CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 03764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale lo stesso ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello e concordato la pena; Considerato che il motivo proposto — che contesta l'entità della pena inflitta —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]