CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34857/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede poiché, reiterando profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e, dunque, privi di specificità, esso risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle risultanze processuali, estranea al sindacato di legittimità; che, nella specie, deve ravvisarsi come, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, sottolineando l'irrilevanza degli assunti difensivi, abbiano congruamente indicato i diversi elementi probatori valorizzati ai fini della corretta affermazione di responsabilità per il reato ascritto all'odierna ricorrente (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza); ritenuto, infine, che, oltre che manifestamente infondate, del tutto generiche, perché prive di concreta specificità e pertinenza censoria, risultano le conclusive doglianze formulate con il medesimo motivo di ricorso e attinenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio