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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35644/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale - a seguito di giudizio abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], colpito alla spalla sinistra da un fendente inferto con un coltello di grosse dimensioni, dopo che due precedenti fendenti erano stati diretti verso il tronco addominale del Lopes, senza attingerlo; inoltre, l'imputato è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 800 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975 per il porto ingiustificato del coltello di acciaio. [OSCURATO:PERSONA] (Messina), il giorno 19 luglio 2021.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo censure - ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc pen. - che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come prevede l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Si contesta, in punto di qualificazione giuridica del fatto, il difetto di univocità della condotta, da ritenere invece espressione dell'intento di ledere, e la mancanza di prova del dolo omicida, anche solo in forma di dolo alternativo.

A sostegno, si valorizzano le riprese dell'impianto di videosorveglianza, che manifestano il dominio della scena da parte dell'imputato, il quale agisce con piena padronanza di ogni suo gesto.

Salina è soggetto di notevole stazza, agile e coordinato nel movimento e perfettamente in grado di maneggiare il coltello, in contrapposizione alla persona offesa, più anziana, disarmata e terrorizzata dalla repentina aggressione.

Ebbene, nonostante questa sperequazione, il Salina, dopo aver inferto il fendente che attingeva la spalla del Lopes, invece di infliggere altri colpi mortali come avrebbe potuto agevolmente fare, spontaneamente volta le spalle alla vittima e si allontana.

Lungi dal considerare queste circostanze fattuali, l'impugnata sentenza ha virato sulla trattazione del diverso tema della idoneità degli atti, che la difesa afferma di non avere mai contestato.

Invece, si è contestata l'univocità della condotta e la sussistenza dell'elemento soggettivo, punto sul quale la sentenza non ha illustrato nulla.

Ad avviso della difesa, il dato che Salina non abbia proseguito nel colpire Lopes, pur avendo piena possibilità di farlo in assenza di elementi interruttivi esterni, è indice di mancanza dell'animus necandi.

La Corte territoriale, peraltro, ha escluso la desistenza volontaria con un'interpretazione non corretta del terzo comma dell'art. 56 cod. pen., valorizzando l'avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] che invece non ha avuto alcun ruolo inibitore della possibilità di ultimazione dell'azione delittuosa.

Essa, dunque, si è esaurita in maniera autonoma per volontaria iniziativa del Salina.

2.2. Il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante dei futili motivi.

Deduce il ricorrente che si è trascurata la trattazione del punto effettuata nel gravame, laddove si era indicata come ragione dell'aggressione non il mero rimprovero del Lopes per il ritardato inizio del lavoro da parte del Salina, bensì la condotta aggressiva tenuta dal Lopes nei confronti del collega Torre, che era stato da lui strattonato, tanto da vedersi lacerare la manica della maglietta.

Pertanto, non si può escludere, stante l'assenza dell'audio a corredo delle videoriprese, che Lopes abbia lanciato invettive e minacce verso i due ragazzi.

Più in generale, si censura che la Corte non abbia affrontato il problema della prova della futilità del motivo, non essendovi alcuna certezza in ordine alla ragione che scatenava la reazione del Salina.

Infatti, anche gli elementi circo- stanziali del reato devono essere provati al di là di ogni ragionevole dubbio.

2.3. Nel terzo motivo di impugnazione si deplora la negazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte si è opposta alla valorizzazione della condotta collaborativa, non ritenuta tale, così come la pronta consegna del coltello ai Carabinieri, che Salina avrebbe avuto modo di occultare facilmente sostituendolo con un'arma meno offensiva, ed ha negato rilievo anche alla lettera di scuse inviata dall'imputato alla vittima ed alla dichiarata disponibilità a risarcire il danno.

Si è trascurato che Salina è incensurato e non annovera carichi pendenti, non è fuggito dopo la vicenda, ha manifestato contrizione per l'accaduto; né si è considerato che le conseguenze del reato sono state lievi, appena dieci giorni di prognosi di guarigione.

2.4. Nell'ultimo motivo si contesta l'affermazione di responsabilità per la contravvenzione ex art. 4 Legge n. 110 del 1975, nonché duplice travisamento del corrispondente motivo di gravame da parte della Corte territoriale.

Ivi si era infatti richiesto non soltanto il riconoscimento della continuazione, ma principal- mente l'assoluzione da detto reato, attese le spiegazioni rese dal Salina in ordine al possesso del coltello, servito il giorno prima per una passeggiata in montagna.

Inoltre, l'affermata occasionalità ed imprevedibilità della discussione tra l'imputato ed il Lopes soffre della medesima carenza di prova già lamentata, non potendosi escludere che tra le parti già covassero ragioni di astio.

Peraltro, la Corte sembra confondere il concetto di continuazione nel reato con quello di premeditazione, postulando che l'art. 81 cod. pen. preveda un collegamento tra due o più reati connotato da una preventiva e dettagliata pianificazione criminosa funzionale alla commissione di un evento illecito premeditato, mentre la continuazione è espressiva di un più ampio ed indistinto programma criminoso coltivato nel tempo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.

1.1. Tale è il primo motivo, con cui la difesa ha dedotto - in punto di qualificazione giuridica del fatto - il difetto di univocità della condotta, da ritenere invece espressione dell'intento di ledere, e la mancanza di prova del dolo omicida, anche solo in forma di dolo alternativo.

Le doglianze della difesa circa l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle circostanze di fatto sottoposte al suo vaglio in merito sia al tema dell'univocità della condotta che al tema dell'elemento psicologico del reato, sono passibili di rigetto.

È bene ricordare, sotto questo profilo, che il giudice di appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per avere seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2022, dep. 2023, Delvai, Rv. 223061), e che, in presenza di una doppia e conforme affermazione di responsabilità, è giudicata ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomenta- zioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costi- tuiscano una sola entità (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

La motivazione fornita dalla Corte d'Appello in merito al diniego di riqualificazione della fattispecie nel reato meno grave di lesioni personali è logica e conforme all'esegesi di questa Corte di legittimità circa il criterio discretivo da adottare per distinguere tali fattispecie criminose: è pacifico l'orientamento secondo cui «in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881).

La decisione della Corte d'Appello è correttamente fondata sull'accerta- mento del fatto e sulla sua inquadrabilità nella fattispecie descritta dalla norma incriminatrice dell'art. 56 cod. pen., che richiede "atti diretti in modo non equivoco" ai fini della configurazione del tentativo.

Nell'esegesi di legittimità, «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 4/3/2010, Resa e altri, Rv. 248305), secondo il criterio di prognosi postuma, ossia con riferimento alla situazione che si prospettava all'agente al momento della condotta, senza condizionamenti dettati da un giudizio ex post sulla scorta degli effetti in concreto raggiunti.

La motivazione resa dai giudici di secondo grado, dunque, avendo seguito tale corretta impostazione, non risulta affetta da alcun vizio, stante l'adeguata illustrazione della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi ai fini della configurazione del delitto tentato contestato all'imputato.

Quanto all'univocità della condotta, la Corte di appello ha tenuto conto delle modalità complessive del fatto, concretizzatesi in un'aggressione in danno della persona offesa che l'imputato ha effettuato avvalendosi di un coltello, utilizzato come arma potenzialmente letale, dirigendo la sua azione verso zone vitali, quali l'addome e il tronco, e per mero caso, dovuto all'indietreggiare della persona offesa e non alla volontà dell'imputato, alla spalla, e non al collo, sede della carotide.

Deve opportunamente ribadirsi che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339), nell'omicidio tentato la prova dell'animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente.

In quest'ottica assume valore determi- nante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili.

Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell'arma usata dall'imputato (coltello), il numero dei fendenti inferti e la loro direzione verso aree vitali della persona offesa (spalla, tronco e addome), elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario.

Ancora, va ricordato che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita - non sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (sul punto, Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702).

Situazione ravvisabile nel caso di specie in cui la condotta del soggetto agente non ha raggiunto il suo culmine, non per fattori legati alla sua volontà, bensì per l'indietreggiare della vittima e per il sopraggiungere sulla scena di una terza persona, [OSCURATO:PERSONA], non potendosi quindi configurare l'invocata desistenza.

1.2. Deve infatti rilevarsi, come questa Corte ha ripetutamente affermato, che in tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252259).

