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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02146/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi aggiunti depositati in data 3/11/2025; ritenuto che non è consentito il primo motivo del ricorso principale con il quale si deducono l'erronea applicazione della legge penale, la mancata assunzione di prove a discarico decisive e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità; che del tutto generica, oltre che mai devoluta alla Corte di appello, è la doglianza in punto di mancato espletamento di un dato probatorio decisivo e favorevole all'imputato del quale non vi è alcuna concreta indicazione; che, con riferimento agli ulteriori profili relativi alla violazione di legge e al vulnus motivazionale, le prospettazioni si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello, puntualmente disattese dai giudici di secondo grado ( pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove in aderenza alla ricostruzione della persona, riscontrata da elementi obiettivi, è stata messa in luce la concreta connotazione estorsiva realizzata dall'imputato) e nella inammissibile pretesa di una rivalutazione in questa sede del compendio probatorio; ritenuto che analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo del ricorso principale con il quale si deducono l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in punto di mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; che, al riguardo, il collegio di merito, in aderenza alle risultanze istruttorie, ha evidenziato come l'incedere dell'imputato nei confronti della persona offesa si era estrinsecato nella chiara evocazione ad una compagine organizzata di elevata capacità criminale; tale costrutto argomentativo - con il quale la difesa ricorrente non si confronta reiterando doglianze già proposte con l'atto di appello - è del tutto in linea con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di aggravante del c.d. metodo mafioso che non presuppone necessariamente l'esistenza di una associazione di tipo mafioso costituita, né che l'agente ne faccia parte, essendo proprio sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e cioè che l'agente si comporti da mafioso oppure ostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e conseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi la vittima in una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficace rispetto a quella solitamente derivata dall'agire di un delinquente comune, richiamando alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione; Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723); ritenuto che è manifestamente infondato il terzo motivo del ricorso principale con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche che erano stata invocate con giudizio di prevalenza o quantomeno equivalenza con l'aggravante del c.d. metodo mafioso; che, invero, il collegio di merito ha motivatamente escluso la sussistenza degli elementi positivi prospettati dell'atto di appello (pag. 5 della sentenza impugnata) e ha comunque, in modo del tutto corretto, evidenziato come, per espressa previsione normativa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non può essere oggetto di bilanciamento con attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.; ritenuto che è parimenti manifestamente infondato il quarto motivo del ricorso principale con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena; che, invero, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il congruo riferimento alla rilevante gravità del fatto nelle sue complessive connotazioni e, dunque, proprio ad uno dei criteri di commisurazione espressamente previsti dall'art. 133 cod. pen; ritenuto, che l'inammissibilità dei motivi principali rende inammissibili i corrispondenti motivi aggiunti presentati ai sensi degli artt. 585,comma 4 e 611 cod. proc. pen; che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi aggiunti depositati in data 3/11/2025; ritenuto che non è consentito il primo motivo del ricorso principale con il quale si deducono l'erronea applicazione della legge penale, la mancata assunzione di prove a discarico decisive e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità; che del tutto generica, oltre che mai devoluta alla Corte di appello, è la doglianza in punto di mancato espletamento di un dato probatorio decisivo e favorevole all'imputato del quale non vi è alcuna concreta indicazione; che, con riferimento agli ulteriori profili relativi alla violazione di legge e al vulnus motivazionale, le prospettazioni si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello, puntualmente disattese dai giudici di secondo grado ( pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove in aderenza alla ricostruzione della persona, riscontrata da elementi obiettivi, è stata messa in luce la concreta connotazione estorsiva realizzata dall'imputato) e nella inammissibile pretesa di una rivalutazione in questa sede del compendio probatorio; ritenuto che analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo del ricorso principale con il quale si deducono l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in punto di mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; che, al riguardo, il collegio di merito, in aderenza alle risultanze istruttorie, ha evidenziato come l'incedere dell'imputato nei confronti della persona offesa si era estrinsecato nella chiara evocazione ad una compagine organizzata di elevata capacità criminale; tale costrutto argomentativo - con il quale la difesa ricorrente non si confronta reiterando doglianze già proposte con l'atto di appello - è del tutto in linea con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di aggravante del c.d. metodo mafioso che non presuppone necessariamente l'esistenza di una associazione di tipo mafioso costituita, né che l'agente ne faccia parte, essendo proprio sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e cioè che l'agente si comporti da mafioso oppure ostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e conseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi la vittima in una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficace rispetto a quella solitamente derivata dall'agire di un delinquente comune, richiamando alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione; Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723); ritenuto che è manifestamente infondato il terzo motivo del ricorso principale con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche che erano stata invocate con giudizio di prevalenza o quantomeno equivalenza con l'aggravante del c.d. metodo mafioso; che, invero, il collegio di merito ha motivatamente escluso la sussistenza degli elementi positivi prospettati dell'atto di appello (pag. 5 della sentenza impugnata) e ha comunque, in modo del tutto corretto, evidenziato come, per espressa previsione normativa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non può essere oggetto di bilanciamento con attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.; ritenuto che è parimenti manifestamente infondato il quarto motivo del ricorso principale con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena; che, invero, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il congruo riferimento alla rilevante gravità del fatto nelle sue complessive connotazioni e, dunque, proprio ad uno dei criteri di commisurazione espressamente previsti dall'art. 133 cod. pen; ritenuto, che l'inammissibilità dei motivi principali rende inammissibili i corrispondenti motivi aggiunti presentati ai sensi degli artt. 585,comma 4 e 611 cod. proc. pen; che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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