CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 46815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 09/04/2013 del [OSCURATO:PERSONA] di BELLUNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi il passaggio del fascicolo nel ruolo dei procedimenti da trattare ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rivolta al Tribunale di Belluno quale giudice dell'esecuzione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha premesso: - che in data 09/04/2013 si è celebrata, dinanzi al Giudice di pace di Belluno, una udienza a carico del suddetto assistito, quale imputato del reato - commesso in Belluno il 22/03/2013 - di cui all'art. 10-bis del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a) della Legge 15 luglio 2009, n. 94, per aver fatto ingresso ed essersi trattenuto nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina in materia di immigrazione; - che tale processo si è concluso con l'affermazione di penale responsabilità e, quindi, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro cinquemila di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali; - che, secondo quanto desumibile già dall'epigrafe della sentenza, l'imputato è rimasto contumace in tale processo; - che nondimeno, in data 16/01/2023, il ricorrente ha ricevuto, presso la propria residenza, una intimazione di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate di Padova. Tanto precisato, la difesa ha rappresentato: - che Idennudia è venuto a conoscenza dell'esistenza del processo a suo carico, sopra indicato, soltanto allorquando ha ricevuto la già detta intimazione inviatagli dall'Agenzia delle Entrate; - che - nel corso del processo - è stato sempre assistito da un difensore di ufficio e che, pertanto, sussistono le condizioni pretese dall'art. 175 cod. proc. pen., essendo la mancata conoscenza del processo insita nella emissione di sentenza contumaciale. In ragione di ciò, la difesa ha chiesto - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - la restituzione nel termine per proporre impugnazione, avverso la sentenza di condanna n. 87/2013 (r.g. n. 74/2013) emessa in data 09/04/2013 dal Giudice di Pace di Belluno. 2. Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica - adito nella veste di Giudice dell'esecuzione - con provvedimento del 28/03/2023, sciogliendo la riserva assunta in udienza, ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto la trasmissione dell'istanza alla Corte di cassazione.Ha sul punto richiamato il combinato disposto degli artt. 175, comma 4, cod. proc. pen. (che individua il giudice competente a decidere in ordine alla richiesta di restituzione nel termine, in caso di pronuncia di sentenza, nello stesso giudice che sarebbe stato competente, quanto all'impugnazione o all'opposizione rispetto alla sentenza medesima) e 37 del d.lgs 28 agosto 2000, n. 274 (disposizione normativa in base alla quale, avverso le sentenze di condanna emesse dal Giudice di pace, che applicano la sola pena dell'ammenda, è esperibile esclusivamente il rimedio rappresentato dal ricorso per cassazione). 3. Il Procuratore generale ha chiesto disporsi il passaggio del fascicolo nel ruolo dei procedimenti da trattare in camera di consiglio, secondo le forme del rito non partecipato ex art. 611 cod. proc. pen., piuttosto che secondo le forme dettate dall'art. 127 cod. proc. pen. Occorre in primo luogo risolvere, infatti, la questione inerente alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Giudice di pace. 4. L'istanza è fondata, per le ragioni di seguito specificate. 5. Per quanto inerisce specificamente al tema dedotto nella sopra riassunta doglianza difensiva, occorre fare riferimento al dictum di Sez. 1, n. 32678 del 12/07/2006, Somogy, Rv. 235036, a mente della quale: «In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga "aliundeu ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio é riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso» (negli esatti termini, si richiamano anche Sez. 1, n. 3746 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242535; Sez. 3, n. 45716 del 09/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251601; Sez. 4, n. 8104 del 15/11/2013 dep. 2014, Djordjevic, Rv. 259350 - 01). 6. Nella fattispecie ora sottoposta al vaglio di questo Collegio, risulta incontroverso che l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fosse libero, all'epoca in cui veniva celebrato il processo a suo carico; egli risultava, inoltre, contumace ed elettivamente domiciliato presso il difensore d'ufficio. Trattasi di una situazione che deve reputarsi non idonea - in applicazione delle sopra richiamate coordinate teoriche - a rassicurare in maniera definitiva, circa il punto nodale della tematica dedotta dalla difesa, rappresentato dalla sicura conoscenza della pendenza del processo, da parte dell'imputato.Né risultano versati - nell'incarto processuale - ulteriori dati aliunde acquisiti, che possano essere evocativi della sussistenza di tale consapevolezza. In definitiva, si ravvisa la situazione prospettata dalla difesa. Sussistono, quindi, le condizioni per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Giudice di pace, stante la mancata conoscenza del processo, da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorrente deve essere rimesso nei termini, per proporre ricorso avverso la sentenza del 09/04/2013 del Giudice di pace di Belluno. La presente decisione dovrà essere notificata all'imputato e al suo difensore, nonché comunicata sia al Pubblico ministero competente per l'esecuzione, sia al Giudice del merito; a questi dovranno essere trasmessi, altresì, gli atti, affinché si proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164-165-bis disp. att. cod. proc. pen. Consegue a tale decisione la sospensione dei termini di prescrizione, con riferimento al lasso temporale intercorrente fra la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza sopra indicata e la notifica della presente ordinanza (sul punto, si veda Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020, Martinaj, Rv. 279102, a mente della quale: «In tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci - in virtù del pregresso regime - alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118; con la conseguenza che, nel caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 175»). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza del Giudice di pace di Belluno in data 9 aprile 2013, n. 87/2013, r.g.n. 74/2013, che dichiara non esecutiva. Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore e comunicata al P.M. competente per l'esecuzione nonché al Giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164-165-bis disp. att. cod. proc. pen. Dichiara la sospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell'estratto contumaciale di detta sentenza all