Nella specie, non era apprezzabile alcuna desistenza volontaria, in quanto Salina aveva comunque compiuto atti inseriti a pieno titolo nel determinismo causale produttivo dell'evento del reato: invero, l'imputato aveva attinto, con tre fendenti, aree vitali della persona offesa, così allontanandosi dalla fase degli atti preparatori, integrando la condotta esecutiva del delitto e dando origine al meccanismo causale che avrebbe potenzialmente cagionato la morte del Lopes, qualora non vi fosse stato l'intervento di fattori di disturbo sulla scena del crimine.2.

Infondato è anche il secondo motivo, stante l'assenza di vizi della motivazione fornita dalla Corte territoriale sulla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi.

Nella sentenza impugnata, ed ancor prima nella sentenza di primo grado, vi è una dettagliata motivazione in fatto e in diritto.

Tale apparato argomentativo si incarica - in maniera efficace - di dimostrare la configurabilità dell'aggravante dei futili motivi, in considerazione del fatto che la condotta lesiva ascritta all'imputato si inserisce nel banale quadro di un semplice diverbio verbale verifi- catosi tra il Salina e la persona offesa, determinato dall'indolenza dell'imputato e del suo amico che il Lopes invitava a lavorare senza indugi.

Corretta è dunque la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, tale per cui non si può qualificare, come sostiene la difesa, la condotta dell'imputato come conseguenza della spinta che Lopes aveva dato al collega Torre, alla luce della repentinità con cui sferrava i colpi con il coltello.

La circostanza fattuale da cui scaturisce la condotta incriminata del Salina integra il requisito della sproporzione, richiesto da costante giurisprudenza di legittimità, per configurare i futili motivi, considerando che gli stessi sono ravvisabili quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, insufficiente a provocare l'azione criminosa e piuttosto un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (ex multis, Sez. 1, n. 59 del 01/10/2013, dep. 2014, Femia, Rv. 258598).

3. Parimenti infondato è il motivo con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra il delitto di tentato omicidio e la contrav- venzione di porto d'arma senza giustificato motivo.

Va premesso che la richiesta di assoluzione per detta contravvenzione è stata implicitamente disattesa a tenore del complessivo apparato argomentativo dell'impugnata sentenza, che evidenzia come il porto del coltello fuori dall'abita- zione non rispondeva certo ad esigenze turistiche, visto l'uso che se ne è fatto nella vicenda in esame.

Sul punto della continuazione, i giudici di merito hanno ritenuto irragio- nevole la tesi difensiva per cui consegue alla mancata assoluzione del Salina da tale contravvenzione la necessità di riconoscere che egli avrebbe volontaria- mente portato con sé il coltello per poi integrare il delitto di tentato omicidio, altrimenti si dovrebbe constatare l'esistenza di estremi tali da rasentare l'aggravante della premeditazione.

In tale parallelo non vi è alcuna confusione tra continuazione e premeditazione, essendo noto che la continuazione è un istituto che pone in relazione due o più reati focalizzando il momento ideativo e programmatico del disegno criminoso, che deve essere contestuale e sufficiente- mente precisato nei suoi termini, onde rispondere alla ratio di favore per l'agente che - con unica volizione antigiuridica - commette più reati.

Nell'escludere la richiesta di continuazione, i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi elaborati nell'esegesi di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) osservando che se la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo, nel caso di specie ciò non è ravvisabile, considerato che il tentato omicidio era scaturito da una lite occasionale con la persona offesa, e come tale non prevedibile né programmabile.

Peraltro, la stessa difesa ha dovuto adattare la tesi della continuazione, affermando che il porto del coltello era da collegarsi all'eventualità che Salina se ne servisse nei confronti di chicchessia: ciò non costituisce la fattispecie della continuazione, nei termini sopra specificati, ma conferma le ragioni illecite del porto del coltello.

4. Infine, risultano infondate le censure riguardanti la mancata conces- sione delle circostanze attenuanti generiche.

Tale diniego è stato argomentato nella sentenza impugnata (che anche sul punto ha confermato la sentenza di primo grado) con motivazione adeguata e non contraddittoria, per l'assenza di qualsiasi elemento di carattere positivo da valorizzare a tal fine.

Al riguardo, va ribadito che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

La congrua motivazione resa sul punto segna il limite di apprezzamento di questa Corte, non potendosi valutare nella presente sede di legittimità gli elementi in favore del Salina, evidentemente ritenuti recessivi in sede di merito.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale - a seguito di giudizio abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], colpito alla spalla sinistra da un fendente inferto con un coltello di grosse dimensioni, dopo che due precedenti fendenti erano stati diretti verso il tronco addominale del Lopes, senza attingerlo; inoltre, l'imputato è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 800 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975 per il porto ingiustificato del coltello di acciaio. [OSCURATO:PERSONA] (Messina), il giorno 19 luglio 2021. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo censure - ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc pen. - che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come prevede l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si contesta, in punto di qualificazione giuridica del fatto, il difetto di univocità della condotta, da ritenere invece espressione dell'intento di ledere, e la mancanza di prova del dolo omicida, anche solo in forma di dolo alternativo. A sostegno, si valorizzano le riprese dell'impianto di videosorveglianza, che manifestano il dominio della scena da parte dell'imputato, il quale agisce con piena padronanza di ogni suo gesto. Salina è soggetto di notevole stazza, agile e coordinato nel movimento e perfettamente in grado di maneggiare il coltello, in contrapposizione alla persona offesa, più anziana, disarmata e terrorizzata dalla repentina aggressione. Ebbene, nonostante questa sperequazione, il Salina, dopo aver inferto il fendente che attingeva la spalla del Lopes, invece di infliggere altri colpi mortali come avrebbe potuto agevolmente fare, spontaneamente volta le spalle alla vittima e si allontana. Lungi dal considerare queste circostanze fattuali, l'impugnata sentenza ha virato sulla trattazione del diverso tema della idoneità degli atti, che la difesa afferma di non avere mai contestato. Invece, si è contestata l'univocità della condotta e la sussistenza dell'elemento soggettivo, punto sul quale la sentenza non ha illustrato nulla. Ad avviso della difesa, il dato che Salina non abbia proseguito nel colpire Lopes, pur avendo piena possibilità di farlo in assenza di elementi interruttivi esterni, è indice di mancanza dell'animus necandi. La Corte territoriale, peraltro, ha escluso la desistenza volontaria con un'interpretazione non corretta del terzo comma dell'art. 56 cod. pen., valorizzando l'avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] che invece non ha avuto alcun ruolo inibitore della possibilità di ultimazione dell'azione delittuosa. Essa, dunque, si è esaurita in maniera autonoma per volontaria iniziativa del Salina. 2.2. Il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante dei futili motivi. Deduce il ricorrente che si è trascurata la trattazione del punto effettuata nel gravame, laddove si era indicata come ragione dell'aggressione non il mero rimprovero del Lopes per il ritardato inizio del lavoro da parte del Salina, bensì la condotta aggressiva tenuta dal Lopes nei confronti del collega Torre, che era stato da lui strattonato, tanto da vedersi lacerare la manica della maglietta. Pertanto, non si può escludere, stante l'assenza dell'audio a corredo delle videoriprese, che Lopes abbia lanciato invettive e minacce verso i due ragazzi. Più in generale, si censura che la Corte non abbia affrontato il problema della prova della futilità del motivo, non essendovi alcuna certezza in ordine alla ragione che scatenava la reazione del Salina. Infatti, anche gli elementi circo- stanziali del reato devono essere provati al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.3. Nel terzo motivo di impugnazione si deplora la negazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte si è opposta alla valorizzazione della condotta collaborativa, non ritenuta tale, così come la pronta consegna del coltello ai Carabinieri, che Salina avrebbe avuto modo di occultare facilmente sostituendolo con un'arma meno offensiva, ed ha negato rilievo anche alla lettera di scuse inviata dall'imputato alla vittima ed alla dichiarata disponibilità a risarcire il danno. Si è trascurato che Salina è incensurato e non annovera carichi pendenti, non è fuggito dopo la vicenda, ha manifestato contrizione per l'accaduto; né si è considerato che le conseguenze del reato sono state lievi, appena dieci giorni di prognosi di guarigione. 2.4. Nell'ultimo motivo si contesta l'affermazione di responsabilità per la contravvenzione ex art. 4 Legge n. 110 del 1975, nonché duplice travisamento del corrispondente motivo di gravame da parte della Corte territoriale. Ivi si era infatti richiesto non soltanto il riconoscimento della continuazione, ma principal- mente l'assoluzione da detto reato, attese le spiegazioni rese dal Salina in ordine al possesso del coltello, servito il giorno prima per una passeggiata in montagna. Inoltre, l'affermata occasionalità ed imprevedibilità della discussione tra l'imputato ed il Lopes soffre della medesima carenza di prova già lamentata, non potendosi escludere che tra le parti già covassero ragioni di astio. Peraltro, la Corte sembra confondere il concetto di continuazione nel reato con quello di premeditazione, postulando che l'art. 81 cod. pen. preveda un collegamento tra due o più reati connotato da una preventiva e dettagliata pianificazione criminosa funzionale alla commissione di un evento illecito premeditato, mentre la continuazione è espressiva di un più ampio ed indistinto programma criminoso coltivato nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato. 1.1. Tale è il primo motivo, con cui la difesa ha dedotto - in punto di qualificazione giuridica del fatto - il difetto di univocità della condotta, da ritenere invece espressione dell'intento di ledere, e la mancanza di prova del dolo omicida, anche solo in forma di dolo alternativo. Le doglianze della difesa circa l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle circostanze di fatto sottoposte al suo vaglio in merito sia al tema dell'univocità della condotta che al tema dell'elemento psicologico del reato, sono passibili di rigetto. È bene ricordare, sotto questo profilo, che il giudice di appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per avere seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2022, dep. 2023, Delvai, Rv. 223061), e che, in presenza di una doppia e conforme affermazione di responsabilità, è giudicata ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomenta- zioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costi- tuiscano una sola entità (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). La motivazione fornita dalla Corte d'Appello in merito al diniego di riqualificazione della fattispecie nel reato meno grave di lesioni personali è logica e conforme all'esegesi di questa Corte di legittimità circa il criterio discretivo da adottare per distinguere tali fattispecie criminose: è pacifico l'orientamento secondo cui «in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881). La decisione della Corte d'Appello è correttamente fondata sull'accerta- mento del fatto e sulla sua inquadrabilità nella fattispecie descritta dalla norma incriminatrice dell'art. 56 cod. pen., che richiede "atti diretti in modo non equivoco" ai fini della configurazione del tentativo. Nell'esegesi di legittimità, «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 4/3/2010, Resa e altri, Rv. 248305), secondo il criterio di prognosi postuma, ossia con riferimento alla situazione che si prospettava all'agente al momento della condotta, senza condizionamenti dettati da un giudizio ex post sulla scorta degli effetti in concreto raggiunti. La motivazione resa dai giudici di secondo grado, dunque, avendo seguito tale corretta impostazione, non risulta affetta da alcun vizio, stante l'adeguata illustrazione della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi ai fini della configurazione del delitto tentato contestato all'imputato. Quanto all'univocità della condotta, la Corte di appello ha tenuto conto delle modalità complessive del fatto, concretizzatesi in un'aggressione in danno della persona offesa che l'imputato ha effettuato avvalendosi di un coltello, utilizzato come arma potenzialmente letale, dirigendo la sua azione verso zone vitali, quali l'addome e il tronco, e per mero caso, dovuto all'indietreggiare della persona offesa e non alla volontà dell'imputato, alla spalla, e non al collo, sede della carotide. Deve opportunamente ribadirsi che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339), nell'omicidio tentato la prova dell'animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determi- nante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell'arma usata dall'imputato (coltello), il numero dei fendenti inferti e la loro direzione verso aree vitali della persona offesa (spalla, tronco e addome), elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario. Ancora, va ricordato che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita - non sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (sul punto, Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). Situazione ravvisabile nel caso di specie in cui la condotta del soggetto agente non ha raggiunto il suo culmine, non per fattori legati alla sua volontà, bensì per l'indietreggiare della vittima e per il sopraggiungere sulla scena di una terza persona, [OSCURATO:PERSONA], non potendosi quindi configurare l'invocata desistenza. 