CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Foggia e trasmettersi gli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.;A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dei rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia del 9 gennaio 2023 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 9), 11), 13) e 15). Il Tribunale del riesame ha preliminarmente rilevato che, in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'ac- cordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comuni- cazione, ha avuto contezza dell'accettazione. Nella conversazione intercettata progr. 867 di cui al rit 1230/2020 alla base del reato di cui al capo 9), il Barbetta si lamentava con il Russo della cattiva qualità dello stupefacente ricevuto, per cui la cessione era già avvenuta. Le intercettazioni indicate con le progressive riportate alle pagg. 93 e ss. dell'ordinanza impugnata relative al reato di cui al capo 11) erano successive all'accordo e alla consegna avvenuta tramite il Marinaro. Nelle progressive inerenti al reato di cui al capo 13) (pagg. 112 e ss. dell'ordinanza impugnata) il Russo contattava il Barbetta, iniziando una trattativa per l'acquisto dello stupefacente atteso il fabbisogno da parte del Barbetta di un cospicuo rifornimento di stupefacenti, in quanto un suo cliente era già intenzionato ad acqui- stare cocaina per il valore di euro cinquemila. Infine, anche nelle conversazioni ripor- tate alle pagg. 156 ss. dell'ordinanza impugnata, riguardanti il reato di cui al capo 15), la Lungu chiamava il Russo per riferirgli che "l'amico" (n.d.r. il Barbetta) neces- sitava urgentemente dello stupefacente ("i documenti"). Secondo i giudici della cautela, non era individuabile con certezza il luogo di rea- lizzazione dell'accordo, in quanto non cristallizzato nelle conversazioni intercettate, le quali prevalentemente si svolgevano in epoca successiva all'accordo. Le diverse condotte ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sono alternative tra loro e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indiriz- zate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di con- tinuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse. Sicché, il Tribunale del riesame ha riconosciuto la competenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Foggia, sussistendo un unico accordò tra fornitore ([OSCURATO:PERSONA]- cesco) ed acquirente ([OSCURATO:PERSONA]) concluso attraverso la commissione I telefonica, con invio della sostanza ad opera del Russo, che la deteneva, certamente da Cerignola (FG) a Melfi (PZ), dove si trovava il Barbetta (come testualmente ripor- tato nell'ordinanza impugnata). Pertanto, l'inizio della detenzione e la successiva fase della traditio dello stupefacente erano avvenute in territorio di Foggia. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame per violazione degli artt. 8, 9, 27 e 291 cod. proc. pen., incompetenza per territorio del G.I.P. del Tribunale di Foggia e motiva- zione illogica e contraddittoria nella determinazione dei criteri di competenza. Si deduce che la competenza per territorio doveva essere attribuita in base ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. e, cioè, al luogo di consegna della sostanza, ovvero Melfi (PZ). A) Con riferimento al reato di cui al capo 9), il Barbetta contattava il Russo pre- cedentemente per ordinare dello stupefacente (progr. 777 e 800 RIT 1230 del 7 ago- sto 2020). Lo stesso G.I.P. ne dava atto (pag. 84 dell'ordinanza genetica) e svilup- pava il medesimo ragionamento in ordine al reato di cui al capo 11. Dal progr. 981 RIT 1230/2020 del 15 agosto 2020 si rilevava che sempre il Barbetta ordinava la sostanza. Il Tribunale non ha valutato tali conversazioni, focalizzando la propria at- tenzione solo su quelle successive alla consegna di droga, per cui ha illogicamente fondato le proprie conclusioni su premesse incomplete e, pertanto, errate. B) In relazione al reato di cui al capo 13) - progr. 1435 RIT 123/2020 del 10 settembre 2020 - sebbene il Russo avesse chiamato il Barbetta, quest'ultimo chie- deva se vi fosse disponibilità di stupefacente. Le trattative iniziavano solo dopo che il Barbetta chiedeva al Russo se avesse la disponibilità della sostanza. D'altra parte, la trattativa doveva essere necessariamente preceduta da un ordine di acquisto. An- che in questo caso l'ordine proveniva dal Barbetta. C) Il reato di cui al capo 15), non contestato al Russo, riguardava una cessione di stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA]. Seb- bene la Longu avesse contattato il Russo, non si contestava un accordo volto ad ottenere la cessione di droga tra il Barbetta, la Longu e il Russo. Dunque, il riferi- mento dell'ordinanza al Russo era inconferente. Non era certo se la Longu avesse ricevuto la droga dal Vinciguerra in Foggia. Dalla conversazione progr. n. 326 RIT 1528/2020 tra la Longu e il Vinciguerra non si comprendeva il luogo della consegna dello stupefacente alla Longu per la successiva traditi° a Melfi. Non v'erano conver- sazioni precedenti tra la Longu e il Vinciguerra. Il presunto incontro tra la Longu e il Vinciguerra a Foggia costituiva una mera congettura.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, concernente il criterio di determi- nazione della competenza territoriale, il ragionamento svolto dal Tribunale del rie- same per confermare la competenza del Giudice foggiano non appare condivisibile. Secondo il Tribunale del riesame doveva riconoscersi la sussistenza della compe- tenza per territorio del G.I.P. del Tribunale di Foggia, emergendo un unico accordo tra fornitore ([OSCURATO:PERSONA]) ed acquirente ([OSCURATO:PERSONA]) che si sa- rebbe concluso attraverso la commissione telefonica, con invio della sostanza ad opera del Russo, che la deteneva per la cessione a terzi, certamente da Cerignola (rientrante nella sfera di competenza del Tribunale di Foggia) a Melfi (PZ), ove si trovava il Barbetta e che in territorio di Foggia era dunque iniziata la detenzione e la successiva fase della traditi° dello stupefacente. Il Tribunale del riesame ha rilevato che le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro, e perdono la loro indivi- dualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della deter- minazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consu- mazione della prima di esse (Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418). Il principio giurisprudenziale riportato dai giudici della cautela è corretto, ma si riferisce ad un'ipotesi di reato unico, ma non è applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è evincibile la sussistenza di un solo accordo ed, anzi, sono contestate ben quattro distinte condotte di reato al Barbetta. In base a quanto riportato nella medesima ordinanza impugnata, infatti, gli ac- cordi per la cessione dello stupefacente erano stati raggiunti per telefono, per cui non era possibile stabilire dove fosse stata posta in essere la prima delle condotte adde- bitate, per cui occorreva ricorrere ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24719 del 03/03/2016, Lusha, Rv. 267227; Sez. 4, n. 42740 del 18/10/2007, Armeni, Rv. 238305). A seguito della conclusione degli accordi per le varie cessioni, erano effettuate le consegne di stupefacenti. Ebbene, in base al criterio di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., il giudice competente va individuato nel Tribunale di Potenza, ufficio giudiziario nel cui circon- dario è situata Melfi, località in cui si era realizzata l'ultima parte della condotta cri- minosa mediante la consegna dello stupefacente. 3. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia del 9 febbraio 2023 vanno annullate senza rinvio limitatamente alla ritenuta competenza. Va altresì dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla comunicazione urgente al Procuratore della repub- blica presso il Tribunale di Foggia e al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Potenza nonché agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del GIP del Tribu- nale di Foggia in data 9 febbraio 2023 limitatamente alla ritenuta competenza; di- chiara la competenza territoriale del Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.. Manda la Cancelleria per la comunicazione urgente al Procuratore della repub- blica presso il Tribunale di Foggia e al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Potenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui