CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] VIRZI' MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 maggio 2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna inflitta ad Antonino e [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Enna per furto pluriaggravato di acqua potabile ai danni del Consorzio di bonifica "6 Enna". 2. Contro la sentenza di cui sopra entrambi gli imputati hanno proposto, a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorso per cassazione, affidando i motivi a due distinti atti, che però contengono argomentazioni del tutto sovrapponibili. L'unico motivo di entrambi i ricorsi lamenta vizio di motivazione perché la sentenza di primo grado era stata confermata disattendendo i principi che regolano l'onere della prova e la presunzione di innocenza. Diverse imprecisioni connotano la sentenza, da individuarsi laddove la Corte di merito qualifica l'acqua come un'energia e definisce il suo prezzo come un canone, nonché quando reputa che i fratelli Virzì siano entrambi titolari dell'utenza idrica (affermazione smentita qualche rigo dopo). Ad onta dell'accertamento circa la rimozione del contatore dell'acqua presente nel terreno dei fratelli Virzì e del collegamento di un tubo idoneo a conferire acqua direttamente dalla condotta consortile ad un serbatoio privato, non era stato individuato l'autore di tali condotte. Non era stata accertata, inoltre, alcuna attività di prelievo e sul luogo erano state rinvenute tipiche coltivazioni invernali in aridoc:oltura. A seguire, i ricorsi si soffermano su alcuni passaggi delle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dell'esame di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che l'istruttoria aveva chiarito che il padre degli imputati utilizzava in via esclusiva il fondo. Concludono le impugnative sostenendo che il trasferimento dell'acqua attraverso l'allaccio era solo potenziale e nessuno aveva mai visto i prevenuti utilizzare l'acqua. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché, in primo luogo, tesi ad accreditare una ricostruzione alternativa dei fatti (la manomissione da parte di terzi del contatore, l'utilizzo esclusivo del fondo da parte del padre degli imputati) — già sostenuta nell'appello — senza tuttavia avvedersi che il ragionamento a base della conferma della condanna dei Virzì è immune da cadute di conseguenzialità logica, laddove la responsabilità dei prevenuti è stata ricavata dall'essere i medesimi titolari del fondo che si giovava dell'allaccio abusivo e dall'installazione del contatore senza che ad esso,sia seguito il pagamento del dovuto. A ciò si aggiunga che la tecnica censoria prescelta dagli imputati non è corretta, dal momento che essa si è risolta, per buona parte, nel riportare le dichiarazioni dei testi e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], pretendendo che, dai medesimi stralci, questa Corte di legittimità ricavi una ricostruzione diversa. A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 15/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t