CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 26530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022, il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto del Tribunale con cui era stata rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto presentato tramite deposito telematico presso la cancelleria della Sezione Civile, in luogo che con le modalità della impugnazione penale. 2. Avverso l'ordinanza Marotta/ per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il difensore osserva che il terzo comma di tale ultimo articolo prevede che il processo relativo al ricorso in opposizione sia quello speciale per gli onorari di avvocato, ovvero la vigente normativa di cui agli artt. 14 e 15 d.lgs 150/2011/ che rimanda agli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ. In proposito il Ministero della Giustizia con nota del 6 maggio 2003 indirizzata a tutti i Presidenti di Corte di Appello/ha precisato che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l' opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 devono essere iscritti nel ruolo generale degli affari civili non contenziosi, da trattarsi in camera di consiglio e prevedendo anche il pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e uess T.U. Spese di Giustizia. Lo stesso Ministero ha confermato detti principi con successiva nota del 22 settembre 2020. 3. Il Procuratore generale, in persona dell' [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo. 2. L'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l'art. 28 prevedeva genericamente che, ove l'interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all'art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo; l'art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l'art.92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile. Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004 Graziano, Rv 228118). 2.1.0ggi, invece, il processo è regolato dagli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ, cui rinvia l'art. 15 d.lgs 1 settembre 2011 n. 150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato. In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è, cosi, sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale e)'( art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, Morello, Rv 277420; Sez 4 n. 15197 del 1/02/2017 Diop, non mass; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, Galloni, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermandosi che fondamento di tale differenza risiede nell'accessorietà della prima controversia al processo penale (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Mucci, Rv. 274908). Più in generale si è consolidato l'orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione del. diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicché il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere, fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Esposito, Rv250134; Sez 4 n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv 273254).2.2 Il tema è stato nuovamente affrontato da una recente pronuncia in cui si è ribadito che il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4 , n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424). La Corte di Cassazione in tale ultima sentenza ha osservato che: -il rito civile di cognizione sommaria contiene alcune disposizioni incompatibili con il procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002, quali in particolare quelle sulla domanda riconvenzionale e sulla chiamata di terzo (art. 702 bis, commi 3 e 4, cod. proc. civ.), quella sulla conversione del rito (art. 702 ter commi 3 e 4, cod. proc. civ.), sull'efficacia esecutiva dell'ordinanza quale titolo esecutivo e di quelle sull'appello avverso il provvedimento che definisce il procedimento (art. 702 quater cod. proc. civ.), risultando astrattamente compatibili quelle di cui all'art. 702 ter comma 5 cod. proc. civ. relative alla informalità dell'istruttoria, peraltro già ricavabile dallo stesso sistema previsto dal d.P.R. 115/2002; - l'intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio, in quanto connesso con la effettività del diritto di difesa, impone l'adozione di procedure la cui elasticità consenta in ogni momento e sino alla decisione di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione: coerentemente sono previsti il potere di ufficio di sollecitazione della parte (art. 79 comma 3 Dpr 115/2002) e il potere di accertamento di ufficio della sussistenza delle condizioni (art. 96 comma 2)x funzionali all'assolvimento dell'onore solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti; e ha concluso che, anche dopo l'intervento dell'art. 14 d.lgs 150/2011, il richiamo di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 115/2002 deve intendersi riferito alle sole disposizioni compatibili. 3. Con riferimento al tema delle modalità di presentazione della opposizione, sulla scorta dei principi sopra richiamati, la giurisprudenza di legittimità ha, più volte, ribadito la natura penale del procedimento in esame e ha specificato che l'opposizione, in quanto atto di impugnazione, deve essere introdotta, trattata e decisa in base alle regole procedurali di cui agli artt. 568 e ss cod. pen, ovvero con atto scritto ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. (ne quale devono essere indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso e in cui devono essere enunciati i capi ed i punti della decisione a cui si riferisce l'impugnazione, le richieste ed i motivi con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta), da presentarsi, ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento impugnato, ovvero da spedirsi, ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen., con telegramma o a mezzo di raccomandata indirizzati alla medesima cancelleria. Si è, così, precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione ovvero di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC (Sez. 4, n. 10682 del 19/12/2019, dep. 2020, Sayari, Rv. 278649; Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931). 4.11 provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi e ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata mediante deposito telematico presso la cancelleria della Sezione Civile del Tribunale di Potenza. Per completezza di analisi, si osserva che l'opposizione di cui si discute era stata presentata nell'anno 2018, prima, dunque, della entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 24 decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176) che, introducendo una deroga alla disciplina ordinaria per ragioni legate alla eccezionalità della situazione emergenziale dettata dalla pandemia da Covid 19, ha previsto la possibilità del deposito telematico degli atti di impugnazione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc