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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42566/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Macedonia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 16/02/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 30/05/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 110 c.p. - 291-bis d.P.R. n. 43/1973, ad anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:

2.1. con il primo motivo, vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, essendo la sentenza fondata sulla erronea interpretazione di alcune conversazioni telefoniche;

2.2. con il secondo motivo, vizio di motivazione in riferimento alla richiesta, disattesa, di operare un minore aumento della pena in continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Entrambi i motivi di ricorso costituiscono pedissequa reiterazione di doglianze formulate in appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado; essi, pertanto, difettano di specificità, omettendo di confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato.

2.1. Quanto al primo motivo, inoltre, esso è sviluppato in modo totalmente fattuale, e le censure tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità, se non negli angusti limiti del travisamento della prova il quale necessita che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc.

Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).

In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca).

Nel caso in esame, al contrario, il ricorrente si limita a fornire una propria e personale «rilettura» del materiale probatorio.

La Corte di appello precisa che il tenore delle conversazioni intercettate consente di ritenere «che entrambi i soggetti fossero consapevoli che stavano commettendo un reato a prescindere dal fatto che fosse stato il Nikolov a dire allo Stajanovsky di aspettare .... [omissis] senza che possa essere messa in dubbio la consapevolezza di entrambi gli interlocutori di porre in essere i reati loro contestati».

La sentenza di primo grado, a sua volta, effettua una precisa interpolazione tra il contenuto delle conversazioni e le deposizioni del testimone Lentini e dell'esame eX 210 cod. proc. perYStajanovsky.

Avverso il contenuto delle due sentenze il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una lettura alternativa del materiale probatorio.

Il motivo è pertanto inammissibile per genericità.

2.2. Quanto al secondo motivo, la sentenza, motivatamente, ritiene che l'ingente quantitativo di tabacchi sequestrati giustificasse ampiamente l'aumento di due mesi a titolo di continuazione; anche in questo caso, il ricorrente non si confronta con il contenuto della sentenza, limitandosi ad una generica contestazione.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Macedonia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 16/02/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 30/05/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 110 c.p. - 291-bis d.P.R. n. 43/1973, ad anni uno e mesi sei di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 2.1. con il primo motivo, vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, essendo la sentenza fondata sulla erronea interpretazione di alcune conversazioni telefoniche; 2.2. con il secondo motivo, vizio di motivazione in riferimento alla richiesta, disattesa, di operare un minore aumento della pena in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi di ricorso costituiscono pedissequa reiterazione di doglianze formulate in appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado; essi, pertanto, difettano di specificità, omettendo di confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato. 2.1. Quanto al primo motivo, inoltre, esso è sviluppato in modo totalmente fattuale, e le censure tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità, se non negli angusti limiti del travisamento della prova il quale necessita che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). Nel caso in esame, al contrario, il ricorrente si limita a fornire una propria e personale «rilettura» del materiale probatorio. La Corte di appello precisa che il tenore delle conversazioni intercettate consente di ritenere «che entrambi i soggetti fossero consapevoli che stavano commettendo un reato a prescindere dal fatto che fosse stato il Nikolov a dire allo Stajanovsky di aspettare .... [omissis] senza che possa essere messa in dubbio la consapevolezza di entrambi gli interlocutori di porre in essere i reati loro contestati». La sentenza di primo grado, a sua volta, effettua una precisa interpolazione tra il contenuto delle conversazioni e le deposizioni del testimone Lentini e dell'esame eX 210 cod. proc. perYStajanovsky. Avverso il contenuto delle due sentenze il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una lettura alternativa del materiale probatorio. Il motivo è pertanto inammissibile per genericità. 2.2. Quanto al secondo motivo, la sentenza, motivatamente, ritiene che l'ingente quantitativo di tabacchi sequestrati giustificasse ampiamente l'aumento di due mesi a titolo di continuazione; anche in questo caso, il ricorrente non si confronta con il contenuto della sentenza, limitandosi ad una generica contestazione. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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