CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20514/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
depositata il 11/06/2024 R.G.N. 251/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27259/2024Numero di raccolta generale 20514/20261. Con sentenza n. 27/2023, il Tribunale di Mantova haData pubblicazione 17/06/2026respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversol’avviso di addebito emesso dall’INPS per la somma di euro693.988,26, relativa a contributi, somme aggiuntive e interessidovuti alla [OSCURATO:PERSONA], in relazionealle risultanze del verbale unico di accertamento del 27 luglio2021.2. Il primo giudice, sulla base dell’istruttoria testimoniale edocumentale, ha ritenuto fondati gli addebiti relativi: all’utilizzoimproprio della voce in busta paga “assenza non retribuita”,impiegata per abbattere l’imponibile contributivo; all’omessadichiarazione di rapporti di lavoro; all’erogazione di rimborsi spesee indennità di trasferta al di fuori della busta paga.3. Con sentenza n. 38/2024, la Corte d’appello di Brescia harigettato l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenendo chel’INPS avesse assolto l’onere di provare i fatti costitutivi dellapretesa con riguardo alle assenze non retribuite e all’omessadichiarazione di rapporti di lavoro, mentre la società non avessedimostrato i presupposti per l’esonero contributivo invocato conriferimento ai rimborsi chilometrici e alle indennità forfettarie.4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustraticon memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.5. L’INPS si è costituito con controricorso, chiedendo il rigettodell’impugnazione.6. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine digiorni 60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.Numero registro generale 27259/2024115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aNvuemreero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 20514/2026posto a suo carico la prova dell’infondatezza della pretesaData pubblicazione 17/06/2026contributiva e dell’illegittimità dell’accertamento, onere cheassume spettare all’INPS.1.1. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello abbia attribuitofede privilegiata a circostanze non direttamente accertate dagliispettori e prive di efficacia probatoria legale.1.2. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando la mancataammissione dei mezzi istruttori richiesti, ritenuti decisivi ai finidell’accertamento dei fatti, con particolare riguardo ai rapporti dilavoro non dichiarati e alla natura dei permessi e delle trasferte.2. I motivi testé riassunti, sebbene formalmente ricondotti alvizio di violazione di legge, mirano tutti, in larga parte, a sollecitareuna rivalutazione del materiale istruttorio e del meritodell’accertamento, operazione non consentita nel giudizio dilegittimità. La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,infatti, è configurabile, rispettivamente, solo quando il giudice dimerito ponga a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti o disposte fuori dai poteri officiosi, ovvero quandoal contrario, disconosca la prova legale; non già quando si contestil’apprezzamento delle risultanze probatorie, come accade nellaspecie.Esaminati distintamente, i motivi sono infondati o inammissibiliper le ragioni che seguono.2.1. Il primo motivo è infondato.La Corte territoriale non ha invertito l’onere della prova, ma haaccertato, con motivazione congrua e sulla base delle risultanzeNumero registro generale 27259/2024documentali e testimoniali, che l’INPS aveva assolto all’onerNeum deroi sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 20514/2026provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.Data pubblicazione 17/06/2026Ha rilevato, infatti, che, nel periodo da settembre 2015 afebbraio 2021, gli ispettori avevano accertato omissionicontributive complessive per euro 693.988,26, consistentinell’occultamento della reale retribuzione imponibile mediante usoimproprio, nelle buste paga, della voce “assenza non retribuita”,nell’omessa denuncia di rapporti di lavoro emersi dalladocumentazione trasmessa dalle imprese committenti enell’erogazione di rimborsi spese al di fuori della busta paga.La Corte d’appello ha valorizzato il carattere seriale esistematico delle richieste di permesso non retribuito, spesso peroltre cento ore mensili e sorrette da motivazioni sempre uguali egeneriche, recanti la sola indicazione di “motivi personali” o“familiari”, reputando perciò non credibile la prospettazione dellasocietà secondo cui si sarebbe trattato di legittime assenzerichieste dai lavoratori.La sentenza impugnata ha inoltre rilevato che, anche a volerfare riferimento alla disciplina del contratto collettivo della piccolaindustria metalmeccanica, invocato dalla società ma non prodottoin giudizio, essa contempla permessi retribuiti o congedi per eventiparticolari da richiedersi in forma scritta, mentre i lavoratoriescussi hanno riferito di avere avanzato richieste soltantooralmente o telefonicamente, circostanza ritenuta sintomaticadella non genuinità delle giustificazioni addotte.Né la Corte territoriale ha errato nell’escludere l’applicabilità,al caso di specie, della disciplina dettata per il settore edile in temadi esclusione dell’obbligo contributivo per assenze non retribuite,trattandosi di normativa speciale riferita a ipotesi tipizzate e nonestensibile a fattispecie nelle quali la sospensione del rapporto nonrisulti imposta dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ma sirisolva in una mera scelta datoriale o in un accordo di fatto tra leNumero registro generale 27259/2024parti. Quanto, infine, alle somme erogate a titolo di rimbNourmseoro sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 20514/2026chilometrico e di indennità forfettaria, correttamente la CorteData pubblicazione 17/06/2026d’appello ha posto a carico del datore di lavoro l’onere didimostrare i presupposti dell’invocata esclusione dall’imponibilecontributivo, trattandosi di fatto impeditivo rispetto alla regolagenerale dell’assoggettamento a contribuzione di tutte le sommecorrisposte in relazione al rapporto di lavoro.2.2. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque,infondato.È inammissibile perché prospetta un preteso travisamentodelle risultanze istruttorie, così sollecitando una nuova lettura delcompendio probatorio. È, in ogni caso, infondato, poiché la Corted’appello non ha attribuito al verbale ispettivo efficacia di fedeprivilegiata oltre i limiti di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., ma havalorizzato un insieme di elementi tra loro convergenti ereciprocamente confermativi: le risultanze del verbale unico diaccertamento, la documentazione acquisita presso le impresecommittenti, le richieste di permesso prodotte dalla società, ledeposizioni testimoniali e i dati relativi ai rimborsi e alle indennitàcorrisposti fuori busta. Né giova alla ricorrente contestare lamancata produzione in giudizio dei giornali di cantiere, poiché lacensura non chiarisce in che modo tale omissione avrebbe resoinutilizzabili o intrinsecamente inattendibili gli ulteriori elementiprobatori valorizzati dalla Corte territoriale. La decisione nonrisulta fondata in via esclusiva su tali documenti, ma su un corredoprobatorio più ampio e logicamente coordinato. La contestazione,pertanto, pur formalmente riferita al valore del verbale ispettivo,si risolve, in realtà, in un dissenso rispetto all’apprezzamento delmateriale istruttorio compiuto dal giudice di merito, insindacabilein sede di legittimità, se sorretto, come nella specie, damotivazione logica e coerente.2.3. Il terzo motivo è inammissibile.La doglianza relativa alla mancata ammissione diN umuelrtoe rergiiostrroi generale 27259/2024Numero sezionale 2449/2026prove testimoniali e, più in generale, alla ritenuta incompletezzaNumero di raccolta generale 20514/2026del quadro documentale, anche con riferimento alla maDnactaa ptuabb licazione 17/06/2026produzione in giudizio dei giornali di cantiere, attiene all’eserciziodel potere discrezionale del giudice di merito nella conduzionedell’istruttoria. Ove dedotta, essa deve essere veicolata neirigorosi limiti del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., enon già come violazione dell’art. 2697 c.c.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato la decisionesu un quadro probatorio certamente più ampio, costituito dadocumenti, deposizioni testimoniali e dati acquisiti daicommittenti, esplicitando le ragioni per le quali le deduzioni dellasocietà non risultavano idonee a superare gli accertamenticompiuti. La ricorrente, nel dolersi della mancata ulterioreammissione della prova testimoniale e nel valorizzare l’assenza indiretta a sollecitare un diverso apprezzamento del meritodell’istruttoria e del peso attribuito ai singoli elementi di prova,inammissibile in sede di legittimità.3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.4.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo che segue.La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 27259/2024titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsNoum, earo sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 20514/2026norma dell’art. 13, comma 1-bis, dello stesso d.P.R., se dovuto.Data pubblicazione 17/06/2026Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026.La PresidenteNumero registro generale 27259/2024Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 20514/2026Data pubblicazione 17/06/2026