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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23656/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 369/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .p.

A . , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del suo direttore pro tempore Oggetto: notifica alla cognata – invio della raccomandata informativa Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 2386/13/19,depositata in data 28/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’intimazi one di pagamento notificatagli a seguito della cartella di pagamento a questi diretta per euro 20.376,04; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dal riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; il contribuente è rimasto qui intimato, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violaz ione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973,in relazione agli artt. 139 e 140 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto valida la notifica della cartella, in mancanza dell’invio della raccomandata c.d.

“informativa”; - il secondo motivo ded uce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. in relazione all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per non avere la CTR ritenuto valida la notifica della raccomandata informativa per mezzo del servizio di posta privata; - i motivi poss ono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra lorointimamente connessi; - essi sono infondat i, risultando corretta, alla stregua delle norme richiamate in ricorso, la decisione qui oggetto d’impugnazione; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - invero, dalla documentazione in atti, debitamen te riprodotta in questa sede di l egittimità nel rispetto del principio di autosufficienza dei motivi di ricorso, si evince come la notificain data 28.9.2010 della cartella di pagamento a mani della sig. ra [OSCURATO:PERSONA], cognata del contribuente, abbia avuto luogo presso l’abitazione di questi, non presso l’abitazione della ridetta; - trova quindi applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la raccomandata informativa risulta necessaria (Cass. Sez.5, Sentenza n. 2868 del 03/02/2017 ) poiché l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - che trova applicazione, per quanto disposto, in via residuale, per quanto non espressamente previsto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973- pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, secondo la disciplina applicabile ratione temporis , al comma 1, lettera b-bis, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, secondo comma, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte; - quanto poi al fatto che la raccomandata informativ a sia stata spedita a mezzo di gestore di un servizio di posta privata, il secondo motivo èugualmente infondato alla luce della disciplina vigente ratione temporis, secondo la quale in tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, aveva continua to a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale ([OSCURATO:PERSONA]) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - in questa sede va rilevato come la notifica di cui si controverte sianulla anche alla stregua delle stesse pronunce più recenti di questa Corte (Cass.

SS.

UU. n. 299 e n. 300 del 2020), ma, non essendovi stata impugnazione della cartella nei termini da parte del contribuente, non può ritenersi che tale nullità sia statasanata per raggiungimento dello scopo dell’atto; - pertanto, il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese , stante la mancata costituzione dell’intimato contribuente; - sussistono i presupposti processuali per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; p.q.m. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 369/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .p. A . , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del suo direttore pro tempore Oggetto: notifica alla cognata – invio della raccomandata informativa Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 2386/13/19,depositata in data 28/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’intimazi one di pagamento notificatagli a seguito della cartella di pagamento a questi diretta per euro 20.376,04; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dal riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; il contribuente è rimasto qui intimato, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violaz ione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973,in relazione agli artt. 139 e 140 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto valida la notifica della cartella, in mancanza dell’invio della raccomandata c.d. “informativa”; - il secondo motivo ded uce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. in relazione all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per non avere la CTR ritenuto valida la notifica della raccomandata informativa per mezzo del servizio di posta privata; - i motivi poss ono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra lorointimamente connessi; - essi sono infondat i, risultando corretta, alla stregua delle norme richiamate in ricorso, la decisione qui oggetto d’impugnazione; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - invero, dalla documentazione in atti, debitamen te riprodotta in questa sede di l egittimità nel rispetto del principio di autosufficienza dei motivi di ricorso, si evince come la notificain data 28.9.2010 della cartella di pagamento a mani della sig. ra [OSCURATO:PERSONA], cognata del contribuente, abbia avuto luogo presso l’abitazione di questi, non presso l’abitazione della ridetta; - trova quindi applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la raccomandata informativa risulta necessaria (Cass. Sez.5, Sentenza n. 2868 del 03/02/2017 ) poiché l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - che trova applicazione, per quanto disposto, in via residuale, per quanto non espressamente previsto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973- pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, secondo la disciplina applicabile ratione temporis , al comma 1, lettera b-bis, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, secondo comma, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte; - quanto poi al fatto che la raccomandata informativ a sia stata spedita a mezzo di gestore di un servizio di posta privata, il secondo motivo èugualmente infondato alla luce della disciplina vigente ratione temporis, secondo la quale in tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, aveva continua to a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale ([OSCURATO:PERSONA]) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - in questa sede va rilevato come la notifica di cui si controverte sianulla anche alla stregua delle stesse pronunce più recenti di questa Corte (Cass. SS. UU. n. 299 e n. 300 del 2020), ma, non essendovi stata impugnazione della cartella nei termini da parte del contribuente, non può ritenersi che tale nullità sia statasanata per raggiungimento dello scopo dell’atto; - pertanto, il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese , stante la mancata costituzione dell’intimato contribuente; - sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i
Sentenza Cassazione n. 23656/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris