione assunta dal Giudice di pace di Bari su una questione preliminare precluda l'esame della medesima questione in relazione a un altro rapporto sostanziale intercorrente tra le medesime parti. I motivi sono fondati laddove censurano la sentenza impugnata per avere confermato la pronuncia di primo grado che ha annullato l’ordinanza-ingiunzione perché viziata da incompetenza, essendo stata emessa dall’ufficio regionale per la Puglia di Bari invece che dalla sezione distaccata di Lecce. Come precisa la ricorrente, gli uffici periferici di cui al comma 14 dell’art. 24 del d.l. 98/2011 (secondo il quale “al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza per le attività di competenza degli uffici periferici, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo”) sono gli uffici regionali di cui all’art. 34 del decreto 1° ottobre 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze (recante il regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del d.P.R. 385/2003), “aventi competenza territoriale su una o più regioni”, per la Puglia l’ufficio regionale di Bari (comma 3). L’ufficio regionale, “nell’ambito del territorio di competenza: a) provvede, sulla base degli indirizzi della direzione per i giochi, alle attività amministrative relative al comparto dei giochi, verifica il rispetto degli obblighi da parte dei concessionari ed applica le relative sanzioni; b) effettua, sulla base degli indirizzi della direzione per i giochi, le attività di controllo della rete di distribuzione e dei punti di vendita; c) provvede, nel settore dei giochi, all'amministrazione, all'accertamento ed alla riscossione dei tributi di competenza e delle relative sanzioni, delle quote di prelievo a favore degli enti concedenti, nonché alla gestione del contenzioso di competenza” (art. 34, comma 6). Ancora, secondo il decreto direttoriale del 20 settembre 2005 “l'ufficio regionale, nell'ambito del territorio di competenza, provvede nel settore dei giochi all'amministrazione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi di competenza e delle relative sanzioni, delle quote di prelievo a favore degli enti concedenti nonché alla gestione del contenzioso di competenza”. L’ufficio regionale di Bari aveva pertanto competenza a emettere l’ordinanza ingiunzione. Il fatto poi che, in attuazione dei commi 4 e 5 dell’appena richiamato art. 34 (secondo cui “con atto del direttore generale possono essere definite ulteriori sezioni distaccate”, le cui competenze “sono definite con atto del direttore generale”), il decreto direttoriale del 20 settembre 2005 appena menzionato abbia previsto che “le sezioni distaccate degli uffici regionali svolgono i compiti e le funzioni loro assegnate dai direttori regionali” e che con atto del 30 aprile 2012 il direttore dell’ufficio regionale per la Puglia abbia demandato alla sezione distaccata di Lecce “la gestione dell'attività in materia di apparecchi da intrattenimento” e che tra tale attività in premessa si faccia riferimento anche alla “applicazione sanzioni”, è profilo organizzativo interno dell’ufficio regionale, costituendo la sezione distaccata una mera articolazione interna del medesimo ufficio. Non siamo di fronte né a un vizio di incompetenza assoluta, né a un vizio di incompetenza relativa della sanzione amministrativa: come ha precisato questa Corte, il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento rilevabile d'ufficio dal giudice, “ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene” (così Cass.n. 28108/2018, v. anche Cass. 12555/2012), mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (Cass. n. 17569/2021; cfr. Cass. 4924/1992; Cass. 8987/1990; Cass. 6308/1990). L’irrogazione della sanzione da parte dell’ufficio regionale non ha pertanto viziato di nullità, sia pure relativa, l’ordinanza- ingiunzione, non trattandosi di attribuzioni tra organi o enti diversi, ma unicamente tra articolazioni di un medesimo ufficio. Quanto al richiamo effettuato dalla sentenza impugnata al principio della cosa giudicata, va rilevato che l’efficacia di giudicato è subordinata all’identità non del solo profilo soggettivo, ma anche di quello oggettivo e non si può parlare di identità oggettiva in relazione a provvedimenti sanzionatori diversi irrogati – sia pure dalla stessa amministrazione nei confronti della stessa parte – per condotte differenti. Non assume quindi rilievo che l’incompetenza dell’ufficio di Bari ad emettere la sanzione di cui all’art. 110, comma 9, lettera f-bis TULPS per accertamenti effettuati nel territorio di Taranto sia stata affermata da pronunzie passate in giudicato. II. Il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Bari, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di divers
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