Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 36794/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo /C il4".in 411."C "14:. 1434' "1 "4.- 121414' • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto aggravato (così riqualificata l'originaria imputazione di furto consumato), ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore di fiducia della imputata lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen., nonché omessa motivazione sul punto.

La Corte di appello non si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 5859/2011 e n. 35738/2010) secondo cui, con riguardo alla recidiva facoltativa, il giudice è onerato di una specifica motivazione che verifichi, oltre al mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di maggiore pericolosità.

In particolare, la Corte territoriale non ha preso in considerazione l'epoca risalente di commissione dei precedenti e non ha tenuto conto delle condizioni sociali e lavorative dell'imputata, la quale da tempo si dedica ad attività lavorativa lecita presso una birreria, e dell'avvenuto risarcimento del danno.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio sul punto.

4. Il ricorso è fondato.

La Corte di appello si è, infatti, limitata ad una motivazione succinta e tautologica, ritenendo sussistente l'aggravante della recidiva in relazione ai precedenti penali specifici che ne costituiscono l'ovvio presupposto, senza nulla aggiungere circa la persistenza dell'indole delinquenziale dell'imputata, espressamente contestata dal difensore sul rilievo dell'inserimento della stessa in ambito lavorativo.

Non appare, dunque, motivata la ritenuta «ennesima estrinsecazione della capacità criminale» dell'imputata attraverso la condotta in contestazione.

5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.

Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo /C il4".in 411."C "14:. 1434' "1 "4.- 121414' • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto aggravato (così riqualificata l'originaria imputazione di furto consumato), ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore di fiducia della imputata lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen., nonché omessa motivazione sul punto. La Corte di appello non si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 5859/2011 e n. 35738/2010) secondo cui, con riguardo alla recidiva facoltativa, il giudice è onerato di una specifica motivazione che verifichi, oltre al mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di maggiore pericolosità. In particolare, la Corte territoriale non ha preso in considerazione l'epoca risalente di commissione dei precedenti e non ha tenuto conto delle condizioni sociali e lavorative dell'imputata, la quale da tempo si dedica ad attività lavorativa lecita presso una birreria, e dell'avvenuto risarcimento del danno. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio sul punto. 4. Il ricorso è fondato. La Corte di appello si è, infatti, limitata ad una motivazione succinta e tautologica, ritenendo sussistente l'aggravante della recidiva in relazione ai precedenti penali specifici che ne costituiscono l'ovvio presupposto, senza nulla aggiungere circa la persistenza dell'indole delinquenziale dell'imputata, espressamente contestata dal difensore sul rilievo dell'inserimento della stessa in ambito lavorativo. Non appare, dunque, motivata la ritenuta «ennesima estrinsecazione della capacità criminale» dell'imputata attraverso la condotta in contestazione. 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 36794/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris