CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05900/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di otto mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo all'accertamento della condotta di detenzione illecita a fini di spaccio (primo motivo), nonché violazione di legge relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la detenzione della droga del tipo cocaina deve ritenersi destinata alla cessione a terzi, sottolineando il dato quantitativo della sostanza sequestrata, da cui era possibile ricavare 38 dosi medie singole, la rapida deperibilità della stessa, la sua suddivisione in ventisette involucri, il rinvenimento a casa dell'imputato di due bilancini di precisione, nonché la mancata allegazione di uno stato di tossicodipendenza; Reputato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto, tra l'altro, l'imputato risulta gravato di due precedenti penali, e non ha prestato alcuna collaborazione alla ricostruzione dei fatti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024