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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1958

Cassazione n. 43042/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei 21/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 21.12.2022 con cui la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza di cui all'art.629 bis cod. proc. pen. con la quale si chiedeva alla corte di revocare la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato dal Tribunale di Rovigo in data 17.06.2021; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in relazione agli artt.629-bis, 175 cod. proc. pen. e 7, comma 3,

I. n. 890 del 1982 ed il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione con riferimento ai motivi della domanda di rescissione e alla memoria difensiva del 24.06.2022, sono indeducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; essi sono in ogni caso manifestamente infondati adducendo violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; Ed invero, innanzitutto, ai fini della rescissione del giudicato si considera la mancata conoscenza del processo, non la mera nullità della notificazione di un atto; laddove peraltro nel caso di specie la notificazione del decreto di citazione a giudizio è comunque intervenuta, a mezzo del servizio postale, prima del trasferimento dell'imputato in altro Comune, nel luogo di residenza dell'imputato a mani di persona dichiaratasi convivente dell'imputato, sicché l'eventuale mancata ricezione della ulteriore raccomandata spedita rileva come mera irregolarità della notificazione e non si risolve di per sé in una causa di nullità assoluta; né potrebbe assumere rilievo di per sé la circostanza allegata dal ricorrente attraverso la produzione di stato di famiglia che, attestando l'inesistenza di altre persone nel nucleo familiare dello stesso, sarebbe nell'ottica difensiva idoneo a dimostrare la mancata cognizione dell'atto per essere stato in buona sostanza notificato a persona che si è in tal modo inteso disconoscere come propria convivente, laddove il rapporto di convivenza ben potrebbe instaurarsi anche di fatto e ciò che rileva è innanzitutto la dichiarazione resa dalla persona che firmando l'atto si è assunta la responsabilità di quanto dichiarato al messo notificatore e l'onere della comunicazione al destinatario; d'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte è rigorosa sul punto avendo in più occasioni affermato che in tema dì notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine - ad esempio - l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto in questione (Sez. 3, Sentenza n. 229 del 28/06/2017 Cc. (dep. 09/01/2018), Rv. 272092 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 38578 del 04/06/2014, Rv. 262222 - 01).

A ciò si aggiunga che la corte di appello ha, inoltre, evidenziato, a sostegno della decisione reiettiva assunta, che durante la celebrazione del processo ad un certo punto il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato e reso edotto l'imputato, con mail che puntualmente riportava i dati del processo, della circostanza, ma rispetto a tale ulteriore aspetto nulla contro-deduce il ricorso in scrutinio; sicché deve tranquillamente concludersi non solo che non si possa affatto affermare che il ricorrente non abbia avuto conoscenza dei processo ma che anzi ne abbia certamente avuto contezza nel momento in cui ha ricevuto la mail del difensore rinunciatario (avendo anche risposto alla mail del difensore); di conseguenza il ricorrente avrebbe dovuto attivare i rimedi restitutori endo-processuali che il codice processuale penale appresta proprio in casi di tal genere, e non ricorrere al rimedio rescissorio che presuppone che la conoscenza del processo sia sopravvenuta rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che si intende rescindere; in altri termini a fronte della conoscenza del processo quanto meno sopravvenuta rispetto alla dichiarazione di assenza eventuali doglianze in ordine alla conoscenza dell'atto introduttivo e alla dichiarazione di assenza avrebbero dovuto essere fatte valere in sede processuale (ex art. 420 bis, comma 4, c.p.p.) o quanto meno con l'impugnazione, apprestando il sistema, rispetto a una siffatta evenienza, rimedi innanzitutto di tipo endo-processuale, costituendo in definitiva la rescissione del giudicato, nell'impostazione ed ottica del sistema, extrema ratio riparatoria.

Letta la memoria tardivamente versata in atti - inviata in data 2.10.23 - che in ogni caso rappresenta aspetti che nulla di decisivo aggiungono al ricorso e che non sono idonei ad incidere sui profili di inammissibilità del ricorso sopra evidenziati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei 21/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 21.12.2022 con cui la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza di cui all'art.629 bis cod. proc. pen. con la quale si chiedeva alla corte di revocare la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato dal Tribunale di Rovigo in data 17.06.2021; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in relazione agli artt.629-bis, 175 cod. proc. pen. e 7, comma 3, I. n. 890 del 1982 ed il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione con riferimento ai motivi della domanda di rescissione e alla memoria difensiva del 24.06.2022, sono indeducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; essi sono in ogni caso manifestamente infondati adducendo violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; Ed invero, innanzitutto, ai fini della rescissione del giudicato si considera la mancata conoscenza del processo, non la mera nullità della notificazione di un atto; laddove peraltro nel caso di specie la notificazione del decreto di citazione a giudizio è comunque intervenuta, a mezzo del servizio postale, prima del trasferimento dell'imputato in altro Comune, nel luogo di residenza dell'imputato a mani di persona dichiaratasi convivente dell'imputato, sicché l'eventuale mancata ricezione della ulteriore raccomandata spedita rileva come mera irregolarità della notificazione e non si risolve di per sé in una causa di nullità assoluta; né potrebbe assumere rilievo di per sé la circostanza allegata dal ricorrente attraverso la produzione di stato di famiglia che, attestando l'inesistenza di altre persone nel nucleo familiare dello stesso, sarebbe nell'ottica difensiva idoneo a dimostrare la mancata cognizione dell'atto per essere stato in buona sostanza notificato a persona che si è in tal modo inteso disconoscere come propria convivente, laddove il rapporto di convivenza ben potrebbe instaurarsi anche di fatto e ciò che rileva è innanzitutto la dichiarazione resa dalla persona che firmando l'atto si è assunta la responsabilità di quanto dichiarato al messo notificatore e l'onere della comunicazione al destinatario; d'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte è rigorosa sul punto avendo in più occasioni affermato che in tema dì notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine - ad esempio - l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto in questione (Sez. 3, Sentenza n. 229 del 28/06/2017 Cc. (dep. 09/01/2018), Rv. 272092 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 38578 del 04/06/2014, Rv. 262222 - 01). A ciò si aggiunga che la corte di appello ha, inoltre, evidenziato, a sostegno della decisione reiettiva assunta, che durante la celebrazione del processo ad un certo punto il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato e reso edotto l'imputato, con mail che puntualmente riportava i dati del processo, della circostanza, ma rispetto a tale ulteriore aspetto nulla contro-deduce il ricorso in scrutinio; sicché deve tranquillamente concludersi non solo che non si possa affatto affermare che il ricorrente non abbia avuto conoscenza dei processo ma che anzi ne abbia certamente avuto contezza nel momento in cui ha ricevuto la mail del difensore rinunciatario (avendo anche risposto alla mail del difensore); di conseguenza il ricorrente avrebbe dovuto attivare i rimedi restitutori endo-processuali che il codice processuale penale appresta proprio in casi di tal genere, e non ricorrere al rimedio rescissorio che presuppone che la conoscenza del processo sia sopravvenuta rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che si intende rescindere; in altri termini a fronte della conoscenza del processo quanto meno sopravvenuta rispetto alla dichiarazione di assenza eventuali doglianze in ordine alla conoscenza dell'atto introduttivo e alla dichiarazione di assenza avrebbero dovuto essere fatte valere in sede processuale (ex art. 420 bis, comma 4, c.p.p.) o quanto meno con l'impugnazione, apprestando il sistema, rispetto a una siffatta evenienza, rimedi innanzitutto di tipo endo-processuale, costituendo in definitiva la rescissione del giudicato, nell'impostazione ed ottica del sistema, extrema ratio riparatoria. Letta la memoria tardivamente versata in atti - inviata in data 2.10.23 - che in ogni caso rappresenta aspetti che nulla di decisivo aggiungono al ricorso e che non sono idonei ad incidere sui profili di inammissibilità del ricorso sopra evidenziati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 i
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