1.2. Deve infatti rilevarsi, come questa Corte ha ripetutamente affermato, che in tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252259). Nella specie, non era apprezzabile alcuna desistenza volontaria, in quanto Salina aveva comunque compiuto atti inseriti a pieno titolo nel determinismo causale produttivo dell'evento del reato: invero, l'imputato aveva attinto, con tre fendenti, aree vitali della persona offesa, così allontanandosi dalla fase degli atti preparatori, integrando la condotta esecutiva del delitto e dando origine al meccanismo causale che avrebbe potenzialmente cagionato la morte del Lopes, qualora non vi fosse stato l'intervento di fattori di disturbo sulla scena del crimine.2. Infondato è anche il secondo motivo, stante l'assenza di vizi della motivazione fornita dalla Corte territoriale sulla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi. Nella sentenza impugnata, ed ancor prima nella sentenza di primo grado, vi è una dettagliata motivazione in fatto e in diritto. Tale apparato argomentativo si incarica - in maniera efficace - di dimostrare la configurabilità dell'aggravante dei futili motivi, in considerazione del fatto che la condotta lesiva ascritta all'imputato si inserisce nel banale quadro di un semplice diverbio verbale verifi- catosi tra il Salina e la persona offesa, determinato dall'indolenza dell'imputato e del suo amico che il Lopes invitava a lavorare senza indugi. Corretta è dunque la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, tale per cui non si può qualificare, come sostiene la difesa, la condotta dell'imputato come conseguenza della spinta che Lopes aveva dato al collega Torre, alla luce della repentinità con cui sferrava i colpi con il coltello. La circostanza fattuale da cui scaturisce la condotta incriminata del Salina integra il requisito della sproporzione, richiesto da costante giurisprudenza di legittimità, per configurare i futili motivi, considerando che gli stessi sono ravvisabili quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, insufficiente a provocare l'azione criminosa e piuttosto un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (ex multis, Sez. 1, n. 59 del 01/10/2013, dep. 2014, Femia, Rv. 258598). 3. Parimenti infondato è il motivo con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra il delitto di tentato omicidio e la contrav- venzione di porto d'arma senza giustificato motivo. Va premesso che la richiesta di assoluzione per detta contravvenzione è stata implicitamente disattesa a tenore del complessivo apparato argomentativo dell'impugnata sentenza, che evidenzia come il porto del coltello fuori dall'abita- zione non rispondeva certo ad esigenze turistiche, visto l'uso che se ne è fatto nella vicenda in esame. Sul punto della continuazione, i giudici di merito hanno ritenuto irragio- nevole la tesi difensiva per cui consegue alla mancata assoluzione del Salina da tale contravvenzione la necessità di riconoscere che egli avrebbe volontaria- mente portato con sé il coltello per poi integrare il delitto di tentato omicidio, altrimenti si dovrebbe constatare l'esistenza di estremi tali da rasentare l'aggravante della premeditazione. In tale parallelo non vi è alcuna confusione tra continuazione e premeditazione, essendo noto che la continuazione è un istituto che pone in relazione due o più reati focalizzando il momento ideativo e programmatico del disegno criminoso, che deve essere contestuale e sufficiente- mente precisato nei suoi termini, onde rispondere alla ratio di favore per l'agente che - con unica volizione antigiuridica - commette più reati. Nell'escludere la richiesta di continuazione, i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi elaborati nell'esegesi di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) osservando che se la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo, nel caso di specie ciò non è ravvisabile, considerato che il tentato omicidio era scaturito da una lite occasionale con la persona offesa, e come tale non prevedibile né programmabile. Peraltro, la stessa difesa ha dovuto adattare la tesi della continuazione, affermando che il porto del coltello era da collegarsi all'eventualità che Salina se ne servisse nei confronti di chicchessia: ciò non costituisce la fattispecie della continuazione, nei termini sopra specificati, ma conferma le ragioni illecite del porto del coltello. 4. Infine, risultano infondate le censure riguardanti la mancata conces- sione delle circostanze attenuanti generiche. Tale diniego è stato argomentato nella sentenza impugnata (che anche sul punto ha confermato la sentenza di primo grado) con motivazione adeguata e non contraddittoria, per l'assenza di qualsiasi elemento di carattere positivo da valorizzare a tal fine. Al riguardo, va ribadito che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). La congrua motivazione resa sul punto segna il limite di apprezzamento di questa Corte, non potendosi valutare nella presente sede di legittimità gli elementi in favore del Salina, evidentemente ritenuti recessivi in sede di merito. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese
Sentenza Cassazione n. 35644/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris