CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15418/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 è stata esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, con la previsione che esso debba essere in ogni caso sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (artt. 571, comma :L, e 613, comma 1, cod. proc. pen., nuovo testo; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore , della Cassa delle ammende. Così decis